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0.344.745

Trattato
tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Thailandia
sul trasferimento dei delinquenti

RU 2002 1797; FF 1999 3759

Traduzione1

Concluso il 17 novembre 1997
Approvato dall’Assemblea federale il 14 giugno 20002
Istrumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 10 ottobre 2000
Entrato in vigore il 10 ottobre 2000

(Stato 10 ottobre 2000)

Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo del Regno di Thailandia,

considerato che le leggi e i regolamenti vigenti delle Parti concernono l’esecuzione delle sentenze penali;

animati dal desiderio di collaborare all’esecuzione delle sentenze penali;

considerato che tale cooperazione deve essere nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia;

animati dal desiderio di favorire un vero reinserimento sociale dei delinquenti;

considerato che il miglior mezzo per raggiungere questi obiettivi consiste nel dare agli stranieri privati della libertà per aver commesso un reato la possibilità di subire la condanna nel loro ambiente sociale d’origine,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Trattato, l’espressione:

  1. «condanna» designa qualsiasi pena o misura privativa della libertà pronunciata da un tribunale per una durata limitata o indeterminata a causa di un reato;
  2. «sentenza» designa una decisione giudiziale che impone una condanna;
  3. «Stato di trasferimento» designa lo Stato da cui il delinquente può essere o è già stato trasferito;
  4. «Stato destinatario» designa lo Stato verso il quale il delinquente può essere o è già stato trasferito per subirvi il resto della condanna;
  5. «delinquente» designa la persona che, sul fondamento di una decisione giudiziale pronunciata nello Stato di trasferimento in seguito a un reato, è detenuto in prigione, in un ospedale o in un altro stabilimento di detto Stato.

Art. 2 Principio generale

Un delinquente condannato sul territorio di una Parte può, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, essere trasferito nel territorio dell’altra Parte per subirvi la condanna inflittagli.

Art. 3 Campo d’applicazione

II presente Trattato non si applica se:

  1. il reato per il quale il delinquente è stato condannato è considerato da una delle Parti come un reato politico;
  2. il trasferimento è di natura tale da ledere la sovranità, la sicurezza, l’ordine pubblico o altri interessi essenziali di una delle Parti, oppure
  3. il delinquente è stato condannato per aver commesso, ai termini del diritto thailandese, un reato contro il Monarca, la sua consorte o i suoi figli o figlie oppure contra la legislazione relativa alla protezione nazionale delle opere d’arte.

II trasferimento può essere rifiutato se il reato per cui il delinquente è stato condannato è considerato da una delle Parti come un reato fiscale.

Art. 4 Condizioni del trasferimento

II delinquente può essere trasferito ai termini del presente Trattato alle seguenti condizioni:

  1. il delinquente deve essere cittadino dello Stato destinatario;
  2. la sentenza deve essere definitiva e nessun altro procedimento giudiziario connesso con questo reato o un altro reato deve essere pendente nello Stato di trasferimento;
  3. la condanna pronunciata contro il delinquente è la detenzione, il collocamento o qualsiasi altra forma privativa della libertà in un istituto:(i)a vita,(ii)per una durata indeterminata a causa dell’infermità mentale o(iii)per una durata limitata, la condanna da subire deve essere di almeno un anno a contare dalla data di ricezione della domanda di trasferimento;
  4. il delinquente ha espiato nello Stato di trasferimento la durata minima che il diritto di quest’ultimo prevede per la detenzione, il collocamento o qualsiasi forma privativa della libertà;
  5. lo Stato di trasferimento, lo Stato destinatario e il delinquente devono consentire al trasferimento; se, a causa dell’età o dello stato fisico o mentale del delinquente, una delle due Parti lo ritenesse necessario, una persona legittimata ad agire in vece del delinquente deve consentire al trasferimento;
  6. gli atti o le omissioni che hanno provocato la condanna devono costituire un reato per il diritto dello Stato destinatario o dovrebbero costituirne uno qualora avvenissero sul suo territorio.

Art. 5 Informazione dei delinquenti

Le due Parti si sforzano di informare i delinquenti circa il tenore del presente Trattato.

