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0.211.112.413.6

Accordo
tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica federale di Germania
su l’abolizione della legalizzazione,
lo scambio di atti dello stato civile
e il rilascio di certificati di capacità al matrimonio

RU 1988 1179

Traduzione

Concluso il 4 novembre 1985
Istrumenti di ratificazione scambiati il 14 aprile 1988
Entrato in vigore il 1° luglio 1988

(Stato 1° luglio 1988)

La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica federale di Germania,

desiderose di agevolare la collaborazione nel settore dello stato civile,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Abolizione della legalizzazione

Art. 1

Gli atti compilati, rilasciati o autenticati da un ufficiale dello stato civile dell’uno degli Stati contraenti e provvisti del sigillo ufficiale non devono essere legalizzati per essere utilizzati nell’altro Stato. Inoltre la competenza di rilasciare certificati di capacità al matrimonio non dev’essere attestata dall’autorità consolare.

Capitolo II Scambio di atti dello stato civile

Art. 2

Se la nascita di un cittadino di uno degli Stati contraenti è iscritta nell’altro Stato,

  1. l’ufficiale dello stato civile svizzero spedisce un atto di nascita, recante la menzione del luogo e del giorno del matrimonio dei genitori del figlio e, se essi non sono uniti in matrimonio, del luogo e del giorno di nascita della madre;
  2. l’ufficiale dello stato civile germanico spedisce un atto di nascita, recante la menzione del luogo di attinenza dei genitori del figlio o, nel caso di filiazione extramatrimoniale, del luogo e del giorno di nascita, nonché del luogo di attinenza della madre.

Se l’iscrizione della nascita porta un’annotazione marginale, Vi saranno aggiunte le menzioni di cui al capoverso I.

  1. l’ufficiale di stato civile svizzero spedisce una copia autenticata dell’iscrizione contenuta nel registro delle nascite, recante quell’annotazione;1
  2. l’ufficiale di stato civile germanico spedisce una copia autenticata dell’iscrizione contenuta nel registro delle nascite, recante quell’annotazione.

Art. 3

Se il matrimonio di un cittadino di uno Stato contraente è iscritto nell’altro Stato,

  1. l’ufficiale dello stato civile svizzero spedisce un atto di matrimonio, recante la menzione del padre e della madre dei coniugi, come anche del luogo e del giorno di nascita del coniuge germanico;
  2. l’ufficiale dello stato civile germanico spedisce un estratto del libro di famiglia e un atto di matrimonio, recante la menzione del padre o della madre dei coniugi, come anche del luogo di attinenza del coniuge svizzero.

Se l’ufficiale dello stato civile svizzero aggiunge un’annotazione marginale all’iscrizione nel registro dei matrimoni o se un’annotazione concernente i coniugi è iscritta nel libro di famiglia ovvero se l’ufficiale dello stato civile germanico aggiunge un’annotazione marginale all’iscrizione del matrimonio, Sono aggiunte le indicazioni di cui al capoverso I. L’ufficiale dello stato civile germanico non spedisce l’atto di cui alla prima frase se dev’essere spedita una copia autenticata giusta l’articolo 4.

  1. l’ufficiale dello stato civile svizzero spedisce un atto di matrimonio recante la comunicazione dell’annotazione marginale;
  2. l’ufficiale dello stato civile germanico spedisce una copia autenticata del libro di famiglia o del registro dei matrimoni recante l’annotazione (o l’annotazione marginale).

Art. 4

Se la morte di un cittadino di uno Stato contraente è iscritta nell’altro Stato,

  1. l’ufficiale dello stato civile svizzero spedisce un atto di morte, recante la menzione del luogo e del giorno di nascita del defunto, come anche del suo ultimo domicilio nella Repubblica federale di Germania; se il defunto era coniugato, devono essere indicati anche il luogo e il giorno del matrimonio;
  2. l’ufficiale di stato civile germanico spedisce un atto di morte, recante la menzione del luogo di attinenza del defunto.

Se l’iscrizione della morte porta un’annotazione marginale, Sono aggiunte le indicazioni di cui al capoverso I.

  1. l’ufficiale dello stato civile svizzero spedisce un atto di morte, recante quell’annotazione;
  2. l’ufficiale dello stato civile germanico spedisce una copia autenticata del registro delle morti, recante quell’annotazione.

