0.211.213.232.4
Memorandum of Understanding
tra la Confederazione Svizzera (di seguito la Svizzera),
rappresentata dall’Ufficio federale di giustizia,
e il Governo della Provincia dell’Alberta (di seguito l’Alberta), rappresentato dal Ministro della giustizia e Procuratore generale, concernente il riconoscimento, l’esecuzione, la determinazione e
la revisione delle obbligazioni alimentari
RU 2016 639
Traduzione1
Concluso il 25 gennaio 2016
Entrato in vigore il 25 gennaio 2016
(Stato 25 gennaio 2016)
La Svizzera
e
l’Alberta,
desiderose di agevolare per quanto possibile il riconoscimento e l’esecuzione delle rispettive decisioni e convenzioni esecutorie in materia di obbligazioni alimentari, così come la determinazione e la revisione di obbligazioni alimentari esecutorie tra parti residenti nelle rispettive giurisdizioni;
considerato che il Codice civile svizzero 2 e la legge federale sul diritto internazionale privato 3 sono simili, quanto alla sostanza, alla legislazione dell’Alberta in materia,
convengono a tal fine quanto segue:
1. L’Alberta dichiara la Svizzera «giurisdizione che applica la reciprocità», conformemente all’ Interjurisdictional Support Orders Act , SA 2003, c.I-3.5.
2. La Svizzera tratta l’Alberta come una giurisdizione che applica la reciprocità conformemente al diritto svizzero.
3. L’Alberta e la Svizzera assumono pertanto i compiti di una «giurisdizione richiedente» o di una «giurisdizione richiesta» descritti nei paragrafi seguenti.