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0.343

Convenzione
sul trasferimento dei condannati

RU 1988 761; FF 1986 III 601

Traduzione

Conclusa a Strasburgo il 21 marzo 1983
Approvata dall’Assemblea federale il 18 giugno 19871
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 15 gennaio 1988
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° maggio 1988

(Stato 5 maggio 2020)

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri Stati, firmatari della presente Convenzione,

considerato che lo scopo del Consiglio d’Europa è di attuare un’unione più stretta tra i suoi membri;

desiderosi di sviluppare una maggiore cooperazione internazionale in materia penale;

considerato che tale cooperazione deve essere nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia e deve favorire il reinserimento sociale dei condannati;

considerato che tali obiettivi implicano che gli stranieri privati della loro libertà in seguito ad un reato abbiano la possibilità di subire la condanna nel loro ambiente sociale d’origine;

considerato che il miglior modo per giungervi è trasferirli nel proprio Paese,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente convenzione, l’espressione:

  1. «condanna» designa qualsiasi pena o misura privativa di libertà pronunziata da un giudice per una durata limitata o indeterminata a causa di un reato;
  2. «sentenza» designa una decisione giudiziale che pronunzi una condanna;
  3. «Stato di condanna» designa lo Stato dove è stata condannata la persona che può essere o è già stata trasferita;
  4. «Stato d’esecuzione» designa lo Stato in cui il condannato può essere o è già stato trasferito per subirvi la propria condanna.

Art. 2 Principi generali

Le Parti si impegnano ad accordarsi reciprocamente, alle condizioni previste dalla presente Convenzione, la più ampia collaborazione in materia di trasferimento dei condannati.

Una persona condannata sul territorio di una Parte può, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, essere trasferita nel territorio di un’altra Parte per subirvi la condanna inflittale. A tal fine può esprimere, sia presso lo Stato di condanna, sia presso lo Stato di esecuzione, il desiderio di essere trasferita in virtù della presente Convenzione.

Il trasferimento può essere chiesto sia dallo Stato di condanna, sia dallo Stato di esecuzione.

Art. 3 Condizioni del trasferimento

Un trasferimento può aver luogo secondo la presente Convenzione soltanto alle seguenti condizioni:

  1. il condannato deve essere cittadino dello Stato d’esecuzione;
  2. la sentenza deve essere definitiva;
  3. la durata di condanna che il condannato deve ancora subire deve essere di almeno sei mesi alla data di ricezione della domanda di trasferimento, o indeterminata;
  4. il condannato o, qualora uno dei due Stati lo ritenesse necessario a causa della sua età o del suo stato fisico o mentale, il suo rappresentante deve consentire al trasferimento;
  5. gli atti o le omissioni che hanno provocato la condanna devono costituire un reato per il diritto dello Stato d’esecuzione, o dovrebbero costituirne uno qualora avvenissero sul suo territorio; e
  6. lo Stato di condanna o lo Stato di esecuzione devono essersi accordati su tale trasferimento.

In casi eccezionali, le Parti possono convenire il trasferimento anche se la durata della condanna che il condannato deve ancora subire è inferiore a quella prevista nel paragrafo 1.c.

Al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ogni Stato può indicare, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che intende escludere l’applicazione di una delle procedure di cui all’articolo 9.1. a e b nelle relazioni con le altre Parti.

Ogni Stato può in qualsiasi momento, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, definire, per quanto lo riguarda, il termine «cittadino» ai fini della presente Convenzione.

Art. 4 Obbligo di fornire informazioni

Ogni condannato al quale può essere applicata la presente Convenzione deve essere informato dallo Stato di condanna del tenore della presente Convenzione.

Se il condannato ha espresso allo Stato di condanna il desiderio di essere trasferito in virtù della presente Convenzione, questo Stato deve informarne lo Stato d’esecuzione al più presto possibile dopo che la sentenza sia diventata definitiva.

Le informazioni devono comprendere:

  1. il nome, la data ed il luogo di nascita del condannato;
  2. ove occorra, il suo indirizzo nello Stato d’esecuzione;
  3. un esposto dei fatti che hanno dato adito alla condanna;
  4. la natura, la durata e la data dell’inizio della condanna.

