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0.353.964.5

Trattato di estradizione
tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica delle Filippine

RU 1997 1313

Traduzione1

Concluso il 19 ottobre 1989
Approvato dall’Assemblea federale il 20 marzo 19912
Entrato in vigore con scambio di note il 23 febbraio 1997

(Stato 23 febbraio 1997)

La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica delle Filippine,

animate dal desiderio di intensificare la collaborazione tra i due Stati nella lotta contro la criminalità e di semplificare le loro relazioni in materia di estradizione,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Obbligo di estradizione

Gli Stati contraenti si impegnano reciprocamente a consegnare, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, gli individui perseguiti o ricercati nello Stato richiedente per l’esecuzione di una pena o di una misura privativa della libertà per un reato motivante l’estradizione.

Art. 2 Reati motivanti l’estradizione

Danno luogo all’estradizione, ai sensi del presente trattato, i reati che, secondo il diritto dei due Stati contraenti, sono puniti con una pena o con una misura privativa della libertà di almeno un (1) anno o con una pena più severa. Se la domanda di estradizione si riferisce a un individuo condannato per un reato motivante l’estradizione e ricercato per l’esecuzione di una pena o di una misura privativa della libertà, l’estradizione è accordata se la pena o la misura privativa della libertà che deve essere eseguita è di almeno sei (6) mesi.

Se un individuo è estradato per un reato motivante l’estradizione, quest’ultima può essere accordata, in quanto il diritto dello Stato richiesto lo ammetta, anche per reati puniti con pene o con misure privative della libertà di durata inferiore a un anno oppure con pene meno severe.

Ai sensi del presente articolo:

  1. un reato è considerato motivante l’estradizione indipendentemente dal fatto che il diritto dei due Stati contraenti lo includa nella medesima categoria di reati o lo definisca in termini diversi;
  2. è preso in considerazione l’insieme dei reati imputati all’individuo reclamato, onde determinare la configurazione della fattispecie.

Se il reato per il quale è richiesta l’estradizione è stato commesso fuori del territorio dello Stato richiedente, l’estradizione è concessa conformemente alle disposizioni del presente trattato se l’individuo perseguito è cittadino dello Stato richiedente. Se l’individuo la cui estradizione è domandata per un simile fatto non è cittadino dello Stato richiedente, lo Stato richiesto giudica liberamente la domanda d’estradizione.

L’estradizione può essere concessa conformemente alle disposizioni del presente trattato, indipendentemente dal momento in cui è stato commesso il reato per il quale è stata domandata l’estradizione, a condizione che:

  1. il reato fosse punibile nello Stato richiedente al momento della perpetrazione; e
  2. gli atti o le omissioni invocate fossero perseguibili secondo la legge dello Stato richiesto purché commessi sul territorio di questo Stato al momento della presentazione della domanda.

Art. 3 Eccezioni all’estradizione

L’estradizione non è concessa:

  1. se il reato per il quale è domandata l’estradizione è considerato dallo Stato richiesto un reato politico. L’attentato o il tentativo di attentato alla vita di un capo di Stato o di governo, o a quella di un membro della sua famiglia, può essere considerato un reato non politico;
  2. se vi sono seri motivi per credere che la domanda d’estradizione per un reato di diritto comune sia stata presentata per perseguire o punire un individuo a causa della razza, della religione, della cittadinanza o delle opinioni politiche, o se la situazione di detto individuo arrischia di aggravarsi per l’uno o l’altro di questi motivi;
  3. se il reato per il quale è chiesta l’estradizione è un reato militare e non un reato di diritto comune;
  4. se, nello Stato richiesto o in uno Stato terzo, contro l’individuo perseguito è stata pronunciata una sentenza definitiva per i fatti che motivano la domanda d’estradizione:–quando detta sentenza è di assoluzione; o–quando la pena o un’altra misura privativa della libertà pronunciata contro l’individuo perseguito è stata eseguita completamente oppure è stata oggetto di una grazia o di un’amnistia, nella sua totalità o limitatamente alla parte non eseguita;
  5. se la prescrizione dell’azione penale o della pena è acquisita secondo il diritto di uno Stato contraente.

