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0.344.294

Convenzione
tra la Confederazione svizzera e la Repubblica di Cuba
sul trasferimento dei condannati

RU 2008 2531

Traduzione1

Conclusa il 27 luglio 2006
Applicata provvisoriamente dal 27 luglio 2006

Entrata in vigore il 1° luglio 20112

(Stato 1° luglio 2011)

La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica di Cuba,

nell’intento di promuovere i rapporti di amicizia e la cooperazione in materia giudiziaria tra i due Stati,

animate dal desiderio di comporre di comune intesa le questioni relative al trasferimento dei condannati,

animate dal desiderio di permettere ai condannati di espiare la pena o misura privativa di libertà nel Paese di cui hanno la nazionalità o sono cittadini, al fine di facilitare il loro reinserimento sociale,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Disposizioni generali

Art. 1 Principi e obiettivi

I due Stati si impegnano ad accordarsi reciprocamente, alle condizioni previste dalla presente Convenzione, la più ampia collaborazione in materia di trasferimento dei condannati sul territorio di uno Stato verso il territorio dell’altro Stato per scontarvi il resto della condanna inflitta.

La pena inflitta nella Repubblica di Cuba a un cittadino svizzero può essere scontata in uno stabilimento carcerario in Svizzera o sotto la sorveglianza delle autorità svizzere, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

La pena inflitta nella Confederazione Svizzera a un cittadino cubano può essere scontata in uno stabilimento carcerario nella Repubblica di Cuba o sotto la sorveglianza delle autorità cubane, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione, s’intendono per:

  1. «condannato», qualsiasi persona oggetto di una condanna definitiva sul territorio dell’uno o dell’altro Stato e che si trova in detenzione;
  2. «Stato trasferente», lo Stato dove è stata condannata la persona che può essere o è già stata trasferita;
  3. «Stato ricevente», lo Stato in cui il condannato può essere o è già stato trasferito per scontarvi la propria condanna;
  4. «grazia», un atto di clemenza che annulla la condanna o modifica la durata della pena;
  5. «condanna», qualsiasi pena o misura privativa della libertà pronunciata da un giudice per una durata limitata o indeterminata a seguito della commissione di un reato;
  6. «sentenza», una decisione giudiziale che pronuncia una condanna.

Art. 3 Condizioni generali

Il trasferimento può avere luogo secondo la presente Convenzione soltanto alle seguenti condizioni:

  1. gli atti o le omissioni che hanno portato alla condanna devono costituire un reato per il diritto dello Stato ricevente, o dovrebbero costituirne uno qualora avvenissero sul suo territorio;
  2. il condannato deve essere cittadino dello Stato ricevente e, nel caso di Cuba, avere inoltre la sua residenza permanente nel territorio cubano;
  3. al momento della presentazione della domanda di trasferimento, il condannato deve ancora scontare almeno un anno di pena; tuttavia, in casi eccezionali, i due Stati possono autorizzare il trasferimento anche se il resto della pena è inferiore a un anno;
  4. nello Stato trasferente non esiste alcuna procedura di ricorso o di revisione in sospeso e i termini di ricorso previsti per l’appello o la cassazione sono scaduti;
  5. il condannato deve consentire al trasferimento volontariamente e nella piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano; se l’età del condannato o il suo stato fisico o mentale lo richiede e se uno dei due Stati lo ritiene necessario, il suo rappresentante legale deve acconsentire al suo trasferimento nella piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano;
  6. lo Stato trasferente e lo Stato ricevente devono approvare il trasferimento;
  7. la pena inflitta non è una pena di morte, salvo che sia stata commutata.

Capitolo II Procedura

Art. 4 Autorità competenti

Ognuna delle Parti designa l’autorità abilitata ad applicare le disposizioni della presente Convenzione: per la Repubblica di Cuba, il Ministero della giustizia; per la Confederazione Svizzera, l’Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Art. 5 Obbligo di informare il condannato

Ogni condannato a cui può essere applicata la presente Convenzione deve essere informato dallo Stato trasferente circa la possibilità offerta dalla presente Convenzione di essere trasferito nel suo Paese per l’esecuzione della condanna.

Art. 6 Domande di trasferimento e risposte

Il condannato può presentare la domanda di trasferimento direttamente allo Stato ricevente, attraverso la rappresentanza diplomatica o consolare, un rappresentante legale o un membro della sua famiglia.

Il trasferimento può essere chiesto dallo Stato trasferente o dallo Stato ricevente. L’autorità competente dello Stato richiedente trasmette la domanda all’autorità competente dello Stato richiesto, che risponde senza indugio per via diplomatica.

Le domande di trasferimento e le risposte devono essere formulate per scritto e trasmesse per via diplomatica.

