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0.211.213.232.4

Memorandum of Understanding
tra la Confederazione Svizzera (di seguito la Svizzera),
rappresentata dall’Ufficio federale di giustizia,
e il Governo della Provincia dell’Alberta (di seguito l’Alberta), rappresentato dal Ministro della giustizia e Procuratore generale, concernente il riconoscimento, l’esecuzione, la determinazione e
la revisione delle obbligazioni alimentari

RU 2016 639

Traduzione1

Concluso il 25 gennaio 2016

Entrato in vigore il 25 gennaio 2016

(Stato 25 gennaio 2016)

La Svizzera
e
l’Alberta,

desiderose di agevolare per quanto possibile il riconoscimento e l’esecuzione delle rispettive decisioni e convenzioni esecutorie in materia di obbligazioni alimentari, così come la determinazione e la revisione di obbligazioni alimentari esecutorie tra parti residenti nelle rispettive giurisdizioni;

considerato che il Codice civile svizzero 2 e la legge federale sul diritto internazionale privato 3 sono simili, quanto alla sostanza, alla legislazione dell’Alberta in materia,

convengono a tal fine quanto segue:

1. L’Alberta dichiara la Svizzera «giurisdizione che applica la reciprocità», conformemente all’ Interjurisdictional Support Orders Act , SA 2003, c.I-3.5.

2. La Svizzera tratta l’Alberta come una giurisdizione che applica la reciprocità conformemente al diritto svizzero.

3. L’Alberta e la Svizzera assumono pertanto i compiti di una «giurisdizione richiedente» o di una «giurisdizione richiesta» descritti nei paragrafi seguenti.