Se il condannato ha espresso allo Stato d’esecuzione il desiderio di essere trasferito in virtù della presente Convenzione, lo Stato di condanna, su richiesta, comunica a tale Stato le informazioni di cui al paragrafo 3 qui sopra.

Il condannato deve essere informato per scritto di ogni passo intrapreso dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione in applicazione dei paragrafi precedenti, come pure in ogni decisione presa da uno dei due Stati in merito ad una domanda di trasferimento.

Art. 5 Domande e risposte

Le domande di trasferimento e le risposte devono essere formulate per scritto.

Tali domande devono essere indirizzate dal Ministero di Giustizia dello Stato richiedente al Ministero di Giustizia dello Stato richiesto. Le risposte devono essere comunicate attraverso le stesse vie.

Ogni Parte può indicare, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che utilizzerà altre vie di comunicazione.

Lo Stato richiesto deve informare senza indugio lo Stato richiedente della propria decisione di accettare o rifiutare il trasferimento chiesto.

Art. 6 Atti a sostegno

Lo Stato di esecuzione deve fornire allo Stato di condanna su richiesta di questo ultimo:

  1. un documento o una dichiarazione indicante che il condannato è cittadino di questo Stato;
  2. una copia delle disposizioni legali dello Stato d’esecuzione, dalle quali risulti che gli atti o le omissioni che hanno provocato la condanna nello Stato di condanna costituiscono un reato per il diritto dello Stato di esecuzione, o ne costituirebbero uno qualora avvenissero sul suo territorio;
  3. una dichiarazione contenente le informazioni di cui all’articolo 9.2.

Quando vi sia domanda di trasferimento, lo Stato di condanna deve fornire allo Stato di esecuzione i documenti seguenti, salvo che l’uno o l’altro dei due Stati abbia già indicato che non intende accordare il trasferimento:

  1. una copia autenticata della sentenza e delle disposizioni legali applicate;
  2. l’indicazione della durata della condanna già subita, comprese le informazioni su qualsiasi detenzione provvisoria, condono di pena o ogni altro atto riguardante l’esecuzione della condanna;
  3. una dichiarazione che attesti il consenso al trasferimento quale considerato nell’articolo 3.1.d; e
  4. tutte le volte che occorra, ogni rapporto medico o sociale sul condannato, ogni informazione sul suo trattamento nello Stato di condanna ed ogni raccomandazione per il seguito del suo trattamento nello Stato d’esecuzione.

Prima di fare una domanda di trasferimento o di prendere la decisione di accettare o rifiutare il trasferimento, lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione possono entrambi richiedere uno qualsiasi dei documenti o delle dichiarazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 qui sopra.

Art. 7 Consenso e verifica

Lo Stato di condanna fa sì che chi deve consentire al trasferimento in virtù dell’articolo 3.1.d lo faccia volontariamente ed in piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura da seguire a tal riguardo è regolata dalla legge dello Stato di condanna.

Lo Stato di condanna deve dare allo Stato d’esecuzione la possibilità di verificare, mediante un console o un altro funzionario designato in accordo con lo Stato d’esecuzione, che il consenso è stato dato alle condizioni previste nel paragrafo precedente.

Art. 8 Conseguenze del trasferimento per lo Stato di condanna

La presa in consegna del condannato da parte delle autorità dello Stato di esecuzione sospende l’esecuzione della condanna nello Stato di condanna.

Lo Stato di condanna non può più eseguire la condanna quando lo Stato d’esecuzione ne considera terminata l’esecuzione.

Art. 9 Conseguenze del trasferimento per lo Stato di esecuzione

Le autorità competenti dello Stato di esecuzione devono:

  1. proseguire l’esecuzione della condanna immediatamente o sulla base di una decisione giudiziaria o amministrativa, alle condizioni enunciate nell’articolo 10; oppure
  2. convertire la condanna, mediante un procedimento giudiziario o amministrativo, in una decisione di questo Stato, sostituendo così alla sanzione inflitta nello Stato di condanna una sanzione prevista dalla legislazione dello Stato di esecuzione per lo stesso reato, alle condizioni enunciate nell’articolo 11.

Se richiestone, lo Stato di esecuzione deve indicare allo Stato di condanna, prima del trasferimento del condannato, quale di queste procedure intende seguire.