Art. 5

Se i coniugi, il cui matrimonio esige l’invio di un atto di matrimonio, di un estratto del libro di famiglia o di un atto di matrimonio giusta l’articolo 3 capoverso 1, hanno un figlio in comune,

  1. l’ufficiale dello stato civile svizzero lo menziona nell’atto di matrimonio, con l’indicazione dei nomi e del cognome del figlio, come anche del luogo e del giorno della sua nascita;
  2. l’ufficiale dello stato civile germanico lo menziona, con la stessa indicazione, in un foglio aggiunto all’estratto del libro di famiglia o sul retro dell’atto di matrimonio.

Art. 6

Gli atti dello stato civile sono scambiati anche quando una persona possiede tanto la cittadinanza di uno degli Stati, quanto quella dell’altro o di un terzo Stato.

Art. 7

Gli atti che devono essere spediti in virtù delle disposizioni del presente capitolo sono inviati mensilmente alla rappresentanza consolare competente dell’altro Stato contraente.

Gli atti che devono essere spediti in virtù degli articoli 2 capoverso 1, 3 capoverso 1 e 4 capoverso 1 devono possibilmente essere redatti su moduli plurilingui.

Le indicazioni supplementari previste negli articoli 2 e 4 devono essere comunicate soltanto se esse sono note alle persone interessate o all’ufficiale dello stato civile.

Gli atti dello stato civile sono scambiati gratuitamente.

Capitolo III Rilascio di certificati di capacità al matrimonio

Art. 8

Il cittadino di uno degli Stati partecipi del presente accordo, che intende contrarre matrimonio nell’altro Stato, può presentare la domanda di rilascio di un certificato di capacità al matrimonio all’ufficiale dello stato civile del luogo della celebrazione. Questi trasmette la domanda all’ufficiale dello Stato d’origine allegandovi, per ognuno dei fidanzati, gli atti necessari per il rilascio di un certificato di capacità al matrimonio.

Ciascuno degli Stati contraenti comunica all’altro Stato:

  1. le disposizioni disciplinanti la competenza territoriale degli ufficiali dello stato civile in materia di rilascio dei certificati di capacità al matrimonio;
  2. l’elenco degli atti che, per ciascun fidanzato, devono essere uniti alla domanda di rilascio di un certificato di capacità matrimoniale;
  3. qualsiasi modificazione delle disposizioni e dell’elenco di cui ai numeri 1 e 2.

Un atto necessario, se non può essere prodotto, può essere sostituito con un’attestazione probante. L’autorità competente dello Stato contraente che rilascia il certificato di capacità al matrimonio decide liberamente circa la forza probante del l’attestazione.

Art. 9

L’ufficiale dello stato civile dello Stato d’origine invia il certificato di capacità al matrimonio all’ufficiale dello stato civile del luogo della celebrazione del matrimonio. Nel medesimo tempo sono restituiti i documenti prodotti; la domanda è però tenuta dall’ufficiale dello stato civile dello Stato di origine.

Se al rilascio di un certificato di capacità al matrimonio ostassero degli impedimenti, questi saranno comunicati all’ufficiale dello stato civile del luogo della celebrazione del matrimonio.

Art. 10

La domanda per il rilascio di un certificato di capacità al matrimonio è compilata su modulo trilingue secondo il modello allegato al presente accordo.

Una modificazione delle disposizioni legali vigenti in uno Stato contraente, se esige un adeguamento del modulo, dev’essere attuato 2 con uno scambio di note fra i due Stati contraenti.

Art. 11

Al documento steso in francese o in italiano è allegata una traduzione in tedesco, autenticata dall’ufficiale dello stato civile o da un’autorità di sorveglianza. Se trattasi di atti dello stato civile, invece della traduzione, dev’essere possibilmente compilato un modulo plurilingue.

Art. 12

I certificati di capacità al matrimonio sono rilasciati gratuitamente.

L’ufficiale dello stato civile, che riceve e trasmette una domanda secondo l’articolo 8 capoverso 1, riscuote un emolumento identico a quello riscosso nello Stato di celebrazione del matrimonio per il rilascio di un certificato di capacità al matrimonio.

Capitolo IV Disposizioni finali

Art. 13

Il presente accordo è applicabile anche al «Land Berlino», purché il Governo della Repubblica federale di Germania non notifichi al Consiglio federale svizzero, entro tre mesi dall’entrata in vigore dell’accordo, una dichiarazione contraria.

Art. 14

Il presente accordo sottostà a ratificazione; gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Bonn non appena possibile.

