Ai fini del presente Accordo:
- «Decisione Eurojust» designa la Decisione del Consiglio del 28 febbraio 2002 che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, modificata dalla decisione del Consiglio del 18 giugno 20036;
- «Stati membri» designa gli Stati membri dell’Unione europea;
- «collegio» designa il collegio dell’Eurojust ai sensi dell’articolo 10 della Decisione Eurojust;
- «membro nazionale» designa il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust da ciascuno Stato membro dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 1 della Decisione Eurojust;
- «procuratore di collegamento» designa un agente o un magistrato di collegamento svizzero ai sensi dell’articolo 27 paragrafo 3 della Decisione Eurojust;
- «assistente» designa una persona che assiste un membro nazionale secondo l’articolo 2 paragrafo 2 della Decisione Eurojust o il procuratore di collegamento secondo l’articolo 6 del presente Accordo;
- «direttore amministrativo» designa il direttore amministrativo ai sensi dell’articolo 29 della Decisione Eurojust;
- «personale Eurojust» designa il personale ai sensi dell’articolo 30 della Decisione Eurojust;
- «Regolamento interno dell’Eurojust relativo alla protezione dei dati» designa le Disposizioni del Regolamento interno dell’Eurojust relative al trattamento e alla protezione dei dati personali, approvate dal Consiglio dell’Unione europea il 24 febbraio 20057;
- «dati personali» designa qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento a un numero d’identificazione o a uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;
- «trattamento di dati personali» designa qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati, applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, l’allineamento o l’associazione, nonché il blocco, la cancellazione o la distruzione;