Ogni Stato partecipante al presente Accordo prende in via amministrativa, o altrimenti, tutte le misure attuabili e necessarie per ottenere progressivamente e quanto prima l’abolizione completa o l’abbandono delle istituzioni e pratiche seguenti, laddove sussistano, siano o no considerate nella definizione di schiavitù di cui all’articolo 1 della Convenzione, firmata a Ginevra il 25 settembre 1926, concernente la schiavitù:
- la servitù per debiti, ossia lo stato o la condizione di chi, essendo debitore, si è obbligato a fornire, a garanzia d’un debito, i suoi servizi o quelli di persona soggetta alla sua autorità, qualora l’equo valore di questi servizi non sia
destinato all’estinzione del debito o se la durata degli stessi non sia determinata oppure la loro natura non sia definita; - la servitù della gleba, ossia la condizione di chiunque sia tenuto dalla legge, dall’uso o da un accordo a vivere e lavorare su terra altrui e a fornire a tale persona, con o senza compenso, determinati servizi senza poter mutare il proprio stato;
- ogni istituzione o pratica secondo la quale:(i)una donna, cui non spetti il diritto di sottrarsene, sia promessa o data in matrimonio mediante compenso in denaro o in natura, fornito ai suoi genitori, al suo tutore, alla sua famiglia o a qualsiasi altra persona o altro gruppo di persone;(ii)il marito di una donna, la famiglia o il clan dello stesso abbiano il diritto di cederla a un terzo mediante compenso o altrimenti;(iii)la moglie, morto il marito, sia trasmissibile per successione a un’altra persona;
- ogni istituzione o pratica secondo la quale un fanciullo o un adolescente
minore di diciotto anni sia, dai genitori o da uno di essi o dal tutore, consegnato a un terzo, con o senza pagamento, perché ne adoperi la persona o il lavoro.