Le Parti Contraenti si impegnano a fornirsi, secondo le disposizioni della Convenzione, informazioni concernenti il loro diritto sostanziale e procedurale, la loro
organizzazione giudiziaria in campo penale, ivi compreso il Pubblico Ministero, come pure il diritto relativo all’esecuzione delle misure penali. Questo impegno si applica a ogni procedimento relativo a reati la cui repressione è, al momento in cui le informazioni sono richieste, di competenza delle autorità giudiziarie della Parte richiedente.
0.351.21
Protocollo addizionale alla Convenzione europea nel campo dell’informazione sul diritto estero Conchiuso a Strasburgo il 15 marzo 1978 Approvato dall’Assemblea federale il 13 dicembre 1984 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera l’11 marzo 1985 Entrato in vigore per la Svizzera il 12 giugno 1985
RU 1985 713; FF 1983 IV 121
Traduzione
(Stato 19 gennaio 2018)
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo,
viste le disposizioni della Convenzione europea nel campo dell’informazione sul diritto estero, aperta alla firma a Londra il 7 giugno 1968 1 (in seguito denominata «la Convenzione»);
considerato che è auspicabile estendere al diritto penale e alla procedura penale il sistema d’assistenza internazionale stabilito dalla Convenzione, in un contesto multilaterale aperto a tutte le Parti Contraenti della Convenzione;
considerato che, al fine di eliminare gli ostacoli di natura economica che impediscono l’accesso alla giustizia e di permettere alle persone economicamente disagiate di meglio far valere i loro diritti negli Stati membri, è parimenti auspicabile estendere il sistema stabilito dalla Convenzione al settore dell’assistenza giudiziaria e della consulenza giuridica in materia civile e commerciale;
costatato che l’articolo 1 paragrafo 2 della Convenzione prevede che due o più Parti Contraenti potranno convenire d’estendere, per quanto le concerne, il campo d’applicazione della Convenzione a settori diversi da quelli indicati dalla Convenzione;
costatato che l’articolo 3 paragrafo 3 della Convenzione prevede che due o più Parti Contraenti potranno estendere, per quanto le concerne, l’applicazione della Convenzione a domande che emanano da autorità diverse dalle autorità giudiziarie,
hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I
Art. 1
Art. 2
Una domanda d’informazioni su questioni concernenti i campi indicati nell’articolo 1 può:
- emanare, oltre che da un tribunale, da ogni autorità giudiziaria competente in materia di perseguimento o d’esecuzione di sentenze definitive cresciute in giudicato; e
- essere formulata non solo in occasione di un’azione già promossa, ma anche quando si intenda avviare un perseguimento.
Capitolo II
Art. 3
Nel contesto dell’impegno derivante dall’articolo 1 paragrafo 1 della Convenzione, le Parti Contraenti convengono che la domanda d’informazioni può:
- emanare, oltre che da un’autorità giudiziaria, da qualsiasi autorità o persona che agisce nel quadro di un sistema ufficiale di assistenza giudiziaria o di consulenza giuridica per conto di persone economicamente disagiate; e
- essere formulata non solo in occasione di un’azione già promossa, ma anche quando si intenda promuovere un’azione.
Art. 4
Ogni Parte Contraente che non ha istituito o designato uno o più organi 2 di trasmissione conformemente all’articolo 2 paragrafo 2 della Convenzione, deve istituire o designare tale o tali organi incaricati di trasmettere all’organo di ricezione straniero competente ogni domanda di informazioni formulata in virtù dell’articolo 3 del presente Protocollo.
Ogni Parte Contraente comunicherà al Segretario Generale del Consiglio d’Europa la denominazione e l’indirizzo dell’organo o degli organi di trasmissione istituiti o designati in applicazione del paragrafo precedente.
Capitolo III
Art. 5
Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che sarà vincolato soltanto dalle disposizioni del Capitolo I o da quelle del Capitolo II del presente Protocollo.
Ogni Stato che ha fatto una simile dichiarazione potrà ad ogni ulteriore momento dichiarare, mediante notificazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che sarà vincolato dall’insieme delle disposizioni dei Capitoli I e II. Questa dichiarazione produrrà effetto alla data della sua ricezione.
Ogni Parte Contraente che è vincolata dall’insieme delle disposizioni dei Capitoli I e II potrà ad ogni momento dichiarare, mediante notificazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che sarà vincolata soltanto dalle disposizioni del Capitolo I o soltanto da quelle del Capitolo II. Questa notificazione produrrà effetto sei mesi dopo la data della sua ricezione.
Le disposizioni del Capitolo I o del Capitolo II sono applicabili soltanto tra le Parti Contraenti che sono vincolate rispettivamente dalle disposizioni dello stesso Capitolo.
Art. 6
Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della Convenzione, che possono divenire Parti al Protocollo mediante:
- la firma senza riserva di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione;
- la firma con riserva di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione, seguita da ratificazione, accettazione o approvazione.
Gli strumenti di ratificazione, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Nessuno Stato membro del Consiglio d’Europa potrà firmare il presente Protocollo senza riserva di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione, o ratificarlo, accettarlo o approvarlo, senza avere simultaneamente o anteriormente ratificato o accettato la Convenzione.
