Ai sensi della presente Convenzione:
l’espressione «persona che gode di una protezione internazionale» comprende:
- ogni capo di Stato, ivi compreso ogni membro di un organo collegiale che esplica le funzioni di capo di Stato in virtù della Costituzione dello Stato in questione; ogni capo di Governo o ogni ministro degli affari esteri quando tale persona si trova in uno Stato straniero, come pure i membri della sua famiglia che lo accompagnano;
- ogni rappresentante, funzionario o personalità ufficiale di uno Stato e ogni funzionario, personalità ufficiale o altro agente di un’organizzazione intergovernativa che, al momento e nel luogo in cui un reato viene commesso contro la sua persona, i suoi locali ufficiali, il suo domicilio privato o i suoi mezzi di trasporto, Può pretendere conformemente al diritto internazionale una protezione speciale contro ogni pregiudizio alla sua persona, alla sua libertà o alla sua dignità, come pure i membri della sua famiglia che fanno parte della sua comunità domestica;
l’espressione «presunto autore del reato» comprende ogni persona contro la quale vi sono elementi di prova sufficienti per ritenere di primo acchito che essa ha commesso uno o più reati previsti all’articolo 2 o che vi ha partecipato.