Il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese seguente lo scambio degli strumenti di ratifica.

A contare da questa data è abrogato l’accordo del 6 giugno 1956 3 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania su l’abolizione della legalizzazione, lo scambio di atti dello stato civile e il rilascio di certificati di capacità al matrimonio, comprese le modificazioni risultanti dagli scambi di note del 13 e 22 marzo 1957 e del 21 febbraio, 8 agosto e 17 dicembre 1958.

Art. 15

Il presente accordo è conchiuso per una durata di cinque anni a contare dal giorno della sua entrata in vigore. Qualora non fosse disdetto sei mesi prima del decorso del quinquennio, esso sarà prorogato di anno in anno per tacita intesa.

In fede di che, i Plenipotenziari dei due Stati contraenti hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Berna, il 4 novembre 1985, in due esemplari originali.

Per la
Confederazione Svizzera:

Pierre Aubert

Per la
Repubblica federale di Germania:

Gerhard Fischer

Protocollo

All’atto della firma dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania su l’abolizione della legalizzazione, lo scambio di atti dello stato civile e il rilascio di certificati di capacità al matrimonio, i Plenipotenziari dei due Stati contraenti hanno convenuto le disposizioni seguenti, che costituiscono parte integrante dell’Accordo:

  1. La questione di sapere chi è cittadino di uno Stato contraente è disciplinata dal diritto di questo Stato. Secondo il presente accordo, i documenti giustificatori che devono essere presentati sono di regola:a)per la Repubblica federale di Germania un passaporto della Repubblica federale di Germania, una carta d’identità della Repubblica federale di Germania o una carta provvisoria d’identità rilasciata ai Berlinesi (Berliner bahälfsmässiger Personalausweis);b)per quanto concerne la Confederazione Svizzera un passaporto svizzero o un certificato individuale di stato civile per persone di cittadinanza svizzera.
  2. Gli ufficiali di stato civile germanici iscrivono nel libro di famiglia o in un libro di famiglia internazionale rilasciati da un ufficiale dello stato civile svizzero, a domanda del titolare a)la nascita di figli nati dal matrimonio comune di coniugi,b)la nascita di figli legittimati per matrimonio successivo dei coniugi, non appena tale legittimazione sia oggetto di un’annotazione marginale dell’iscrizione della nascita del figlio,c)il decesso dei coniugi e dei loro figli

riscosso l’emolumento previsto nel paragrafo 68 capoverso 1 n. 15 dell’ordinanza d’esecuzione della legge sullo stato civile (Verordnung zur Ausführung des Personenstandgesetzes).

Anlage
Annexe
AIlegato

Antrag auf Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses
Demande d’un certificat de capacité de mariage
Domanda per il rilascio di un certificato di capacità al matrimonio

Die nachstehend bezeichneten Verlobten wollen in der Schweiz/in der Bundesrepublik Deutschland a) miteinander die Ehe eingehen.

Les fiancés désignés ci‑après désirent contracter mariage en Suisse/République fédérale d’Allemagne a) .

I fidanzati qui designati intendono contrarre matrimonio in Svizzera/nella Repubblica federale di Germanial a) .

Zu diesem Zwecke stellt

Dans cette intention

A tale scopo

den Antrag auf Ausstellung eines Ehefählgkeitszeugnisses.

demande la délivrance d’un certificat de capacité de mariage.

domanda il rilascio di un certificato di capacità al matrimonio.

Die Verlobten machen hierzu folgende Angaben:

Les fiancés donnent les indications suivantes:

I fidanzati danno le indicazioni seguenti:

für den
Verlobten:
pour le fiancé:
per il fidanzato:

für die Verlobte: pour la fiancée:
per la fidanzata:

1.

Familienname
Nom
Cognome

2.

Vornamen
Prénoms
Nomi

3.

Beruf
Profession
Professione

4.

Staatsangehörigkeit
Nationalité
Nazionalità

5.

Geburtsort und ‑tag
Lieu et date de naissance
Luogo e data di nascita

6.

a)

Wohnsitz (Ort, Strasse, Haus‑Nr.)
Domicile (localité, rue, numéro)
Domicillo (luogo, via, numero)

b)

Letzter gewöhnlicher Aufenthalt in der
Bundesrepublik Deutschland
(Ort, Strasse, Haus‑Nr.)
Dernière résidence habituelle en République fédérale d’Allemagne
(localité, rue, numéro)
Ultima residenza nella Repubblica federale
di Germania (luogo, via, numero)

c)

Heimatort in der Schweiz
Lieu d’origine en Suisse
Luogo di attinenza in Svizzera

7.

