La presente Convenzione si prefigge di:
- determinare lo Stato le cui autorità sono competenti ad adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore;
- determinare la legge applicabile da tali autorità nell’esercizio della loro competenza;
- determinare la legge applicabile alla responsabilità genitoriale;
- assicurare il riconoscimento e l’esecuzione delle misure di protezione in tutti gli Stati contraenti;
- stabilire fra le autorità degli Stati contraenti la cooperazione necessaria alla realizzazione degli obiettivi della Convenzione.
Ai fini della Convenzione, il termine «responsabilità genitoriale» comprende la potestà genitoriale o ogni altro rapporto di potestà analogo che stabilisca i diritti, i poteri e gli obblighi dei genitori, di un tutore o di un altro rappresentante legale nei confronti della persona o dei beni del minore.