L’estradizione può essere rifiutata:

  1. se il reato per il quale essa è domandata costituisce una violazione di misure concernenti esclusivamente la politica monetaria, commerciale o economica o è inteso soltanto a diminuire il gettito fiscale;
  2. se l’individuo per cui è domandata l’estradizione è cittadino dello Stato richiesto. Se rifiuta l’estradizione dei propri cittadini, lo Stato richiesto deve, su domanda dello Stato richiedente e se il proprio diritto l’ammette, sottoporre eventualmente il caso alle autorità competenti affinché possa essere esercitato un procedimento penale per tutti o per singoli reati oggetto della domanda d’estradizione. Determinante per stabilire la cittadinanza è il momento in cui è stato commesso il reato per il quale è stata chiesta l’estradizione;
  3. se il reato per cui è stata chiesta l’estradizione sottostà alla giurisdizione dello Stato richiesto e questi apre un procedimento penale per detto reato;
  4. se il reato per il quale è chiesta l’estradizione, o se qualsiasi altro reato per il quale l’individuo perseguito può essere arrestato o condannato conformemente alle disposizioni del presente Trattato è punito con la pena capitale secondo il diritto dello Stato richiedente, eccetto che questo Stato si impegni a non eseguirla.

Lo Stato richiesto può, giustificandone i motivi, raccomandare allo Stato richiedente di ritirare la domanda d’estradizione se ritiene che l’estradizione non dovrebbe essere chiesta a causa dell’età, della salute o di altri motivi personali dell’individuo perseguito.

Art. 4 Domanda e atti a sostegno

La domanda d’estradizione è formulata per iscritto e presentata per via diplomatica. Tutti gli atti a sostegno della domanda devono essere ufficialmente certificati conformemente alle disposizioni dell’articolo 5.

A sostegno della domanda d’estradizione saranno prodotti:

  1. se un reato è imputato all’individuo perseguito: un mandato d’arresto contro l’individuo perseguito o una copia dello stesso, la designazione dei reati per i quali è chiesta l’estradizione nonché la descrizione di tutti gli atti o omissioni relativi ad ogni reato imputatogli;
  2. se l’individuo perseguito a causa di un reato è stato condannato in contumacia: un documento o una copia dello stesso, emanante dall’autorità giudiziaria o da un’altra autorità, che ordini l’arresto dell’individuo perseguito, la designazione dei reati per i quali è chiesta l’estradizione nonché la descrizione di tutti gli atti o omissioni relativi ad ogni reato imputatogli;
  3. se l’individuo perseguito è stato condannato per un reato in base a un contraddittorio: la designazione dei reati per i quali è chiesta l’estradizione, la descrizione di tutti gli atti o omissioni relativi ad ogni reato imputato all’individuo perseguito, nonché gli atti attestanti che l’individuo è stato riconosciuto colpevole, la pena pronunciata, l’immediata forza esecutiva della sentenza e la parte di pena non eseguita;
  4. in ogni caso: l’enunciato delle disposizioni legali giusta le quali il fatto è punibile nonché di quelle che disciplinano la prescrizione, la portata e la natura della pena comminata per detto reato; e
  5. in ogni caso: una descrizione quanto precisa possibile dell’individuo perseguito nonché qualsiasi informazione atta a determinarne l’identità e la cittadinanza.

Se è consenziente, l’individuo perseguito può essere estradato secondo le disposizioni del presente Trattato anche qualora le condizioni di cui ai numeri 1 e 2 del presente articolo non fossero adempiute.

Tutti gli atti a sostegno di una domanda d’estradizione presentata dalla Svizzera devono essere redatti o tradotti in inglese. Tutti gli atti a sostegno di una domanda di estradizione presentata dalle Filippine devono essere redatti o tradotti in una lingua ufficiale svizzera stabilita, di caso in caso, dalle autorità svizzere competenti.

Art. 5 Autenticazione degli atti a sostegno

Gli atti prodotti, conformemente all’articolo 4, a sostegno di una domanda d’estradizione sono ammessi, purché autenticati, in ogni procedura d’estradizione nello Stato richiesto.

Ai sensi del presente Trattato, un atto a sostegno è autenticato se è firmato o certificato conforme da un giudice, un’autorità giudiziaria o un funzionario dello o nello Stato richiedente.

Art. 6 Complemento d’informazione

Se ritiene che gli atti prodotti a sostegno di una domanda d’estradizione siano insufficienti, conformemente al presente trattato e al diritto dello Stato richiesto, per concedere l’estradizione, lo Stato richiesto potrà domandare che gli sia messo a disposizione un complemento d’informazioni entro un termine determinato.