Familienstand (ledig, verwitwet, geschieden) Etat civil (célibataire, veuf, divorcé)
Stato civile (celibe, vedovo, divorziato)

8.

Frühere Ehen und ihre Auflösungsgründe
Mariages antérieurs et causes de leur
dissolution
Matrimoni precedenti e cause del loro
scloglimento

Die Verlobten erklären:

Les fiancés déclarent:

I fidanzati dichiarano:

  1. Wir sind – nicht – in folgender Weise – miteinander verwandt oder verschwägerta)
  2. Nous ne sommes pas parents de sang ou par alliance – Nous sommes apparentés comme suia)
  3. Non siamo ne consanguinei nè altrimenti imparentati – Siamo imparentati come segua)
  4. Wir stehen – nicht – unter Vormundschafa)
  5. Nous sommes – ne sommes pas – sous tutella)
  6. Siamo – non siamo – sotto tutela)
  7. Wir haben keine – folgende – gemeinsamen Kindea) (Familienname, Vornamen, Geburtsort und ‑tag, sowie Ort und Tag der Anerkennung durch den Verlobten oder – bei gerichtlicher Feststellung seiner Vaterschaft – Gericht und Tag der Rechtskraft des Urteils)
  8. Nous n’avons pas d’enfants communs – Nous avons les enfants communs suivantsa)
  9. (Nom, prénoms, lieu et date de naissance, lieu et date de la reconnaissance par le fiancé ou, en cas de déclaration de paternité, le tribunal qui a prononcé et la date à laquelle le jugement est devenu définitif)
  10. Non abbiamo figli in comune – Abbiamo i seguenti figli in comunea)(Cognome, nomi, luogo e data di nascita, luogo e data del riconoscimento da parte del fidanzato o, in caso di accertamento giudiziale della paternità, il tribunale e la data nella quale la sentenza è passata in giudicato)

Der deutsche Verlobte erklärt: b)

Le fiancé allemand déclare: b)

Il fidanzato tedesco dichiara: b)

Ich habe keine – folgende – Kinder, für die ich ein Auseinandersetzungszeugnis nach § 9 des Ehegesetzes – beifüge – noch beibringen werde. a)

(Familienname, Vornamen, Geburtsort und ‑tag)

Je n’ai pas d’enfants – J’ai les enfants suivants – pour lesquels je Joins – je présenterai encore – une attestation d’arrangement au sens du § 9 de la loi allemande sur le mariage. a)

(Nom, prénoms, lieu et date de naissance)

Non ho figli – ho i figli seguenti – per questi allego – produrrò più tardi – un’attestazione di consenso ai sensi del § 9 della legge sul matrimonio tedesca a)

(Cognome, nomi, luogo e data di nascita)

Es werden folgende Unterlagen beigefügt c)

Sont jointes les pièces suivante c)

Sono allegati i seguenti documenti c)

für den Verlobten:
pour le fiancé:
per il fidanzato:

für die Verlobte:
pour la fiancée:
per la fidanzata:

den

,

le

19

il

Unterschriften
Signatures
Firme

Die Richtigkeit der Unterschriften wird beglaubigt
L’authenticité des signatures
est certifïée
E certificata l’autenticilà delle firme

(Amtsstempel/Dienstsiegel)
(Sceau de l’office)
(Bollo dell’ufficio)

Der Zivilstandsbeamte/
Standesbeamte
L’officier de l’état civil
L’ufficiale dello stato civile

  1. Nichtzutreffendes ist zu streichen.
  2. Biffer ce qui ne convient pas.
  3. Cancellare quanto non fa al caso.
  1. Nur bei einem Antrag auf Ausstellung eines deutschen Ehefähigkeitszeugnisses
    auszufüllen.
  2. A remplir seulement dans les demandes d’un certificat de capacité de mariage allemand. Completare solo per domande per il rilasclo di un certificato tedesco di capacità al
    matrimonio.
  1. Die Unterlagen sind mit dem Ehefählgkeitszeugnis zurückzugeben.
  2. Les pièces seront rendues avec le certificat de capacité de mariage.
  3. I documenti presentati saranno restituiti con il certificato di capacità al matrimonio.
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