L’esecuzione della condanna è regolata dalla legge dello Stato d’esecuzione e quest’ultimo è il solo competente per prendere tutte le decisioni appropriate.

Ogni Stato il cui diritto interno impedisca di fare uso di una delle procedure di cui al paragrafo 1 per eseguire le misure di cui sono state oggetto sul territorio di un’altra Parte persone che in ragione del loro stato mentale sono state dichiarate penalmente irresponsabili di un reato, e che è disposto a prendere in consegna tali persone allo scopo di proseguire il loro trattamento, può indicare, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, le procedure che intende seguire in tal caso.

Art. 10 Proseguimento dell’esecuzione

In caso di proseguimento dell’esecuzione, lo Stato d’esecuzione è vincolato dalla natura giuridica e dalla durata della sanzione quali risultano dalla condanna.

Tuttavia, qualora la natura o la durata di questa sanzione fossero incompatibili con la sua legislazione, o se la sua legislazione lo esigesse, lo Stato di esecuzione può, mediante una decisione giudiziaria o amministrativa, adattare questa sanzione alla pena o alla misura previste dalla propria legge per reati della stessa natura. Quanto alla sua natura, tale pena o misura corrisponde, per quanto possibile, a quella inflitta dalla condanna da eseguire. Essa non può aggravare, per sua natura o durata, la sanzione pronunciata nello Stato di condanna né eccedere il massimo previsto dalla legge dello Stato d’esecuzione.

Art. 11 Conversione della condanna

In caso di conversione della condanna, si applica la procedura prevista dalla legislazione dello Stato d’esecuzione. Per la conversione, l’autorità competente:

  1. è vincolata dall’accertamento dei fatti per quanto questi figurino esplicitamente o implicitamente nella sentenza pronunziata nello Stato di condanna;
  2. non può convertire una sanzione privativa della libertà in una sanzione pecuniaria;
  3. deduce integralmente il periodo di privazione della libertà subìto dal condannato; e
  4. non aggrava la situazione penale del condannato, e non è vincolata dalla sanzione minima eventualmente prevista dalla legislazione dello Stato d’esecuzione per il reato o i reati commessi.

Quando la procedura di conversione ha luogo dopo il trasferimento del condannato, lo Stato d’esecuzione tiene quest’ultimo in stato di detenzione o prende altri provvedimenti per assicurarne la presenza nello Stato d’esecuzione fino al termine di questa procedura.

Art. 12 Grazia, amnistia, commutazione

Ogni Parte può accordare la grazia, l’amnistia o la commutazione della pena conformemente alla sua Costituzione o alle sue altre regole giuridiche.

Art. 13 Revisione della sentenza

Il solo Stato di condanna ha il diritto di giudicare su qualsiasi ricorso per revisione interposto contro la sentenza.

Art. 14 Cessazione dell’esecuzione

Lo Stato di esecuzione deve porre fine all’esecuzione della condanna non appena lo Stato di condanna l’abbia informato di qualsiasi decisione o provvedimento che tolga carattere esecutorio alla condanna.

Art. 15 Informazioni riguardanti l’esecuzione

Lo Stato d’esecuzione fornisce allo Stato di condanna informazioni riguardanti l’esecuzione della condanna:

  1. quando ritiene terminata l’esecuzione della condanna;
  2. qualora il condannato evada prima che l’esecuzione della condanna sia terminata; oppure
  3. qualora lo Stato di condanna gli chieda una relazione speciale.

Art. 16 Transito

Una Parte deve acconsentire, in conformità con la propria legislazione, ad una domanda di transito di un condannato attraverso il proprio territorio, se la domanda è formulata da un’altra Parte che abbia lei stessa convenuto con un’altra Parte o con uno Stato terzo il trasferimento del condannato nel o dal suo territorio.

Una Parte può rifiutare di accordare il transito:

  1. qualora il condannato sia suo cittadino; oppure
  2. qualora l’infrazione che ha provocato la condanna non costituisca un reato secondo la propria legislazione.

Le domande di transito e le risposte devono essere comunicate attraverso le vie menzionate nelle disposizioni dell’articolo 5.2 e 3.

Una Parte può acconsentire ad una domanda di transito di un condannato attraverso il proprio territorio, formulata da uno Stato terzo, qualora quest’ultimo abbia convenuto con un’altra Parte il trasferimento nel o dal suo territorio.

