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0.353.953.2

Scambio di note
del 6 gennaio/19 dicembre 1967
tra la Svizzera e il Malavi concernente il mantenimento
in vigore del trattato anglo-svizzero d’estradizione
del 26 novembre 1880

(Stato 5 novembre 1999)0.353.953.2Nicht löschen bitte "1 " !!

Entrato in vigore il 6 gennaio 1967

Mediante scambio di note 6 gennaio/19 dicembre 1967, la Svizzera e il Malavi hanno convenuto di mantenere in vigore, nei loro reciproci rapporti, a contare dal 6 gennaio 1967, il trattato d’estradizione tra la Svizzera e la Gran Bretagna del 26 novembre 1880 2 , completato dalla convenzione del 29 giugno 1904 3 che era applicabile al vecchio Niassaland in virtù dello scambio di note tra la Svizzera e la Gran Bretagna del 17/23 agosto 1909 4 come anche dalla convenzione addizionale del 19 dicembre 1934 5 al suddetto trattato d’estradizione, parimente applicabile al Niassaland, in virtù del suo articolo 2. Dopo l’acquisto dell’indipendenza, il Governo del Malavi aveva innanzitutto confermato il mantenimento in vigore provvisorio dei pertinenti accordi sino al 6 gennaio 1967.