La Svizzera ed il Principato del Liechtenstein costituiscono, per i brevetti d’invenzione, un territorio unitario di protezione.
0.232.149.514
Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla protezione conferita dai brevetti d’invenzione (Trattato sui brevetti) Conchiuso il 22 dicembre 1978 Approvato dall’Assemblea federale il 4 dicembre 1979 Strumenti di ratificazione scambiati il 24 gennaio 1980 Entrato in vigore il 1° aprile 1980
Traduzione
(Stato 22 aprile 2026)
Il Consiglio federale svizzero
e
Sua Altezza il Principe regnante del Liechtenstein,
animati dal desiderio di garantire nei loro due Paesi effetto unitario ai brevetti d’invenzione;
considerando la cooperazione internazionale nel campo della protezione delle invenzioni;
desiderosi di rinforzare, nel mutuo interesse, le relazioni che, in virtù del Trattato di unione doganale tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein del 29 marzo 1923 1 , esistono tra i loro due Paesi nel campo della proprietà industriale per la protezione delle invenzioni;
hanno convenuto
di concludere a questo scopo un trattato, che costituisce un accordo particolare ai sensi dell’articolo 142 della Convenzione del 5 ottobre 1973 2 sulla concessione di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo) e un trattato di brevetto regionale ai sensi dell’articolo 45 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970 3 (Trattato di cooperazione), e hanno designato loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, trovati in buona e debita forma i loro pieni poteri, hanno convenuto le disposizioni che seguono:
Capitolo 1 Disposizioni generali
Art. 1 Territorio unitario di protezione
Art. 2 Brevetti europei
Un brevetto europeo può essere ottenuto soltanto per la Svizzera ed il Principato del Liechtenstein designati congiuntamente secondo l’articolo 149 della Convenzione sul brevetto europeo. La designazione dell’uno vale come designazione dei due Stati contraenti.
Art. 3 Domande internazionali di brevetto
In una domanda internazionale, la Svizzera ed il Principato del Liechtenstein possono essere designati soltanto congiuntamente secondo l’articolo 4 del Trattato di cooperazione. La designazione dell’uno vale come designazione dei due Stati contraenti.
Lo stesso vale per l’elezione della Svizzera e del Principato del Liechtenstein secondo l’articolo 31 del Trattato di cooperazione, a condizione che il capitolo II di detto trattato sia applicabile ai due Stati contraenti.
Art. 4 Effetti giuridici dei brevetti d’invenzione
I brevetti d’invenzione valevoli per il territorio unitario di protezione hanno carattere unitario. Essi producono gli stessi effetti nei due Stati contraenti e possono essere rilasciati, trasferiti o dichiarati nulli, o estinguersi soltanto per la totalità del territorio di protezione.
Il carattere unitario produce i suoi effetti anche se il brevetto è espropriato in virtù della legislazione sui brevetti; tuttavia, l’espropriato ha diritto ad una licenza gratuita ed esclusiva per il territorio del Principato del Liechtenstein.
Art. 5 Diritto applicabile
Nel territorio unitario di protezione sono applicabili
- il diritto federale in vigore per i brevetti d’invenzione (legislazione sui brevetti),
- altre disposizioni del diritto federale, nella misura in cui l’applicazione della legislazione sui brevetti lo richieda.
Per territorio nazionale ai sensi della legislazione sui brevetti si deve intendere il territorio unitario di protezione; è riservato l’articolo 8 del presente trattato.
Il diritto applicabile secondo il capoverso 1 è indicato nell’allegato al presente trattato. I complementi e le modificazioni dell’allegato saranno comunicati dal Consiglio federale svizzero al Governo del Principato del Liechtenstein che provvede da parte sua alla pubblicazione. Se il Governo del Principato del Liechtenstein solleva obiezioni in merito all’introduzione nell’allegato di una prescrizione legale svizzera, è applicabile l’articolo 16.
Art. 6 Trattati e convenzioni
Per la durata del presente trattato, il Principato del Liechtenstein sarà parte alla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale 4 , alla Convenzione sul brevetto europeo, al Trattato di cooperazione e, nella misura in cui l’applicazione del presente trattato lo richieda, ad altre convenzioni, come la Svizzera.