La domanda indica segnatamente l’identità completa del condannato, il suo indirizzo attuale nello Stato ricevente – per quanto concerne i cittadini cubani, il condannato deve essere domiciliato sul territorio nazionale – nonché il suo luogo di incarcerazione.

Per prendere una decisione, ogni Stato tiene conto di tutti gli elementi in grado di contribuire al reinserimento sociale del condannato.

Lo Stato richiesto deve informare senza indugio lo Stato richiedente della propria decisione di accettare o rifiutare il trasferimento chiesto.

Il condannato deve essere informato circa l’evoluzione del suo fascicolo come pure su qualsiasi decisione presa da uno dei due Stati in merito al suo trasferimento.

Art. 7 Verifica del consenso

Lo Stato trasferente deve dare allo Stato ricevente la possibilità di verificare, mediante un agente consolare o un’altra persona designata di comune accordo, che il consenso sia stato dato volontariamente e nella piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano.

Il consenso del condannato è irrevocabile dopo l’accordo dei due Stati sul trasferimento.

Art. 8 Atti a sostegno

A sostegno della propria domanda o in risposta alla domanda formulata dallo Stato ricevente, lo Stato trasferente deve fornire i documenti seguenti:

  1. nome, data e luogo di nascita del condannato;
  2. una copia autenticata della sentenza, con conferma dell’esecutività, e delle disposizioni legali applicate per giudicare il condannato;
  3. un’esposizione dei fatti indicante le circostanze del reato, la data e il luogo in cui è stato commesso;
  4. indicazioni sulla durata della condanna, sull’inizio e la fine della sanzione privativa della libertà, tenuto conto dell’eventuale detenzione preventiva e menzionando ogni altro atto in grado di influire sull’esecuzione della condanna;
  5. una dichiarazione dell’autorità competente che accerti il consenso del condannato o del suo rappresentante legale nonché il luogo in cui il condannato desidera essere trasferito nello Stato ricevente;
  6. ogni informazione utile sulle modalità di esecuzione della sanzione nello Stato trasferente.

A sostegno della propria domanda o in risposta alla domanda formulata dallo Stato trasferente, lo Stato ricevente deve fornire i documenti seguenti:

  1. un documento o una dichiarazione indicante che il condannato è cittadino di questo Stato;
  2. una copia delle disposizioni legali dello Stato ricevente dalle quali risulti che gli atti o le omissioni che hanno portato alla condanna nello Stato trasferente costituiscono un reato per il diritto dello Stato ricevente, o ne costituirebbero uno qualora avvenissero sul suo territorio.

Prima di presentare una domanda di trasferimento o di prendere la decisione di accettare o rifiutare il trasferimento, lo Stato trasferente e lo Stato ricevente possono entrambi chiedere tutti i documenti o le informazioni ritenuti utili.

Art. 9 Esenzione dalla legalizzazione

I documenti trasmessi in applicazione della presente Convenzione sono esentati da ogni formalità di legalizzazione.

Art. 10 Lingue

Ogni Stato può riservarsi la facoltà di chiedere che le domande di trasferimento e gli atti allegati siano corredati di una traduzione nella sua lingua ufficiale o in una delle sue lingue ufficiali.

Art. 11 Scorta e spese

Lo Stato ricevente fornisce la scorta per il trasferimento.

Le spese di trasferimento, comprese quelle per la scorta, sono a carico dello Stato ricevente, salvo diversa decisione da parte dei due Stati.

Le spese cagionate esclusivamente sul territorio dello Stato trasferente sono a carico di quest’ultimo.

Capitolo III Conseguenze del trasferimento

Art. 12 Effetti nello Stato trasferente

La presa in consegna del condannato da parte delle autorità dello Stato ricevente sospende l’esecuzione della condanna nello Stato trasferente. Quando il condannato, una volta trasferito, si sottrae all’esecuzione, lo Stato trasferente recupera il diritto di eseguire il resto della pena che il condannato avrebbe dovuto scontare nello Stato ricevente.

Lo Stato trasferente non può più eseguire la condanna quando lo Stato ricevente ne considera terminata l’esecuzione.

Art. 13 Effetti nello stato ricevente

La sanzione pronunciata dallo Stato trasferente è direttamente applicabile nello Stato ricevente.

Lo Stato ricevente è vincolato dalle constatazioni di fatto come pure dalla natura giuridica e dalla durata della sanzione quali risultano dalla condanna.