Art. 7
Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data in cui tre Stati membri del Consiglio d’Europa saranno divenuti Parti al Protocollo conformemente alle disposizioni dell’articolo 6.
Rispetto a ogni Stato membro che lo firmerà ulteriormente senza riserva di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione o che lo ratificherà, l’accetterà o l’approverà, il Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione.
Art. 8
Dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Stato che ha aderito alla Convenzione o che è stato invitato a aderirvi, potrà essere invitato dal Comitato dei Ministri a aderire anche al presente Protocollo.
L’adesione avverrà mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, di uno strumento di adesione che produrrà effetto tre mesi dopo la data del suo deposito.
Art. 9
Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, designare il territorio o i territori ai quali il presente Protocollo si applicherà.
Ogni Stato può, al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, come pure ad ogni ulteriore momento, estendere l’applicazione del presente Protocollo, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, a ogni altro territorio designato nella dichiarazione e di cui assicuri le relazioni internazionali o per conto del quale è autorizzato a sottoscrivere impegni.
Ogni dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente potrà essere ritirata, per quanto concerne qualsiasi territorio designato in detta dichiarazione, mediante notificazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Il ritiro produrrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Art. 10
Ogni Parte Contraente potrà, per quanto la concerne, denunziare il presente Protocollo mediante notificazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
La denunzia produrrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale.
La denunzia della Convenzione comporta automaticamente quella del presente Protocollo.
Art. 11
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e a ogni Stato che ha aderito alla Convenzione:
- ogni firma senza riserva di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione;
- ogni firma con riserva di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione;
- il deposito di ogni strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione;
- ogni data d’entrata in vigore del presente Protocollo conformemente al suo articolo 7;
- ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 4;
- ogni dichiarazione o notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 5;
- ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 9 e ogni ritiro di una tale dichiarazione;
- ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 10 e la data in cui la denunzia produrrà effetto.
In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Strasburgo, il 15 marzo 1978, in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne invierà copia certificata conforme a ognuno degli Stati firmatari e aderenti.
(Seguono le firme)
0.351.21
Campo d’applicazione il 19 gennaio 20183
Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
Albania | 13 giugno | 2006 | 14 settembre | 2006 |
Austria | 25 febbraio | 1980 | 26 maggio | 1980 |
Belarus* a | 2 luglio | 1997 A | 3 ottobre | 1997 |
Belgio | 30 maggio | 1979 | 31 agosto | 1979 |
Bulgaria | 31 gennaio | 1991 A | 1° maggio | 1991 |
Ceca, Repubblica* a | 24 giugno | 1998 | 25 settembre | 1998 |
Cipro* a | 3 aprile | 1979 | 31 agosto | 1979 |
Danimarca | 11 ottobre | 1979 | 12 gennaio | 1980 |
Estonia* a | 28 aprile | 1997 | 29 luglio | 1997 |
Finlandia | 4 luglio | 1990 | 5 ottobre | 1990 |
Francia | 22 settembre | 1983 | 23 dicembre | 1983 |
Georgia | 20 giugno | 2000 | 21 settembre | 2000 |
Germania* a | 23 luglio | 1987 | 24 ottobre | 1987 |
Grecia | 29 ottobre | 1987 | 30 gennaio | 1988 |
Islanda | 19 settembre | 1989 | 20 dicembre | 1989 |
Italia | 11 febbraio | 1982 | 12 maggio | 1982 |
Lettonia* a | 5 agosto | 1998 | 6 novembre | 1998 |
Liechtenstein* a | 13 maggio | 2003 | 14 agosto | 2003 |
Lituania* a | 19 maggio | 2004 | 20 agosto | 2004 |
Lussemburgo | 11 giugno | 1982 | 12 settembre | 1982 |
Macedonia del Nord* a | 15 gennaio | 2003 | 16 aprile | 2003 |
Malta* a | 25 aprile | 1989 | 26 luglio | 1989 |
Messico | 21 febbraio | 2003 A | 22 maggio | 2003 |
Moldova* a | 14 marzo | 2002 | 15 giugno | 2002 |
Montenegro | 6 giugno | 2006 S | 6 giugno | 2006 |
Norvegia | 2 novembre | 1978 | 31 agosto | 1979 |
Paesi Bassi* a | 3 giugno | 1980 | 4 settembre | 1980 |
Aruba | 1° gennaio | 1986 | 1° gennaio | 1986 |
Polonia | 14 settembre | 1992 | 15 dicembre | 1992 |
Portogallo | 19 luglio | 1984 | 20 ottobre | 1984 |
Regno Unito* a | 2 settembre | 1981 | 3 dicembre | 1981 |
Romania | 26 aprile | 1991 A | 27 luglio | 1991 |
Serbia | 23 giugno | 2003 | 24 settembre | 2003 |
Slovacchia* a | 5 dicembre | 1996 | 6 marzo | 1997 |
Spagna | 10 marzo | 1982 F | 11 giugno | 1982 |
Svezia | 2 marzo | 1981 F | 3 giugno | 1981 |
Svizzera* a | 11 marzo | 1985 | 12 giugno | 1985 |
Turchia | 1° dicembre | 2004 | 2 marzo | 2005 |
Ucraina* | 13 giugno | 1994 A | 14 settembre | 1994 |
Ungheria | 16 novembre | 1989 A | 17 febbraio | 1990 |
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