0.274.186.231
Scambio di lettere
del 12 maggio/7 luglio 1960
tra la Svizzera e il Pakistan
concernente l’assistenza giudiziaria in materia civile
RU1982 1548
Entrato in vigore il 1° settembre 1959
(Stato 1° settembre 1959)
Traduzione 1
Ministero degli affari esteri | Karachi, 7 luglio 1960 Signor Rudolf Stettler Karachi |
Signor Incaricato d’affari,
ho l’onore di confermare ricevuta la sua lettera n. G.30 s/d, in data 12 maggio 1960, indirizzata al Ministero degli affari esteri e delle relazioni con il Commonwealth e di informarla che il Governo pachistano è d’accordo di concludere con il governo svizzero un accordo giusta il quale le citazioni e altri atti che emanano dai Tribunali civili di uno qualunque dei due Paesi saranno notificati dai tribunali dell’altro secondo le modalità seguenti:2
- 1. i) Alla notificazione di citazioni, querele e altri atti giudiziari e all’esecuzione di commissioni rogatorie in materia civile provvedono le autorità competenti del Paese in cui risiede il destinatario o sul cui territorio devono essere raccolte le prove. Tali autorità sono, nel Pakistan, le corti e gli agenti politici, conformemente alle disposizioni del codice di procedura civile del 1908 e, in Svizzera, i funzionari designati dalle autorità competenti per territorio. Inoltre, ogni Stato ha la facoltà di far rimettere direttamente atti ai suoi propri cittadini per il tramite delle sue rappresentanze diplomatiche o consolari. ii)Gli affari di natura fiscale sono esclusi dalla presente regolamentazione.iii)Gli atti giudiziari e le commissioni rogatorie destinati alle autorità del Pakistan sono trasmessi dall’Ambasciata di Svizzera a Karachi al Ministero degli affari esteri del Pakistan; quelli destinati alle autorità svizzere devono essere trasmessi direttamente dall’Ambasciata del Pakistan a Berna alla Divisione di polizia3 del Dipartimento federale di giustizia e polizia.iv)Gli atti giudiziari e le commissioni rogatorie da trasmettere alle autorità del Pakistan vanno redatti in inglese o accompagnati da una traduzione in tale lingua; per contro, quelli destinati alle autorità svizzere, vanno muniti d’una traduzione in francese.v)Il rimborso delle spese cagionate dall’assistenza giudiziaria spetta all’autorità richiedente.
- L’accordo summenzionato è entrato in vigore il l° settembre 1959. Copie delle notificazioni fatte dai Governi provinciali sono state consegnate all’Ambasciata svizzera.
- La vostra Ambasciata acconsentirà a consegnare al Ministero dieci copie della notificazione del Governo svizzero secondo la quale l’accordo è entrato in vigore il 1° settembre 1959, non appena questo documento sarà stato pubblicato.
Colgo l’occasione per rinnovarle l’espressione della mia alta considerazione.
M. Ikramullah |