La Parte a cui è chiesto il transito può tenere il condannato in stato di detenzione per il tempo strettamente necessario al transito attraverso il proprio territorio.

La Parte a cui è chiesto il transito può essere invitata a garantire che il condannato non sarà né perseguito né detenuto, salva l’applicazione del precedente paragrafo, né sottoposto ad alcuna altra restrizione della sua libertà individuale sul territorio dello Stato di transito per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato di condanna.

Qualora si utilizzi la via aerea sopra il territorio di una Parte, e non vi siano previsti atterraggi, non è necessaria alcuna domanda di transito. Tuttavia, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, ogni Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, esigere che gli sia notificato qualsiasi transito sopra il suo territorio.

Art. 17 Lingue e spese

Le informazioni di cui all’articolo 4 paragrafi 2 a 4, devono essere redatte nella lingua della Parte a cui sono indirizzate o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d’Europa.

Fatto salvo il paragrafo 3 qui di seguito, non è necessaria alcuna traduzione delle domande di trasferimento o degli atti a sostegno.

Al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ogni Stato può, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, esigere che le domande di trasferimento e gli atti a sostegno siano corredati di una traduzione nella propria lingua o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d’Europa, o in quella di queste lingue da esso designata. In tale occasione può dichiarare di essere disposto ad accettare traduzioni in qualsiasi altra lingua oltre alla lingua ufficiale o alle lingue ufficiali del Consiglio d’Europa.

Salva l’eccezione di cui all’articolo 6.2.a, i documenti trasmessi in applicazione della presente Convenzione non abbisognano di autentificazione.

Le spese cagionate dall’applicazione della presente Convenzione sono a carico dello Stato d’esecuzione, ad eccezione delle spese cagionate esclusivamente sul territorio dello Stato di condanna.

Art. 18 Firma ed entrata in vigore

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione. È sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.

Per ogni Stato firmatario che esprima successivamente il suo consenso ad essere vincolato dalla presente Convenzione, quest’ultima entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Art. 19 Adesione degli Stati non membri

Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare, previa consultazione degli Stati contraenti, qualsiasi Stato non membro del Consiglio e non menzionato nell’articolo 18.1 ad aderire alla presente Convenzione, con una decisione presa alla maggioranza prevista nell’articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d’Europa del 5 maggio 1949 2 , ed all’unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno diritto di partecipare alle sedute del Comitato.

Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Art. 20 Applicazione territoriale

Al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ogni Stato può designare il o i territori cui si applica la presente Convenzione.

In seguito, ogni Stato può estendere in qualsiasi momento, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, l’applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio designato in tale dichiarazione. Per questo territorio la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due precedenti paragrafi potrà essere ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio in essa designato, con una notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale.

Art. 21 Applicazione temporale

La presente Convenzione è applicabile all’esecuzione delle condanne pronunziate sia prima sia dopo la sua entrata in vigore.

Art. 22 Relazioni con altre convenzioni ed accordi

La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dai trattati di estradizione e dagli altri trattati di cooperazione internazionale in materia penale che prevedono il trasferimento di detenuti per scopi di confronto o di testimonianza.

Qualora due o più Parti abbiano già concluso o concludano un accordo o un trattato sul trasferimento dei condannati o qualora abbiano stabilito o stabiliscano in altro modo le loro relazioni in questo campo, esse hanno la facoltà di applicare detto accordo o trattato in vece della presente Convenzione.

La presente Convenzione non pregiudica i diritti degli Stati che hanno qualità di Parte nella Convenzione europea sul valore internazionale delle sentenze repressive di concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali, relativi alle questioni regolate da tale Convenzione, per completarne le disposizioni o per facilitare l’applicazione dei principi che la reggono.

Qualora una domanda di trasferimento rientri nel campo d’applicazione della presente Convenzione e della Convenzione europea sul valore internazionale delle sentenze repressive o di un altro accordo o trattato sul trasferimento dei condannati, lo Stato richiedente deve precisare in virtù di quale strumento è formulata la domanda.

Art. 23 Composizione in via amichevole

Il Comitato europeo per i problemi criminali seguirà l’applicazione della presente Convenzione e in caso di bisogno faciliterà la composizione in via amichevole di qualsiasi difficoltà di applicazione.