Tuttavia, qualora la natura e la durata di questa sanzione fossero incompatibili con la sua legislazione, lo Stato ricevente può adattare la sanzione alla pena o alla misura previste dalla propria legge per reati della stessa natura. Quanto alla sua natura, tale pena o misura corrisponde, per quanto possibile, a quella inflitta dalla condanna da eseguire. Essa non può aggravare, per la sua natura o durata, la sanzione pronunciata nello Stato trasferente né eccedere il massimo previsto dalla legge dello Stato ricevente. Se la pena è modificata, lo Stato ricevente ne informa lo Stato trasferente.

L’esecuzione della sanzione nello Stato ricevente è retta dalla legge di questo Stato.

Art. 14 Grazia, amnistia, commutazione

Ogni Stato può accordare al condannato la grazia, l’amnistia o la commutazione della sanzione conformemente alla sua Costituzione o ad altre disposizioni giuridiche applicabili. In tal caso, lo Stato che ha accordato una di queste misure deve comunicarlo immediatamente all’altro Stato.

Art. 15 Informazioni riguardanti l’esecuzione

Lo Stato ricevente fornisce allo Stato trasferente informazioni riguardanti l’esecuzione:

  1. quando ritiene terminata l’esecuzione della condanna;
  2. qualora il condannato evada prima che l’esecuzione della condanna sia terminata; oppure
  3. qualora lo Stato trasferente gli chieda una relazione speciale.

Art. 16 Conseguenze del trasferimento

Ogni persona trasferita conformemente alle disposizioni della presente Convenzione non può essere giudicata o condannata di nuovo nello Stato ricevente sulla base di fatti che hanno dato luogo alla condanna nello Stato trasferente.

Tuttavia, la persona trasferita può essere detenuta, giudicata e condannata nello Stato ricevente per qualsiasi altro fatto diverso da quello che ha dato luogo alla condanna nello Stato trasferente, quando esso è sanzionato penalmente dalla legislazione dello Stato ricevente.

Art. 17 Cessazione dell’esecuzione della sanzione

Lo Stato trasferente informa senza indugio lo Stato ricevente in merito a qualsiasi decisione o misura intervenuta sul suo territorio che ponga fine all’esecuzione.

Lo Stato ricevente deve porre fine all’esecuzione della condanna non appena lo Stato trasferente l’abbia informato di qualsiasi decisione o misura che tolga carattere esecutivo alla condanna.

Art. 18 Revisione della sentenza

Solo lo Stato trasferente ha il diritto di giudicare su qualsiasi ricorso per revisione interposto contro la sentenza.

Art. 19 Transito

Qualora uno dei due Stati trasferisca un condannato di un Paese terzo, l’altro Stato collabora per facilitare il transito sul suo territorio. Lo Stato che intende effettuare un simile transito avverte in anticipo l’altro Stato.

Ogni Stato può rifiutare di accordare il transito qualora:

  1. la persona oggetto del transito sia suo cittadino; oppure
  2. l’infrazione che ha portato alla condanna non costituisca un reato secondo la propria legislazione.

Capitolo IV Disposizioni finali

Art. 20 Campo d’applicazione temporale

La presente Convenzione è applicabile all’esecuzione delle condanne pronunciate sia prima sia dopo la sua entrata in vigore.

Art. 21 Relazioni con altri accordi

La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi dei due Stati derivanti da accordi di estradizione e da altri accordi di cooperazione internazionale in materia penale che prevedono il trasferimento di detenuti per scopi di confronto o di testimonianza.

Art. 22 Scambi di vedute e consultazione

Se lo ritengono utile, le autorità competenti dei due Stati procedono, verbalmente o per scritto, a scambi di vedute sull’applicazione della presente Convenzione, in maniera generale o per un caso particolare.

Ogni Stato può chiedere la convocazione di una riunione di esperti, composta di rappresentanti dei Ministeri di giustizia e degli Affari esteri, per discutere qualsiasi questione concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione o una questione relativa a un caso particolare.

Ogni vertenza è composta mediante negoziazione e per via diplomatica tra i due Stati.

Art. 23 Applicazione provvisoria ed entrata in vigore

La presente Convenzione è applicabile a titolo provvisorio dopo la sua firma.

La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese seguente la data dell’ultima notificazione che attesti l’adempimento delle formalità costituzionali richieste in ciascuno dei due Stati.

La presente Convenzione è conclusa per una durata indeterminata.

Art. 24 Denunzia

Ogni Stato può denunziare la presente Convenzione in qualsiasi momento mediante notificazione scritta indirizzata all’altro Stato per via diplomatica. La denunzia ha effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della suddetta notificazione.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto all’Avana, il 27 luglio 2006, in due esemplari, in francese e in spagnolo, i due testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze nell’interpretazione o nell’applicazione della presente Convenzione, fa fede il testo francese.

Per la
Confederazione Svizzera:

Per la
Repubblica di Cuba:

Bertrand Louis

María Esther Recio Zamora