Le Parti si impegnano, conformemente alle disposizioni del presente Accordo, ad accordarsi la massima assistenza giudiziaria nelle indagini, nei perseguimenti o nei procedimenti relativi a reati la cui repressione, al momento in cui è domandata l’assistenza giudiziaria, rientra nella giurisdizione della Parte richiedente.
L’assistenza giudiziaria comprende tutti i provvedimenti, comprese le misure coercitive, a sostegno di indagini, procedimenti penali o procedimenti connessi nella Parte richiedente, in particolare:
- l’identificazione di persone e l’accertamento della loro dimora;
- la notificazione di atti;
- l’audizione di deposizioni di testimoni o altre deposizioni;
- la consegna di oggetti, atti, incarti o mezzi di prova, compresi i capi di prova;
- la restituzione di beni patrimoniali e denaro;
- la trasmissione di informazioni;
- l’esecuzione di domande di perquisizione e sequestro;
- il contributo alla comparizione di persone che possono deporre o in altro modo sostenere un procedimento;
- la consegna di atti giudiziari o atti ufficiali e pubblicamente accessibili;
- l’individuazione, il blocco e la riscossione di proventi di reati come anche di strumenti connessi con un reato.