Se l’individuo perseguito è in arresto in vista d’estradizione e gli atti complementari a sostegno non soddisfano le esigenze del presente Trattato e del diritto dello Stato richiesto oppure non sono stati prodotti entro il termine assegnato, l’individuo perseguito potrà essere rimesso in libertà. La messa in libertà non pregiudica un nuovo arresto né l’estradizione, se successivamente fosse ripresentata una domanda d’estradizione.

Se l’individuo perseguito è rimesso in libertà, conformemente al numero 2 del presente articolo, lo Stato richiesto ne informa lo Stato richiedente il più presto possibile.

Art. 7 Carcerazione provvisoria

In caso d’urgenza, ogni Parte contraente può domandare, tramite l’Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol) o in altro modo, la carcerazione provvisoria dell’individuo perseguito. La domanda sarà trasmessa sia per posta sia per telegrafo, sia con qualsiasi altro mezzo di comunicazione che lasci una traccia scritta.

La domanda di carcerazione provvisoria indicherà i dati segnaletici della persona ricercata, una dichiarazione che l’estradizione sarà chiesta per via diplomatica, la conferma dell’esistenza di uno degli atti menzionati nell’articolo 4 numero 2 che ordinano l’arresto dell’individuo perseguito, una breve descrizione di tutti gli atti o omissioni imputati, la durata e la natura della pena comminata o pronunciata.

Dopo aver ricevuto la domanda di carcerazione provvisoria, lo Stato richiesto, conformemente al suo diritto interno, prenderà i provvedimenti appropriati per assicurare l’arresto dell’individuo perseguito. Lo Stato richiedente sarà prontamente informato sull’esito della sua domanda.

L’individuo arrestato in seguito a una domanda di carcerazione provvisoria può essere rilasciato dopo quaranta (40) giorni dal momento dell’arresto ove non sia presentata nessuna domanda d’estradizione.

Art. 8 Concorso di domande

Se l’estradizione di un individuo è domandata da due o più Stati, lo Stato richiesto determina lo Stato al quale accorderà l’estradizione e comunica la decisione a tutti gli Stati richiedenti.

Per determinare lo Stato a cui l’individuo sarà estradato, lo Stato richiesto tiene conto dell’insieme delle circostanze, segnatamente della gravità proporzionale dei fatti se le domande si riferiscono a parecchi reati, della data e del luogo di perpetrazione di ciascuno di essi, delle date rispettive delle domande, della cittadinanza dell’individuo perseguito, del suo luogo di residenza abituale e delle possibilità di riestradizione a uno Stato terzo.

Art. 9 Consegna

Lo Stato richiesto comunica tempestivamente allo Stato richiedente, per via diplomatica, la sua decisione sull’estradizione. Qualsiasi rifiuto integrale o parziale deve essere motivato.

Se l’estradizione è concessa, lo Stato richiesto comunica allo Stato richiedente la durata della carcerazione in vista d’estradizione subìta dall’individuo perseguito.

Se l’estradizione è concessa, lo Stato richiesto consegna l’individuo in un luogo del suo territorio che si confà allo Stato richiedente.

Lo Stato richiedente prende in consegna l’individuo perseguito entro un termine ragionevole fissato dallo Stato richiesto e quest’ultimo potrà rifiutare di estradare detto individuo per lo stesso reato se egli non è preso in consegna alla scadenza di questo termine.

In caso di forza maggiore che impedisca a uno Stato contraente di consegnare o di prendere in consegna la persona da estradare, l’altro Stato contraente ne è informato. I due Stati contraenti converranno una nuova data di consegna e saranno applicabili le disposizioni del numero 4 del presente articolo.

Art. 10 Consegna rinviata o condizionale

Lo Stato richiesto può rinviare la consegna dell’individuo per perseguirlo o fargli subire una pena pronunciata per un fatto diverso da quello per il quale è domandata l’estradizione. In tal caso, lo Stato richiesto deve informarne lo Stato richiedente.

Lo Stato richiesto può, per quanto ammesso dalla sua legislazione, consegnare temporaneamente l’individuo perseguito allo Stato richiedente, alle condizioni da determinare di comune intesa fra gli Stati contraenti.

Art. 11 Consegna di oggetti

Se è accordata l’estradizione e lo Stato richiedente lo domanda, lo Stato richiesto consegna, nella misura consentita dalla sua legislazione e fatti salvi i diritti di terzi, tutti gli oggetti reperiti sul territorio dello Stato richiesto che provengono dal reato e possono servire come mezzi di prova.

