0.232.149.281
Scambio di lettere del 12 dicembre 1977
fra la Svizzera e la Repubblica di Corea
su la garanzia e la protezione reciproche
dei diritti dei brevetti d’invenzione e dei marchi
RU 1977 2431
Entrato in vigore il 12 dicembre 1977
(Stato 12 dicembre 1977)
Traduzione
Ambasciata di Svizzera nella Repubblica di Corea | Seul, 12 dicembre 1977 Sua Eccellenza Signor Park Tong‑Jin Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Corea Seul |
Eccellenza,
Ho l’onore di confermare ricevuta la Sua lettera del 12 dicembre 1977, del seguente tenore:
- «Mi onoro di riferirmi alle conversazioni avvenute fra i rappresentanti della Repubblica di Corea e del Governo della Confederazione svizzera riguardo alla conclusione di un accordo su la garanzia e la protezione reciproche dei diritti dei brevetti d’invenzione e dei marchi, accordati ai cittadini dell’altro Stato. L’intesa raggiunta concerne i punti seguenti:1.Le persone fisiche e giuridiche di ciascuno Stato contraente godono, sul territorio dell’altro Stato, degli stessi diritti accordati alle persone fisiche e giuridiche di quest’ultimo Stato, riguardo alle facoltà inerenti alla registrazione e alla protezione dei brevetti d’invenzione e dei marchi, indipendentemente se dette persone dispongono o no di un domicilio o di una dimora in questo altro Stato contraente.2.Le persone fisiche o giuridiche di ciascuno Stato contraente, le quali avranno debitamente depositato una domanda di brevetto d’invenzione in uno Stato contraente, fruiscono, per l’esecuzione del deposito nell’altro Stato, dei diritti di priorità durante i termini previsti nelle leggi e nei regolamenti pertinenti di questo altro Stato contraente.3.Le persone fisiche e giuridiche di ciascuno Stato contraente non possono essere tenute a fornire la prova che i loro marchi sono protetti nel proprio Stato, al fine di ottenere la registrazione dei loro marchi nell’altro Stato contraente.4.Per assicurare la protezione di cui al paragrafo 1, le persone fisiche e giuridiche di ciascuno Stato contraente sono subordinate alle leggi e ai regolamenti del paese in cui è chiesta la protezione.
- Se il tenore delle precedenti disposizioni è approvato dal Governo della Confederazione svizzera, mi onoro di proporre che la presente lettera e la Sua risposta abbiano a costituire un accordo al riguardo fra i due Governi, accordo che entrerà in vigore alla data della Sua lettera e che vigerà illimitatamente, purché non sia disdetto da uno dei Governi, mediante un preavviso di sei mesi, notificato per scritto all’altro Governo contraente.»
Ho l’onore di comunicarle che il Consiglio federale svizzero approva le disposizioni contenute nella lettera di Sua Eccellenza. In queste condizioni, la predetta lettera e la presente risposta costituiscono un accordo fra i due Governi, che entrerà in vigore questo stesso giorno.
Lo scambio di lettere è redatto nelle lingue francese e coreana, i due testi facenti parimente fede.
Gradisca, Eccellenza, l’espressione della mia più alta considerazione.