In materia di brevetti d’invenzione, la Svizzera conchiude con Paesi terzi unicamente trattati bilaterali applicabili al territorio unitario di protezione, se tali trattati toccano l’applicazione del presente trattato. Essa si adopera affinché gli effetti di tali trattati, conchiusi prima dell’entrata in vigore del presente trattato, siano estesi al Principato del Liechtenstein.
Per la durata del presente trattato, il Principato del Liechtenstein autorizza la Svizzera a rappresentarlo in occasione di negoziati con Paesi terzi, in vista della conclusione o della modifica di trattati bilaterali in materia di brevetti d’invenzione, e a concludere tali trattati in suo nome.
Per la durata del presente trattato, il Principato del Liechtenstein rinuncia a concludere separatamente con Paesi terzi trattati bilaterali in materia di brevetti d’invenzione.
Capitolo 2 Compiti amministrative
Art. 7 Ufficio competente
L’Istituto federale della proprietà intellettuale 5 è competente a compiere validamente per il territorio unitario di protezione i compiti amministrativi che derivano dalla legislazione sui brevetti.
L’Istituto funge da ufficio ricevente, ai sensi dell’articolo 2 e della regola 19 del Trattato di cooperazione, per le domande internazionali emananti da persone che sono cittadini del Liechtenstein o che hanno la loro sede o il loro domicilio nel Principato del Liechtenstein.
Art. 8 Rappresentanza
Le persone fisiche o giuridiche che hanno la loro sede o il loro domicilio nel Principato del Liechtenstein possono essere nominate mandatarie nelle procedure dinanzi all’Istituto federale della proprietà intellettuale, a condizione che, secondo il diritto del Liechtenstein, esse siano autorizzate ad assicurare, a titolo professionale, la rappresentanza in materia di brevetti.
Art. 9 Indicazione relativa al territorio di protezione
Nelle pubblicazioni che escono dopo l’entrata in vigore del presente trattato, l’Istituto federale della proprietà intellettuale segnala in modo appropriato che i brevetti d’invenzione sono validi per il territorio unitario di protezione.
Capitolo 3 Protezione giuridica
Art. 10 Autorità del Liechtenstein
Il Principato del Liechtenstein designa le autorità giudiziarie che, in materia di brevetti,
- si pronunciano, come istanza unica, sulle azioni civili,
- ordinano provvedimenti d’urgenza.
Le infrazioni alla legislazione sui brevetti sono perseguite e giudicate in prima e in seconda istanza dai tribunali del Principato del Liechtenstein.
Le autorità del Liechtenstein che, in materia di brevetti, sono competenti in merito al perseguimento penale, al giudizio civile e penale e all’esecuzione delle decisioni civili e penali, hanno i medesimi diritti e doveri delle autorità svizzere corrispondenti.
Art. 11 Rimedio giuridico
Le decisioni civili e penali, pronunciate in materia di brevetti dai tribunali del Principato del Liechtenstein, possono, conformemente alle disposizioni di procedura applicabili in virtù del presente trattato, essere impugnate mediante ricorso al Tribunale federale.
Art. 12 Assistenza giudiziaria
Le autorità della Svizzera e del Liechtenstein che, in materia di brevetti, sono competenti in merito al perseguimento penale, al giudizio civile e penale e all’esecuzione delle decisioni civili e penali, hanno diritto e sono tenute all’assistenza reciproca come la Confederazione ed i Cantoni e i Cantoni tra di loro; è riservata la legislazione degli Stati contraenti in materia di estradizione.
Art. 13 Esecuzione e grazia
La competenza e la procedura in materia di esecuzione delle decisioni giudiziarie, esecutorie nell’insieme del territorio di protezione, si determinano secondo il diritto dello Stato nel quale è richiesta l’esecuzione.
Il diritto di grazia appartiene allo Stato giudicante.
Art. 14 Relazioni tra le autorità
Le autorità giudiziarie e amministrative degli Stati contraenti possono corrispondere direttamente fra di loro.