II delinquente può esprimere allo Stato di trasferimento e allo Stato destinatario il desiderio di essere trasferito in virtù del presente Trattato.

Art. 6 Domanda di trasferimento

Qualsiasi trasferimento in virtù del presente Trattato deve avere inizio con una domanda scritta dello Stato destinatario allo Stato di trasferimento; la domanda deve essere indirizzata:

  1. se lo Stato di trasferimento è la Tailandia, al Ministero degli affari esteri;
  2. se lo Stato di trasferimento è la Svizzera, al Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Lo Stato di trasferimento informa senza indugio della propria decisione di accettare o rifiutare il trasferimento l’autorità dello Stato destinatario che lo ha chiesto.

Se lo Stato di trasferimento accetta la domanda, le due Parti prendono tutti i provvedimenti necessari al trasferimento del delinquente.

Art. 7 Atti a sostegno

Lo Stato di trasferimento fornisce allo Stato destinatario le informazioni seguenti:

  1. uno stato dei fatti sulla cui base è stata pronunciata la condanna;
  2. la data della fine dell’esecuzione della condanna, la durata della condanna già subita come anche qualsiasi periodo computabile sulla pena sia a causa di un lavoro svolto, di buona condotta, di detenzione preventiva o per altri motivi;
  3. una copia certificata conforme di tutte le sentenze e condanne che si riferiscono al delinquente come anche le disposizioni legali applicate;
  4. qualsiasi altra informazione chiesta dallo Stato destinatario nella misura in cui può rivelarsi importante per il trasferimento del delinquente e l’esecuzione della condanna.

Ciascuna Parte fornisce, nella misura del possibile, all’altra Parte su richiesta qualsiasi informazione, documento come anche dichiarazione importante prima di fare una domanda di trasferimento o di decidere di accettare o rifiutare siffatta domanda.

Art. 8 Verifica del consenso del delinquente

Lo Stato di trasferimento deve dare allo Stato destinatario, se questo lo desidera, la possibilità di verificare prima del trasferimento, per il tramite di un funzionario designato dallo Stato destinatario, che il delinquente o una persona legittimata ad agire in sua vece giusta l’articolo 4 (e) del presente Trattato ha dato il consenso di propria volontà e in piena consapevolezza delle conseguenze che ne scaturiscono.

Art. 9 Consegna del delinquente

La consegna del delinquente da parte delle autorità dello Stato di trasferimento a quelle dello Stato destinatario avviene, nello Stato di trasferimento, a una data e in un luogo su cui le due Parti si sono accordate.

Art. 10 Informazioni concernenti l’esecuzione

Lo Stato destinatario fornisce allo Stato di trasferimento informazioni concernenti l’esecuzione della condanna se:

  1. considera terminata l’esecuzione della condanna;
  2. il delinquente è stato liberato condizionalmente e se è stato liberato dopo aver subìto la condanna;
  3. il delinquente evade prima che sia terminata l’esecuzione della condanna oppure
  4. lo Stato di trasferimento gli domanda un rapporto speciale.

Art. 11 Esonero da legalizzazione

Le domande di trasferimento e le risposte come anche qualsiasi altro documento trasmesso in applicazione del presente Trattato sono esentate da ogni formalità di legalizzazione.

Art. 12 Lingua

Le domande di trasferimento e le risposte possono essere trasmesse in inglese.

I documenti e le informazioni ai sensi dell’articolo 7 sono presentate nella lingua dello Stato di trasferimento.

Art. 13 Spese

Le spese cagionate dall’applicazione del presente Trattato, comprese quelle di viaggio, sono a carico dello Stato destinatario.

Lo spese cagionate esclusivamente sul territorio dello Stato di trasferimento sono a carico di quest’ultimo.

Tuttavia, lo Stato destinatario può tentare di far coprire parzialmente o interamente dal delinquente le spese di trasferimento.

Art. 14 Mantenimento della giurisdizione

Nella misura in cui le condanne sono eseguite in virtù del presente Trattato, lo Stato di trasferimento ha competenza esclusiva per quanto concerne le sentenze dei suoi tribunali, le condanne pronunciate da questi ultimi e i procedimenti di revisione, di modifica e d’annullamento di dette sentenze e condanne.

