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Convenzione complementare
tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativa al Trattato del 22 dicembre 1978 tra la Confederazione Svizzera e
il Principato del Liechtenstein sulla protezione conferita dai brevetti d’invenzione (Trattato sui brevetti)

RU 1995 3820; FF 1994 V 601

Traduzione1

Conclusa il 2 novembre 1994

Approvata dall’Assemblea federale il 12 dicembre 19942

Ratificata con strumenti scambiati il 25 aprile 1995

Entrata in vigore il 1° maggio 1995 (eccettuato il capitolo 2)

(Stato 1° maggio 1995)

Il Consiglio federale svizzero
e
Sua Altezza il Principe regnante di Liechtenstein,

in vista dell’adesione del Principato del Liechtenstein allo Spazio economico europeo conformemente all’Accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, adeguato mediante il relativo protocollo del 17 marzo 1993, dappresso «Accordo SEE»,

considerato che la Svizzera e il Principato del Liechtenstein rappresentano per i brevetti d’invenzione un territorio unitario di protezione,

animati dall’intenzione di adeguare l’articolo 4 del Trattato sui brevetti 3 agli obblighi imposti al Principato del Liechtenstein dall’Accordo SEE nel settore dell’esaurimento dei diritti derivanti dal brevetto,

ritenendo di comune accordo che i certificati complementari di protezione necessitino pure di un disciplinamento comune ed unitario in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein,

animati dall’intenzione di adottare il presente disciplinamento sulla base di un accordo complementare al Trattato sui brevetti,

hanno convenuto di concludere un accordo complementare e, a tale scopo, hanno nominato quali loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, scambiati i loro pieni poteri e trovatili in buona forma regolare,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo 1 Brevetti d’invenzione

Art. 1

L’esaurimento dei diritti derivanti da un brevetto valido nel Principato del Liechtenstein sulla base del diritto SEE non compromettono l’esaurimento dei diritti derivanti da un brevetto in Svizzera.

Capitolo 2 Certificati complementari di protezione

Art. 2 Campo d’applicazione

I certificati complementari di protezione rilasciati dalla Svizzera conformemente alle disposizioni ivi vigenti, dappresso «certificati», sono validi anche per il Principato del Liechtenstein, fatti salvi gli articoli 3 capoverso 2 e 4.

Art. 3 Effetti giuridici dei certificati

I certificati hanno carattere unitario e producono gli stessi effetti nei due Stati contraenti.

L’esaurimento dei diritti derivanti da un certificato valido nel Principato del Liechtenstein sulla base del diritto SEE non compromettono l’esaurimento dei diritti derivanti da un certificato in Svizzera.

Art. 4 Nullità

Qualora, sulla base del diritto dello SEE applicabile nel Principato del Liechtenstein, sia stata constatata la nullità di un certificato, la nullità vale soltanto per il territorio del Principato del Liechtenstein.

Art. 5 Rimedi giuridici e controversie

I capitoli 3 e 4 del Trattato sui brevetti 4 si applicano di conseguenza ai certificati.

Capitolo 3 Disposizioni finali

Art. 6 Definizione

Ai sensi del presente accordo complementare, per diritto dello SEE si intendono le disposizioni dell’Accordo SEE, le convenzioni interne dell’AELS relative al suo funzionamento nonché le future convenzioni, legate necessariamente al funzionamento dell’Accordo SEE.

Art. 7 Ratifica ed entrata in vigore

Il presente accordo complementare sottostà a ratifica. Gli strumenti di ratifica sono scambiati a Berna.

Il presente accordo complementare entra in vigore dopo la ratifica alla data stabilita dagli Stati contraenti e secondo le modalità da essi fissate.

Art. 8 Durata e denuncia

Il presente accordo complementare è concluso per una durata indeterminata.

Esso può essere denunciato in ogni momento da ciascuno Stato contraente con un preavviso di un anno.

Art. 9 Mantenimento dei diritti acquisiti

I diritti acquisiti in virtù del presente accordo sussistono dopo la sua abrogazione.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente accordo complementare.

Fatto a Berna, in doppio esemplare in lingua tedesca, il 2 novembre 1994.

Per la
Confederazione Svizzera:

Flavio Cotti

Per il
Principato del Liechtenstein:

Mario Frick