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Convenzione tra la Svizzera e il Belgio circa il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali Conchiusa il 29 aprile 1959 Approvata dall’Assemblea federale il 21 dicembre 1959 Istrumenti di ratificazione scambiati il 14 agosto 1962 Entrata in vigore il 15 ottobre 1962

RU 1962 937; FF 1959II 309 ediz. ted. 301 ediz. franc.

Traduzione1

(Stato 1° gennaio 2011)

Il Consiglio federale svizzero
e
Sua Maestà il Re del Belgio,

animati dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Paesi circa il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali, hanno risolto di conchiudere una convenzione su questa materia e hanno nominato a questo scopo loro Plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, comunicatisi i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1

Le decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, pronunciate in uno dei due Stati contraenti, anche da un tribunale penale, sono riconosciute nell’altro, a condizione che:

  1. il riconoscimento della decisione non sia incompatibile con l’ordine pubblico dello Stato in cui è fatta valere;
  2. la decisione emani da un tribunale competente giusta l’articolo 2;
  3. la decisione, conformemente alla legge dello Stato nel quale è stata pronunciata, non possa più essere impugnata con i rimedi di diritto ordinari;
  4. l’atto, o la citazione, che ha introdotto la causa, in caso di decisione contumaciale, sia stato notificato in tempo utile al convenuto, conformemente alla legge dello Stato nel quale essa è pronunciata e, ove occorresse, alle convenzioni vigenti tra i due Paesi.

Le decisioni che ordinano un sequestro o ogni altro provvedimento provvisorio o conservativo, come anche le decisioni in materia di fallimento o di concordato, non sono suscettive di riconoscimento o d’exequatur, in virtù della presente convenzione.

Le decisioni delle autorità amministrative incaricate, in Svizzera, di organizzare e vigilare la tutela, saranno, per quanto s’attiene alla presente convenzione, parificate alle decisioni giudiziarie.

Art. 2

Le competenze dei tribunali dello Stato, nel quale la decisione è stata pronunciata, è fondata, nel senso dell’articolo 1, § 1, lett. b, nei casi seguenti:

  1. qualora, il giorno dell’inizio dell’azione, il convenuto abbia avuto il domicilio – o in mancanza di questo, la residenza abituale – nello Stato nel quale è stata pronunciata la decisione;
  2. qualora il convenuto abbia accettato, mediante convenzione, la competenza del tribunale che ha deciso nel merito della vertenza, ritenuto che tale convenzione suppone almeno una dichiarazione scritta di una delle parti, accettata dall’altra, o, ove si tratti di una convenzione orale, una conferma scritta non contestata;
  3. qualora il convenuto sia entrato nel merito senza fare riserva alcuna circa la competenza, nel senso della presente convenzione, dei tribunali dello Stato nel quale la decisione è stata pronunciata;
  4. qualora, in caso di domanda riconvenzionale connessa con la domanda principale, il tribunale che ha pronunciato la decisione sia stato competente, nel senso della presente convenzione, per decidere sulla domanda principale;
  5. qualora il convenuto, avendo sul territorio dello Stato, nel quale la decisione è stata pronunciata, uno stabilimento commerciale o industriale, una succursale o un’agenzia, vi sia stato chiamato in giudizio per contestazioni derivanti dal loro esercizio;
  6. qualora la decisione concerna la riparazione di danni per infortuni stradali, accaduti nello Stato nel quale essa è stata pronunciata;
  7. qualora la decisione emani da una giurisdizione competente in virtù di una convenzione internazionale, priva di disposizioni sul riconoscimento e l’esecuzione;
  8. qualora l’azione abbia per oggetto un diritto reale su un immobile, situato nello Stato nel quale è stata pronunciata la decisione;
  9. qualora la decisione verta sullo stato, la capacità o il diritto di famiglia dei cittadini dello Stato nel quale essa è stata pronunciata;
  10. qualora trattisi di controversie tra eredi di una persona che aveva il suo ultimo domicilio nello Stato nel quale la decisione è stata pronunciata e concernenti la successione, costituita sia di beni mobili sia di immobili.

Nonostante le disposizioni del § 1, lett. a, b, c, d ed e, la competenza delle giurisdizioni dello Stato nel quale è stata pronunciata la decisione non è fondata, secondo l’articolo 1, § 1, lett. b, nei casi in cui, secondo il diritto dello Stato nel quale essa è fatta valere, la competenza è data esclusivamente ad un’altra giurisdizione.

Art. 3

Le decisioni pronunciate dalle giurisdizioni di uno dei due Stati, il cui riconoscimento dev’essere fatto valere nell’altro, dovranno soddisfare soltanto alle condizioni previste nell’articolo 1. Il merito della decisione non sarà riesaminato in nessun caso.

Art. 4

Le decisioni pronunciate dalle giurisdizioni di uno dei due Stati che soddisfano alle condizioni previste nell’articolo 1, potranno, dopo essere state dichiarate esecutive, dar luogo a un’esecuzione forzata nell’altro Stato.

