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0.274.181.368

Scambio di note del 24 dicembre 1929
fra la Svizzera e la Germania
concernente la dichiarazione di esecutività
delle decisioni giudiziarie relative alle spese

CS 12 308

Entrato in vigore il 1° gennaio 1930

(Stato 1° gennaio 1930)

Con Scambio di note 24 dicembre 1929 la Svizzera e la Germania hanno conchiuso un Accordo nel senso dell’articolo 18 capoverso 3, della Convenzione dell’Aja relativa alla procedura civile 1 . Le disposizioni dell’Accordo sono le seguenti:

La domanda intesa a far dichiarare esecutiva una decisione giudiziaria relativa alle spese processuali, pronunziata in uno dei due Stati (art. 18 della Convenzione internazionale dell’Aja sulla procedura civile, del 17 lug. 1905 2 ), va presentata, nell’altro Stato, dal creditore delle spese direttamente all’autorità competente.