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0.353.966.7

Scambio di note del 22 / 30 giugno 1971
concernente l’applicazione, fra la Svizzera e la Repubblica rwandese, del Trattato del 13 maggio 1874 tra la Svizzera e il Belgio
per la reciproca estradizione dei delinquenti,
modificato dalla Convenzione dell’11 settembre 1882

RU 1971 1818

Entrato in vigore con effetto a contare dal 1° luglio 1962

(Stato 30 giugno 1971)

Traduzione 1

Ministero
della cooperazione internazionale

Kigali, 30 giugno 1971

Ambasciata svizzera

Kigali

Conferma del Trattato d’estradizione del 13 maggio 1874

Il Ministero della cooperazione internazionale della Repubblica rwandese si complimenta con l’Ambasciata svizzera e ha l’onore di accusare ricevuta della nota del 22 giugno 1971 inerente all’oggetto emarginato.

Nella sua nota, l’Ambasciata avvisa il Ministero di esser stata incaricata dal suo Governo di confermare che codesto Governo «è disposto a mantenere in vigore, tra la Confederazione svizzera e la Repubblica rwandese, il Trattato del 13 maggio 1874 2 tra la Svizzera e il Belgio per la reciproca estradizione dei delinquenti, modificato dalla Convenzione dell’11 settembre 1882 3 ». L’Ambasciata svizzera suggerisce parimente che il mantenimento di questi atti esplichi i suoi effetti a contare dal 1° luglio 1962.

Il Ministero notifica all’Ambasciata l’accordo del Governo rwandese quanto a tale proposta e accetta quella che la nota suddetta del 22 giugno 1971 e la presente risposta costituiscano un Accordo fra i due Stati.

Il Ministero della cooperazione internazionale della Repubblica rwandese coglie l’occasione per rinnovare all’Ambasciata svizzera l’espressione della sua alta considerazione.