Art. 5

In Svizzera, la competenza e la procedura in materia di esecuzione forzata sono regolate, se l’esecuzione ha per oggetto una somma in denaro o garanzie, dalla legislazione federale sull’esecuzione e fallimento e, negli altri casi, dalle disposizioni di procedura del Cantone nel quale deve aver luogo l’esecuzione.

Nel Belgio, la domanda di exequatur è presentata al tribunale di prima istanza del luogo in cui si richiede l’esecuzione.

La procedura d’exequatur sarà il più possibile semplice e rapida.

Art. 6

La parte che chiede l’exequatur deve produrre:

  1. l’originale della decisione o un esemplare autentico;
  2. il documento, o l’attestato certificante che la decisione, secondo la legge dello Stato nel quale è stata pronunciata, non può essere impugnata per le vie legali ordinarie e che è esecutiva;
  3. il documento, o l’attestato, certificante che la decisione è stata notificata – conformemente alla legge dello Stato nel quale è stata pronunciata e, eventualmente, alle convenzioni in vigore nei due Paesi – alla parte contro la quale si procede all’esecuzione;
  4. in caso di decisione contumaciale, l’originale o una copia certificata conforme dei documenti giustificanti che la parte contumace è stata citata conformemente alle esigenze dell’articolo 1, § 1, lett. d.

Quando l’autorità alla quale è richiesto l’exequatur lo esige, la parte richiedente deve produrre, inoltre, una traduzione dei documenti indicati nel § 1. Questa traduzione sarà certificata conforme da un rappresentante diplomatico o consolare, o da un traduttore giurato dell’uno dei due Stati.

Per i documenti da produrre in virtù del presente articolo la legalizzazione non è necessaria.

Art. 7

L’esame della domanda d’exequatur porterà sulle condizioni previste all’articolo 1 della presente convenzione e sui documenti da produrre conformemente all’articolo 6. In nessun caso, sarà riesaminato il merito della decisione.

Art. 8

Nel Belgio, il giudizio su una domanda di exequatur non è suscettibile d’opposizione, ma può essere impugnato per via d’appello entro trenta giorni dal pronunciato, se è contradditorio, ed entro trenta giorni dalla comunicazione se è contumaciale.

In Svizzera, la decisione su una domanda di exequatur può essere impugnata mediate ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale entro trenta giorni dalla sua notificazione.

Art. 9

Le sentenze arbitrali pronunciate in uno dei due Stati sono riconosciute e rese esecutive nell’altro se soddisfano alle condizioni previste nell’articolo 1, § 1, lett. a, c e d e se l’esemplare prodotto è autentico.

L’exequatur è rifiutato se la sentenza prevede per la sua esecuzione condizioni che non sono soddisfatte al momento in cui è richiesto l’exequatur.

La decisione sulla domanda d’exequatur può essere impugnata per le vie di ricorso previste dalla legislazione dello Stato in cui è stata resa.

Art. 10

I tribunali di ciascuno dei due Stati si asterranno, a richiesta d’una delle parti al processo, di decidere su una domanda, comportante una decisione da riconoscere nell’altro Stato, quando essa, fondata sulla stessa causa e promossa fra le stesse parti, risulti già pendente davanti a un tribunale dell’altro Stato, che appare competente nel senso della presente convenzione.

I provvedimenti provvisori o conservativi previsti dalle legislazioni belga e svizzera possono, in caso d’urgenza, essere richiesti dall’autorità di ciascuno dei due Stati, qualunque sia la giurisdizione adita nel merito.

Art. 11

La presente convenzione non si applica alle decisioni giudiziarie e alle sentenze arbitrali emanate prima della data della sua entrata in vigore.

Art. 12

La presente convenzione è applicabile indipendentemente dalla nazionalità delle parti.

Essa non esclude l’applicazione di altre convenzioni o accordi ai quali i due Stati aderiscono o aderiranno e che regolano o regoleranno il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie o delle sentenze arbitrali.

Art. 13

Le Alte Parti contraenti si riservano d’estendere, di comune accordo e mediante scambio di note, l’applicazione della presente convenzione al Congo belga e al territorio del Ruanda-Urundi.

Art. 14

La presente convenzione sarà ratificata.

Gli strumenti di ratificazione saranno scambiati il più presto possibile, a Bruxelles.

La convenzione entrerà in vigore due mesi dopo il giorno in cui gli strumenti di ratificazione saranno stati scambiati.

Essa potrà essere disdetta da ciascuna delle Parti contraenti; la sua validità cesserà un anno dopo la disdetta.

In fede di che, i Plenipotenziari delle Parti contraenti hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Berna, in doppio esemplare, il ventinove aprile millenovecento-cinquantanove.

Per la
Confederazione Svizzera:

Per
il Regno del Belgio:

Max Petitpierre

F. Seynaeve