Se lo Stato di trasferimento rivede, modifica o annulla la sentenza o la condanna oppure riduce, commuta o mette fine in altro modo alla condanna, lo Stato destinatario dà seguito alla decisione non appena gli è stata notificata.

Art. 15 Conseguenze del trasferimento

Lo Stato destinatario deve proseguire l’esecuzione della condanna pronunciata dallo Stato di trasferimento.

II perseguimento dell’esecuzione della condanna dopo il trasferimento è disciplinato dalle leggi e dalle procedure dello Stato destinatario, comprese quelle relative alle modalità d’esecuzione della detenzione, del collocamento o di qualsiasi altra forma privativa della libertà come anche quelle concernenti la riduzione della durata della detenzione, del collocamento o qualsiasi altra forma privativa della libertà risultante da una liberazione condizionale, da un condono di pena o da altre misure.

Lo Stato di trasferimento si riserva il diritto di accordare la grazia o l’amnistia al delinquente e lo Stato destinatario dà seguito alla decisione non appena gli è stata notificata. Lo Stato di trasferimento può, in casi particolari, subordinare il trasferimento del delinquente alla condizione che a quest’ultimo non siano accordate la grazia o l’amnistia nello Stato destinatario senza il consenso del primo Stato.

Salvo il paragrafo 5 del presente articolo, lo Stato destinatario è vincolato dalla natura giuridica della condanna quale è stata determinata dallo Stato di trasferimento. Se, in virtù del proprio diritto, l’autorità competente dello Stato destinatario deve prendere una decisione riguardo alla condanna pronunciata dal tribunale dello Stato di trasferimento, quest’ultimo ne sarà informato con la domanda di trasferimento. Se la durata d’esecuzione della condanna fissata dall’autorità competente dello Stato destinatario è inferiore a quella della condanna ancora da subire, lo Stato di trasferimento ha il diritto di rifiutare la domanda.

Nessuna condanna privativa della libertà deve essere eseguita dallo Stato destinatario in modo tale che superi la durata fissata nella condanna del tribunale dello Stato di trasferimento. L’esecuzione deve corrispondere, per quanto possibile, alla condanna pronunciata nello Stato di trasferimento.

Lo Stato destinatario può applicare al delinquente le proprie disposizioni concernenti il diritto penale dei minori, indipendentemente dallo statuto che ha il delinquente in virtù della legge dello Stato di trasferimento.

Art. 16 Transito del delinquente

Se una Parte contraente trasferisce un delinquente di uno Stato terzo, l’altra Parte collabora per agevolare il transito di detto delinquente attraverso il suo territorio. La Parte che intende effettuare siffatto transito ne avverte anticipatamente l’altra Parte.

Una Parte può rifiutare di accordare il transito se:

  1. il delinquente è suo cittadino; oppure
  2. se l’infrazione che ha provocato la condanna non costituisce un reato secondo la propria legislazione.

Art. 17 Applicazione temporale

II presente Trattato è applicabile all’esecuzione delle condanne pronunciate sia prima sia dopo la sua entrata in vigore.

Art. 18 Consultazione

Su domanda di una di loro, le Parti si consultano riguardo all’interpretazione, all’applicazione o all’esecuzione del presente Trattato, in generale o in riferimento a un caso particolare.

Art. 19 Entrata in vigore e denuncia

II presente Trattato sarà ratificato ed entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.

Una delle due Parti può denunciare il presente Trattato in qualsiasi momento mediante notificazione scritta all’altra Parte. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione di detta notificazione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dal rispettivo Governo, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Bangkok, il 17 novembre 1997 A.D. (2540 B.E.), in doppio esemplare, in tailandese, in francese e in inglese, i tre testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione dei testi francese e tailandese, fa fede il testo inglese.

Per il Governo
della Confederazione Svizzera:

Per il
Governo del Regno di Thailandia:

Arnold Koller
Presidente della Confederazione

Chuan Leekpai
Primo ministro