Scambio di lettere del 25 maggio 1973
Traduzione
Eccellenza,
Ho l’onore d’accusare ricevuta della sua lettera del 25 maggio 1973 del seguente tenore:
- «Ho l’onore di riferirmi al Trattato fra gli Stati Uniti d’America e la Confederazione svizzera sull’assistenza giudiziaria in materia penale, firmato il 25 maggio 1973, e in particolare ai suoi articoli 3, 9, 10, 12 e 25.
- Il Governo degli Stati Uniti è del parere che il segreto bancario svizzero e l’articolo 273 del codice penale svizzero non limitano l’assistenza giudiziaria prevista da questo Trattato, con riserva delle eccezioni previste all’articolo 10 capoverso 2.
- Resta tuttavia inteso che la rivelazione di fatti che una banca deve abitualmente tenere segreti può, in circostanze straordinarie, concernere fatti la cui comunicazione allo Stato richiedente potrebbe essere tale da pregiudicare «simili importanti interessi» dello Stato richiesto. Ugualmente la rivelazione di fatti che costituiscono un segreto di fabbricazione o d’affari potrebbe, in circostanze straordinarie, essere di rilevanza tale da pregiudicare «simili importanti interessi» dello Stato richiesto. Nei due casi, lo Stato richiesto avrebbe diritto, in virtù dell’articolo 3 capoverso 1, di rifiutare l’assistenza giudiziaria.
- Le sarei grato di volermi confermare con lettera che quanto precede corrisponde anche al parere del Consiglio federale svizzero».
Ho l’onore di confermarle che il parere espresso nella sua lettera corrisponde a quello del Consiglio federale svizzero.
Voglia gradire, Eccellenza, l’assicurazione della mia alta considerazione.
Eccellenza,
Ho l’onore d’accusare ricevuta della sua lettera del 25 maggio 1973 del seguente tenore:
- «Ho l’onore di riferirmi al Trattato fra gli Stati Uniti d’America e la Confederazione Svizzera sull’assistenza giudiziaria in materia penale, firmato il 25 maggio 1973, e in particolare al suo articolo 5, e di portare a sua conoscenza il parere del Governo degli Stati Uniti su tale articolo:(A)Le restrizioni previste dall’articolo 5 e relative all’uso delle informazioni hanno soltanto la portata di un accordo fra Governi e, conformemente all’articolo 37 capoverso 1 non autorizzano nessuna persona a intentare un’azione negli Stati Uniti diretta a non ammettere o a escludere un mezzo di prova, o a ottenere qualsiasi altra decisione giudiziale. Ove qualcuno affermi che un’autorità degli Stati Uniti ha utilizzato il materiale ricevuto dalla Svizzera in contraddizione con le restrizioni dell’articolo 5, non dispone di altro rimedio di diritto che la possibilità d’avvisare l’ufficio centrale svizzero, che tratterà tale comunicazione unicamente come un affare fra Governi; non esiste diritto di provocare l’esame di simili affermazioni emesse in una qualsivoglia procedura negli Stati Uniti d’America. Se lo Stato richiesto è d’avviso che queste affermazioni necessitino uno schiarimento, esso può domandare informazioni allo Stato richiedente. A seconda dei casi, questo Stato ha la possibilità di rispondere sia per scritto, sia verbalmente nel corso di uno scambio d’opinioni conformemente all’articolo 39 capoverso I.(B)La procedura penale menzionata all’articolo 5 capoverso 3 lettera b, per la quale l’assistenza giudiziaria è ammessa, comprende tutte le procedure per le quali l’assistenza giudiziaria deve o può essere accordata in virtù del Trattato, indipendentemente dal fatto che misure coercitive debbano o meno essere applicate nello Stato richiesto.(C)Le restrizioni previste all’articolo 5 non significano che l’uso d’informazioni rese pubbliche debba essere limitato in misura maggiore che non nel caso di informazioni rese pubbliche nello Stato richiesto.(D)Le restrizioni previste all’articolo 5 non sono applicabili alla presentazione di domande supplementari di assistenza giudiziaria in base al Trattato, ove tali domande concernano reati sia elencati nella Lista, sia che siano da considerare gravi ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2.(E)Le restrizioni previste all’articolo 5 non concernono l’uso d’informazioni al quale lo Stato richiesto ha formalmente acconsentito.
- Le sarei grato di volermi confermare con lettera che quanto precede corrisponde anche al parere del Consiglio federale svizzero».
Ho l’onore di confermarle che il parere espresso nella sua lettera corrisponde a quello del Consiglio federale svizzero.
Voglia gradire, Eccellenza, l’espressione della mia alta considerazione.
Eccellenza,
Ho l’onore d’accusare ricevuta della sua lettera del 25 maggio 1973 del seguente tenore:
- «Ho l’onore di riferirmi al Trattato fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America sull’assistenza giudiziaria in materia penale, firmato il 25 maggio 1973, e in particolare al suo articolo 10 capoverso 2.
