I Governi contraenti si notificheranno scambievolmente, per mezzo del Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, l’autorità istituita o designata 2 in conformità del presente articolo. 3
Ciascuno dei Governi contraenti si obbliga a stabilire o a designare un’autorità incaricata:
- di raccogliere tutte le informazioni che possono agevolare la scoperta e la repressione degli atti costituenti una contravvenzione alla loro legislazione interna in materia di scritti, disegni, figure od oggetti osceni, e i cui elementi costitutivi hanno un carattere internazionale;
- di fornire tutte le informazioni atte ad impedire l’importazione delle pubblicazioni od oggetti di cui al paragrafo precedente, nonché di assicurarne o sollecitarne il sequestro: il tutto entro i limiti della legislazione interna;
- di comunicare le leggi già emanate o che fossero in seguito emanate nei loro Stati, sulla materia che forma l’oggetto del presente Accordo.