I tribunali degli Stati contraenti corrispondono direttamente fra loro, per assistersi reciprocamente in materia giudiziaria, negli affari civili e commerciali, segnatamente per trasmettersi notificazioni.
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia 2 e il Ministero austriaco della giustizia 3 si trasmettono, appena possibile, l’elenco dei tribunali cui devono essere presentate le domande d’assistenza, come anche le successive modificazioni dell’elenco.
È ammessa la notificazione diretta per posta, a persone residenti sul territorio dell’altro Stato contraente, purchè essa non sia richiesta in una forma particolare e, segnatamente, ove non sia necessario consegnarla in proprie mani al destinatario.