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Dichiarazione tra la Svizzera e l’Impero Germanico relativamente alla corrispondenza immediata tra le autorità giudiziarie de’ due paesi Data il 1°/13 dicembre 1878

CS 12 304

Traduzione

Entrata in vigore il 1° gennaio 1879

(Stato 1° gennaio 2013)

Tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell’Impero Germanico, affine di agevolare dall’una e dall’altra Parte l’amministrazione della giustizia, è stato fatto il seguente accordo:

Le autorità giudiziarie svizzere e germaniche potranno tener corrispondenza d’officio immediata in tutti i casi in cui non è dai Trattati prescritta la corrispondenza diplomatica, o in cui ciò si mostri conveniente per causa di speciali circostanze. 1

La presente Dichiarazione entra in vigore col primo gennaio 1879 e rimane vigente sino a che siano scorsi sei mesi dalla dinunzia data dall’una o dall’altra delle due Parti.

Contemporaneamente coll’esecuzione della medesima cessano d’aver vigore: la Convenzione conchiusa nell’anno 1868 2 tra la Svizzera e la Prussia, nell’anno 1872 estesa all’Alsazia‑Lorena, relativamente alla corrispondenza immediata tra le autorità giudiziarie dell’una e dell’altra Parte, come pure gli Accordi intervenuti nell’anno 1857 3 tra la Svizzera da una parte e la Baviera, il Württemberg e Baden dall’altra parte per il medesimo oggetto.

La presente Dichiarazione sarà scambiata con una Dichiarazione corrispondente del Dicastero degli affari esteri dell’Impero Germanico.

Berna, 13 dicembre 1878.

Berlino, 1° dicembre 1878.

In nome del Consiglio fed. svizzero,
Il Presidente della Confederazione:
Schenk

Il Cancelliere della Confederazione:
Schiess

Per il Cancelliere
dell’Impero Germanico:
v. Bülow

Elenco
delle autorità giudiziarie della Repubblica federale di Germania
autorizzate, in materia penale e civile, a corrispondere
direttamente con le autorità giudiziarie della Svizzera4

Elenco
delle autorità svizzere che possono corrispondere direttamente
con le autorità estere in materia di assistenza giudiziaria5

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