- Per quel che concerne l’espressione «reato grave» usata alla lettera a di questa disposizione, il Consiglio federale è del parere che tale qualifica è data ove l’atto sia obiettivamente grave, a meno che fatti essenziali o altre circostanze, come la nequizia dell’intenzione o il modo con cui l’atto è stato commesso, lo qualifichino come «grave». Per sapere se un reato enumerato nella Lista presenti la «gravità obiettiva» richiesta, devono essere presi in considerazione i seguenti criteri:1.In mancanza di chiare indicazioni in senso contrario, il reato è ritenuto «grave» se:a.si tratta di un reato menzionato ai numeri 1, 2, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 17, 22, 25, 28‑30, 32 e 33. Tuttavia, per i reati elencati al numero 30, si dovrà esaminare in ogni caso particolare se la natura e la quantità delle sostanze, il comportamento addebitato alla persona sospetta o imputata e le sue altre attività giustifichino la qualifica di «grave»;b.se è stato commesso utilizzando la violenza o con uso di armi;c.se è stato commesso da una banda, oppured.se ha avuto conseguenze gravi per la vittima.2.I reati contro il patrimonio, come quelli menzionati ad esempio ai numeri 15, 16, 18‑21, 23 e 27 della Lista, sono ritenuti «gravi» quando l’ammontare determinabile relativo al reato supera i 1000 dollari. In caso di modifica rilevante del corso di cambio in uno dei due Stati o nei due Stati, questo ammontare sarà riesaminato e, se necessario, fissato secondo le procedure previste all’articolo 39 capoversi 1 e 2.3.Se i reati menzionati ai numeri 34 e 35 debbano essere ritenuti «gravi» è giudicato in base agli atti relativi.
- In caso di domanda volta a perseguire una persona descritta all’articolo 6 capoverso 2, saranno presi in considerazione gli atti di violenza e gli altri reati gravi commessi da un gruppo organizzato di criminali, per decidere se è data la condizione dell’articolo 10 capoverso 2 lettera a.
- Le sarei grato di volermi confermare con lettera che quanto precede corrisponde anche al parere del Governo degli Stati Uniti d’Arnerica».
Ho l’onore di confermarle che il parere espresso nella sua lettera corrisponde a quello del Governo degli Stati Uniti d’America.
Voglia gradire, Eccellenza, l’assicurazione della mia alta considerazione.
Eccellenza,
Ho l’onore di riferirmi al Trattato tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America sull’assistenza giudiziaria in materia penale, firmato il 25 maggio 1973, e in particolare al suo articolo 15.
In merito all’obbligo fissato dall’articolo 15 di limitare la pubblicità di informazioni, atti e mezzi di prova trasmessi dalla Svizzera, si rileva che il 6° emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti d’America è del tenore seguente:
- In ogni procedura penale, l’imputato ha diritto a un processo rapido e pubblico davanti a un tribunale imparziale dello Stato e del distretto nel quale è stato commesso il reato e la cui competenza sarà stata fissata anteriormente, conforme alla legge. Egli ha inoltre il diritto di essere informato sul genere e i motivi dell’accusa, di essere confrontato con i testimoni a carico, d’ottenere una citazione che obblighi i testimoni a carico a comparire e d’essere assistito da un patrocinatore. (da me sottolineato)
Risulta dall’interpretazione di questo emendamento, data dai tribunali federali degli Stati Uniti che ogni tentativo di limitare la pubblicità delle testimonianze sulla colpevolezza o l’innocenza della persona imputata violerebbe la clausola di «public trial». Questa clausola si applicherebbe ugualmente alle testimonianze raccolte in Svizzera in applicazione del Trattato, e presentate come mezzi di prova in un processo penale negli Stati Uniti d’America.
Risulta inoltre da questa interpretazione che la pubblicità di documenti relativi alla colpevolezza o all’innocenza dell’imputato non può essere esclusa senza violare la clausola di «public trial». Tuttavia, poichè la possibilità di escludere la pubblicità di documenti non è sicuramente stabilita, il Governo degli Stati Uniti d’America chiederà, non appena i documenti rimessi alla Svizzera ne daranno l’occasione, che sia adottata una decisione giudiziale relativa alla loro protezione («protective order»). Una simile decisione avrebbe per scopo di limitare, sia in prima istanza, sia durante la procedura di ricorso, la pubblicità di mezzi di prova scritti al tribunale, ai giurati, al rappresentante dell’accusa, all’imputato e al suo difensore. Nella misura in cui l’uso del «protective order» è difeso dai nostri tribunali, il Governo degli Stati Uniti d’America solleciterà tali decisioni in quei casi nei quali i mezzi di prova scritti, rimessi dalla Svizzera in applicazione del Trattato, devono essere utilizzati conformemente all’articolo 15.
