Ai fini della presente Convenzione, si intende per:
- minore: una persona, qualunque sia la sua cittadinanza, che non abbia ancora raggiunto l’età di 16 anni e che non abbia diritto di fissare personalmente la propria residenza secondo la legge della sua residenza abituale o della sua cittadinanza o secondo la legge interna dello Stato richiesto;
- autorità: ogni autorità giudiziaria od amministrativa;
- provvedimento relativo all’affidamento: ogni provvedimento di un’autorità che disponga sulla cura della persona del minore, compreso il diritto di stabilire la sua residenza, nonché in ordine al diritto di visita;
- trasferimento illegittimo: il trasferimento di un minore attraverso una frontiera internazionale in violazione ad una decisione che disponga il suo affidamento emessa in uno Stato contraente ed esecutiva in tale Stato; si considera egualmente trasferimento illegittimo:i)il mancato ritorno di un minore attraverso una frontiera internazionale, al termine del periodo di esercizio di un diritto di visita relativo a detto minore o al termine di ogni altro soggiorno temporaneo in un territorio diverso da quello in cui è esercitato l’affidamento;ii)un trasferimento dichiarato successivamente illecito ai sensi dell’articolo 12.