I diritti e gli obblighi derivanti, per il Regno di Danimarca, dall’attuazione nel proprio diritto interno delle disposizioni dell’acquis di Schengen e del suo sviluppo basati su una disposizione del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea, e i diritti e gli obblighi derivanti, per la Confederazione Svizzera, dal recepimento delle disposizioni dell’acquis di Schengen e dal suo sviluppo conformemente all’accordo del 26 ottobre 2004 tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, sussistono anche nelle relazioni tra il regno di Danimarca e la Confederazione Svizzera, per quanto tali Stati abbiano gli stessi diritti e obblighi.
0.362.33
Accordo
tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti dell’acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce
la Comunità europea
Traduzione1
Concluso il 28 aprile 2005
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° marzo 2008
(Stato 1° marzo 2008)
La Confederazione Svizzera
e
il Regno di Danimarca,
in appresso «le Parti contraenti»,
considerando che l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera hanno firmato un accordo riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen 2 ;
considerando che, secondo il protocollo sulla posizione della Danimarca allegato dal Trattato di Amsterdam al Trattato sull’Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea, nessuna disposizione di alcun accordo internazionale concluso dalla Comunità europea a norma del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea è vincolante o applicabile in Danimarca, e che le decisioni con cui la Danimarca recepisce nel proprio diritto interno le decisioni di sviluppo dell’acquis di Schengen in forza delle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea creano un obbligo a norma del diritto internazionale tra la Danimarca e gli altri Stati membri dell’UE, ma non tra la Danimarca e Stati terzi;
ritenendo auspicabile che, nei settori che rientrano nell’acquis comunitario di Schengen, tra la Danimarca e la Svizzera sussistano gli stessi diritti e obblighi esistenti tra la Svizzera e gli altri Stati membri dell’UE in forza dell’accordo summenzionato, nonché tra la Danimarca e gli altri Stati membri dell’UE in forza del recepimento, da parte della Danimarca, delle disposizioni dell’acquis di Schengen basate sul titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Art. 2
Il presente accordo cessa di essere applicabile il giorno in cui cessano di esserlo i diritti e gli obblighi del Regno di Danimarca e della Confederazione Svizzera cui fa riferimento l’articolo 1.
Art. 3
Il presente accordo necessita della ratifica o dell’approvazione delle Parti contraenti, conformemente alla rispettiva procedura nazionale. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell’ultima notificazione con cui le Parti contraenti esprimono il loro consenso a essere vincolate dall’accordo.
Il presente accordo è messo in vigore il giorno in cui è messo in vigore l’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. Fatto a Copenhagen il 28 aprile 2005, in due esemplari autentici in lingua inglese.
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