Inoltre, ad un imputato in una procedura penale non è vietato, sempre che lo richieda esplicitamente, di rinunciare al diritto di un processo pubbico conferitogli dalla Costituzione: ove tale domanda fosse accettata, verrebbe ad essere limitata la pubblicazione dei mezzi di prova e delle informazioni fornite dalla Svizzera.
Senza riguardo alla misura nella quale è stato possibile proteggere un segreto nel corso dei dibattiti o durante la procedura di ricorso, il Governo degli Stati Uniti d’America si sforzerà di ottenere l’apposizione del sigillo del tribunale a quelle parti dell’incarto ufficiale che gli Stati Uniti d’America hanno ricevuto dalla Svizzera in base al Trattato e che fanno oggetto della domanda indirizzata dalla Svizzera conformemente all’articolo 15 del presente Trattato.
Le sarei grato di voler assicurare ricevuta della presente lettera.
Voglia gradire, Eccellenza, l’espressione della mia alta considerazione.
Eccellenza,
Ho preso conoscenza del contenuto della sua lettera del 25 maggio 1973 con la quale Ella m’informa in dettaglio del senso dell’articolo 15. La ringrazio della sua dichiarazione.
Lei mi fa sapere che motivi di diritto costituzionale impediscono probabilmente di tenere segreto, nella misura auspicata dal Governo svizzero, i mezzi di prova o le informazioni descritti all’articolo 10 capoverso 2 e comunicati dalla Svizzera in applicazione di questa disposizione, quando sono presentati come mezzi di prova o utilizzati in altro modo in un processo penale negli Stati Uniti d’America.
Il Governo svizzero esprime la viva speranza che gli sforzi impresi, conformemente alla sua lettera, dal Governo degli Stati Uniti d’America, abbiano a essere coronati da successo e che, tenuto conto dell’evoluzione della sua legislazione, essi abbiano a oltrepassare i limiti da lei indicati.
Voglia gradire, Eccellenza, l’assicurazione della mia alta considerazione.
Eccellenza,
Ho l’onore d’accusare ricevuta della sua lettera del 25 maggio 1973 del seguente tenore:
- «Ho l’onore di riferirmi al Trattato fra gli Stati Uniti d’America e la Confederazione Svizzera sull’assistenza giudiziaria in materia penale, firmato il 25 maggio 1973, e in particolare ai suoi articoli 18 e 20.
- Il Governo degli Stati Uniti d’America è del parere che le domande, che i rappresentanti dello Stato richiedente possono porre, conformemente all’articolo 20, non vadano oltre i limiti tracciati al capoverso 1 di questa disposizione, nella misura in cui esse concernono l’autenticità e l’ammissibilità di documenti o di incarti come mezzi di prova. Tali questioni comprenderebbero quelle relative a:1.la responsabilità del testimonio per l’apertura e la tenuta a giorno di documenti e di incarti;2.sapere se i documenti o gli incarti sono stati redatti quali memoranda oppure come processi verbali relativi a atti, transazioni, fatti o avvenimenti;3.sapere se i documenti o gli incarti sono stati stesi nel corso normale degli affari;4.sapere se corrisponde al corso normale degli affari, stendere tali documenti o incarti al momento dell’atto, della transazione, del fatto o dell’avvenimento oppure più tardi, entro un congruo termine;5.il senso di un’iscrizione in un documento o incarto; oppure6.la procedura utilizzata per stendere e tenere a giorno i documenti o gli incarti, e per ottenere le informazioni che gli stessi contengono.
- Lo stesso dicasi delle domande di cui all’articolo 18 capoverso 5.
- Le sarei grato di volermi confermare con lettera che quanto precede corrisponde anche al parere del Consiglio federale svizzero.»
Ho l’onore di confermarle che il parere espresso nella sua lettera corrisponde a quello del Consiglio federale svizzero.
Voglia gradire, Eccellenza, l’espressione della mia alta considerazione.
Eccellenza,
Ho l’onore d’accusare ricevuta della sua lettera del 25 maggio 1973 del seguente tenore:
- «Ho l’onore di riferirmi al Trattato fra gli Stati Uniti d’America e la Confederazione Svizzera sull’assistenza giudiziaria in materia penale, firmato il 25 maggio 1973, e in particolare al suo articolo 22 capoverso 1.
- Il Governo degli Stati Uniti d’America è del parere che l’espressione «atti di procedura», utilizzata al capoverso precitato e in qualsiasi altra sede del Trattato, comprende, senza che tale enumerazione sia limitativa; le citazioni a comparire abituali, le citazioni a comparire «sub poena», le citazioni a comparire per produrre documenti e le citazioni a comparire per rispondere ad un’accusa nello Stato richiedente.
- Le sarei grato di volermi confermare che quanto precede corrisponde anche al parere del Consiglio federale svizzero».
Ho l’onore di confermarle che il parere espresso nella sua lettera corrisponde a quello del Consiglio federale svizzero.
Voglia gradire, Eccellenza, l’assicurazione della mia alta considerazione.