Capitolo 4 Questioni giuridiche e controversie
Art. 15 Commissione mista
Onde agevolare l’esecuzione del presente trattato, verrà istituita una commissione mista composta di rappresentanti degli Stati contraenti.
Alla commissione mista incombono, in particolare, i seguenti compiti:
- scambio di informazioni e discussione di questioni inerenti ai brevetti;
- trattazione di questioni relative all’interpretazione o all’applicazione del trattato.
La commissione mista si riunisce su richiesta di uno Stato contraente.
Art. 16 Componimento delle divergenze
Tutte le divergenze relative all’interpretazione o all’applicazione del presente trattato devono, a richiesta di uno Stato contraente, essere sottoposte alla commissione mista incaricata di trovare una soluzione alla vertenza.
Se non è stata trovata alcuna soluzione alla vertenza, ogni Stato contraente ha il diritto di sottoporre la divergenza a una commissione composta di un rappresentante di ogni Stato contraente; questi rappresentanti non possono aver partecipato alle deliberazioni della commissione mista.
Se uno Stato non ha designato il suo rappresentante e se non ha dato seguito all’invito dell’altro Stato di designarlo entro due mesi, il rappresentante è, a richiesta di quest’ultimo Stato, nominato dal presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo.
I due rappresentanti, se non possono giungere ad una soluzione entro i tre mesi che seguono quello in cui la divergenza è stata loro sottoposta, devono designare di comune accordo un membro che sarà scelto tra i cittadini di un Paese terzo. In mancanza di un accordo sulla scelta di questo membro entro il termine di due mesi, ogni Stato contraente può chiedere al presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo di designare il terzo membro della commissione; quest’ultima fungerà quindi da tribunale arbitrale.
Se, nei casi menzionati ai capoversi 3 e 4, il presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo è impedito o se è cittadino di uno Stato contraente, la designazione del rappresentante o del terzo membro incombe al vicepresidente della Corte o al membro della Corte più anziano di servizio, in quanto non siano impediti o non siano cittadini di uno Stato contraente.
Salvo disposizioni contrarie degli Stati contraenti, il tribunale arbitrale fissa esso stesso la sua procedura. Esso decide a maggioranza dei voti dei membri; la sua decisione è definitiva e vincolante.
Ogni Stato prende a suo carico le spese causate dall’arbitro che ha designato. Le spese del terzo membro della commissione sono sopportate in parti eguali dagli Stati contraenti.
Capitolo 5 Disposizioni transitorie e finali
Art. 17 Brevetti rilasciati anteriormente
Il presente trattato è parimente applicabile ai brevetti d’invenzione rilasciati validamente per la Svizzera prima della sua entrata in vigore.
Art. 18 Esecuzione del trattato
I governi degli Stati contraenti conchiudono una convenzione d’esecuzione 6 .
Ove occorra, gli Stati contraenti emanano disposizioni d’esecuzione.
Art. 19 Ratificazione e entrata in vigore
Il presente trattato va ratificato; gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna il più presto possibile.
Il presente trattato entra in vigore il primo giorno del terzo mese che segue lo scambio degli strumenti di ratifica.
Art. 20 Durata e disdetta
Il presente trattato è conchiuso per una durata illimitata.
Esso può essere disdetto in ogni momento da ogni Stato contraente; resterà tuttavia in vigore ancora per un anno.
Art. 21 Mantenimento dei diritti acquisiti
I diritti acquisiti in virtù del presente trattato sussistono dopo la sua scadenza.
I governi degli Stati contraenti adottano, di comune accordo, le misure necessarie affinché gli aventi diritto possano continuare a far valere giudizialmente i propri diritti durante il resto del periodo di protezione.
In fede di che , i plenipotenziari hanno firmato il presente trattato.
Fatto a Vaduz, in doppio esemplare in lingua tedesca, il 22 dicembre 1978.
Per la Paul Braendli |
Per il Hans Brunhart |
Allegati7
Allegato I |
|
Allegato II |
|