Su domanda dello Stato richiedente, la consegna degli oggetti di cui nel numero 1 del presente articolo è effettuata anche qualora l’estradizione già accordata non possa avvenire.

Nella misura in cui la legislazione dello Stato richiesto o i diritti di terzi lo esigano, gli oggetti consegnati sono restituiti gratuitamente, su domanda, allo Stato richiesto.

Art. 12 Regola della specialità

Fatto salvo il numero 3 del presente articolo, l’individuo estradato conformemente al Trattato non sarà né detenuto né giudicato né sottoposto ad altre restrizioni della sua libertà personale nello Stato richiedente per un reato qualsiasi anteriore alla consegna che non sia:

  1. il reato per il quale è stata concessa l’estradizione; o
  2. qualsiasi altro reato motivante l’estradizione, purché lo Stato richiesto vi consenta.

La domanda intesa a ottenere dallo Stato richiesto il consenso previsto nel presente articolo sarà corredata degli atti menzionati nell’articolo 4, nonché da un processo verbale allestito da un’autorità giudiziaria e contenente le dichiarazioni dell’estradato sui reati che entrano in considerazione.

Il numero 1 del presente articolo non si applica qualora, avendo avuto la possibilità di farlo, l’estradato non abbia lasciato il territorio dello Stato richiedente durante i 45 giorni consecutivi alla sua liberazione definitiva o vi sia ritornato dopo averlo lasciato.

Art. 13 Riestradizione a uno Stato terzo

La persona consegnata allo Stato richiedente non può essere estradata a uno Stato terzo per un reato anteriore alla consegna, salvo che:

  1. lo Stato richiesto vi consenta; o
  2. avendo avuto la possibilità di farlo, l’estradato non abbia lasciato il territorio dello Stato richiedente durante i 45 giorni consecutivi alla sua liberazione definitiva o vi sia ritornato dopo averlo lasciato.

Nel caso previsto nel numero 1 lettera a del presente articolo, lo Stato richiesto potrà esigere la produzione degli atti concernenti il consenso, menzionati nell’articolo 4.

Art. 14 Transito

Il transito attraverso il territorio di uno degli Stati contraenti è autorizzato su domanda scritta dell’altra parte. La domanda di transito

  1. può essere trasmessa per posta, per telegrafo o con qualsiasi altro mezzo che lasci una traccia scritta;
  2. contiene tutti i dati di cui nell’articolo 7 numero 2.

Art. 15 Rappresentanza e spese

Lo Stato richiesto prende tutti i provvedimenti necessari per le procedure inerenti alla domanda d’estradizione e ne assume le spese. Difende gli interessi dello Stato richiedente.

Lo Stato richiesto assume i costi cagionati sul suo territorio dall’arresto e dalla detenzione dell’individuo perseguito fino alla presa in consegna di quest’ultimo da parte della persona designata dallo Stato richiedente.

Le spese di trasporto dell’individuo perseguito sono a carico dello Stato richiedente.

Art. 16 Altri obblighi

Il presente Trattato non pregiudica altri obblighi previsti da un trattato multilaterale cui le Parti contraenti abbiano aderito o cui potrebbero aderire.

Art. 17 Composizione delle controversie

Su domanda di uno degli Stati contraenti si svolgeranno consultazioni in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Trattato, sia in generale, sia in relazione a un caso concreto.

Qualsiasi controversia tra gli Stati contraenti in merito all’interpretazione del presente Trattato, che non possa essere composta mediante consultazioni giusta il numero 1 del presente articolo può essere sottoposta da ciascuna Parte contraente alla Corte internazionale di giustizia, conformemente allo Statuto di quest’ultima.

La composizione delle controversie conformemente al numero 2 del presente articolo non pregiudica le decisioni governative o giudiziarie di ultima istanza prese negli Stati contraenti in seguito a una domanda che dà origine alla controversia tra le Parti contraenti.

Art. 18 Entrata in vigore e denuncia

Il presente Trattato entra in vigore centottanta (180) giorni dopo che i due Stati contraenti si saranno notificati per iscritto che le rispettive condizioni d’entrata in vigore del Trattato sono adempiute.

Ciascuno Stato contraente può, in ogni momento, denunciare per iscritto il presente Trattato; la denuncia avrà effetto 180 giorni dopo la sua notifica.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Berna, il 19 ottobre 1989, in lingua francese e inglese, entrambi i testi facenti parimente fede.

Per la
Confederazione Svizzera:

Arnold Koller

Per la
Repubblica delle Filippine:

Sedfrey A. Ordonez