Art. 24 Denunzia

Ogni Parte può denunziare la presente Convenzione in qualsiasi momento, indirizzando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

La denunzia ha effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale.

Tuttavia, la presente Convenzione continuerà ad applicarsi all’esecuzione di condanne di persone trasferite conformemente a detta Convenzione prima che la denunzia abbia effetto.

Art. 25 Notificazioni

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d’Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all’elaborazione della presente Convenzione, come pure a tutti gli Stati che vi hanno aderito:

  1. ogni firma;
  2. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
  3. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente ai suoi articoli 18.2 e 3, 19.2 e 20.2 e 3;
  4. ogni altro atto, dichiarazione, notificazione o comunicazione che si riferisca alla presente Convenzione.

In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 21 marzo 1983, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme ad ognuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all’elaborazione della presente Convenzione e ad ogni Stato invitato ad aderirvi.

(Seguono le firme)

0.343

Campo d’applicazione il 5 maggio 20203

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Entrata in vigore

Albania*

4 aprile

2000

1° agosto

2000

Andorra*

13 luglio

2000

1° novembre

2000

Armenia*

11 maggio

2001 A

1° settembre

2001

Australia

5 settembre

2002 A

1° gennaio

2003

Austria*

9 settembre

1986

1° gennaio

1987

Azerbaigian*

25 gennaio

2001

1° maggio

2001

Bahamas*

12 novembre

1991 A

1° marzo

1992

Belgio*

6 agosto

1990

1° dicembre

1990

Bolivia*

26 febbraio

2004 A

1° giugno

2004

Bosnia e Erzegovina

15 aprile

2005

1° agosto

2005

Bulgaria*

17 giugno

1994

1° ottobre

1994

Canada

13 maggio

1985

1° settembre

1985

Ceca, Repubblica a

15 aprile

1992

1° gennaio

1993

Cile

30 luglio

1998 A

1° novembre

1998

Cipro

18 aprile

1986

1° agosto

1986

Corea (Sud)*

20 luglio

2005 A

1° novembre

2005

Costa Rica

14 aprile

1998 A

1° agosto

1998

Croazia*

25 gennaio

1995 A

1° maggio

1995

Danimarca*

16 gennaio

1987

1° maggio

1987

Isole Faeröer

1° maggio

1988

1° maggio

1988

Ecuador*

12 luglio

2005 A

1° novembre

2005

Estonia*

28 aprile

1997

1° agosto

1997

Finlandia*

29 gennaio

1987 A

1° maggio

1987

Francia*

11 febbraio

1985

1° luglio

1985

Georgia*

21 ottobre

1997 A

1° febbraio

1998

Germania* **

31 ottobre

1991

1° febbraio

1992

Ghana

19 marzo

2019 A

1° luglio

2019

Giappone*

17 febbraio

2003 A

1° giugno

2003

Grecia*

17 dicembre

1987

1° aprile

1988

Honduras

9 marzo

2009 A

1° luglio

2009

India*

16 gennaio

2018 A

1° maggio

2018

Irlanda*

31 luglio

1995

1° novembre

1995

Islanda*

6 agosto

1993

1° dicembre

1993

Israele*

24 settembre

1997 A

1° gennaio

1998

Italia*

30 giugno

1989

1° ottobre

1989

Lettonia*

2 maggio

1997

1° settembre

1997

Liechtenstein*

14 gennaio

1998

1° maggio

1998

Lituania*

24 maggio

1996

1° settembre

1996

Lussemburgo*

9 ottobre

1987

1° febbraio

1988

Macedonia del Nord

28 luglio

1999

1° novembre

1999

Malta*

26 marzo

1991

1° luglio

1991

Maurizio*

18 giugno

2004 A

1° ottobre

2004

Messico*

13 luglio

2007 A

1° novembre

2007

Moldova*

12 maggio

2004

1° settembre

2004

Mongolia*

7 aprile

2016 A

1° agosto

2016

Montenegro

6 giugno

2006 S

6 giugno

2006

Norvegia*

9 dicembre

1992

1° aprile

1993

Paesi Bassi*

30 settembre

1987

1° gennaio

1988

Aruba

28 febbraio

1996

1° giugno

1996

Curaçao

28 febbraio

1996

1° giugno

1996

Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

28 febbraio

1996

1° giugno

1996

Sint Maarten

28 febbraio

1996

1° giugno

1996

Panama*

5 luglio

1999 A

1° novembre

1999

Polonia*

8 novembre

1994

1° marzo

1995

Portogallo*

28 giugno

1993

1° ottobre

1993

Regno Unito*

30 aprile

1985

1° agosto

1985

Akrotiri e Dhekelia*

23 gennaio

1987

1° maggio

1987

Anguilla*

23 gennaio

1987

1° maggio

1987

Bermuda*

10 settembre

2002

1° gennaio

2003

Gibilterra*

23 gennaio

1987

1° maggio

1987

gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno,
Henderson e Pitcairn)*

23 gennaio

1987

1° maggio

1987

Isola di Man*

19 agosto

1986

1° dicembre

1986

Isole Caimane*

23 gennaio

1987

1° maggio

1987

Isole Falkland*

23 gennaio

1987

1° maggio

1987

Isole Vergini britanniche*

2 settembre

1988

1° gennaio

1989

Montserrat*

23 gennaio

1987

1° maggio

1987

Sant’Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan da
Cunha)*

23 gennaio

1987

1° maggio

1987

Territorio britannico dell’Oceano Indiano*

23 gennaio

1987

1° maggio

1987

Romania*

23 agosto

1996

1° dicembre

1996

Russia*

28 agosto

2007

1° dicembre

2007

San Marino*

25 giugno

2004

1° ottobre

2004

Santa Sede*

15 gennaio

2019 A

1° maggio

2019

Serbia

11 aprile

2002 A

1° agosto

2002

Slovacchia* a

15 aprile

1992

1° gennaio

1993

Slovenia

16 settembre

1993

1° gennaio

1994

Spagna*

11 marzo

1985

1° luglio

1985

Stati Uniti*

11 marzo

1985

1° luglio

1985

Svezia* **

9 gennaio

1985

1° luglio

1985

Svizzera*

15 gennaio

1988

1° maggio

1988

Tonga

3 luglio

2000 A

1° novembre

2000

Trinidad e Tobago

22 marzo

1994 A

1° luglio

1994

Turchia*

3 settembre

1987

1° gennaio

1988

Ucraina*

28 settembre

1995 A

1° gennaio

1996

Ungheria*

13 luglio

1993

1° novembre

1993

Venezuela

11 giugno

2003 A

1° ottobre

2003

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Obiezioni.
  3. Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU, eccetto le riserve e dichiarazioni della Svizzera. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Consiglio d’Europa: www.coe.int > Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. Data di deposito dello strumento di ratificazione della Cecoslovacchia

0.343

Riserve e dichiarazioni

Svizzera 4

a. Ad articolo 3 paragrafo 3

La Svizzera esclude l’applicazione della procedura prevista dall’articolo 9 paragrafo 1 lettera b nei casi in cui essa è Stato d’esecuzione.

b. Ad articolo 5 paragrafo 3

La Svizzera dichiara che l’Ufficio federale di giustizia5 del Dipartimento federale di giustizia e polizia è l’autorità competente ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 3 per trasmettere e ricevere:

  1. informazioni, secondo l’articolo 4 paragrafi 2–4;
  2. domande di trasferimento e risposte, secondo gli articoli 2 paragrafo 3 e 5 paragrafo 4;
  3. atti a sostegno, secondo l’articolo 6;
  4. informazioni, secondo gli articoli 14 e 15;
  5. domande di transito e risposte, secondo l’articolo 16.

c. Ad articolo 6 paragrafo 2 lettera a

La Svizzera interpreta l’articolo 6 paragrafo 2 lettera a nel senso che la copia autenticata della sentenza dev’essere accompagnata da un attestato d’esecutorietà.

d. Ad articolo 7 paragrafo 1

La Svizzera considera irrevocabile il consenso al trasferimento a partire dal momento in cui l’Ufficio federale di giustizia, in virtù dell’accordo con gli Stati interessati, ha deciso il trasferimento.

e. Ad articolo 17 paragrafo 3

La Svizzera esige che le domande di trasferimento e gli atti a sostegno siano accompagnati da una traduzione in lingua italiana, tedesca o francese, nella misura in cui non siano redatti in una di queste lingue.