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Scambio di note del 17 dicembre 2009 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento della decisione 2009/876/CE della Commissione del 30 novembre 2009 che adotta le misure necessarie alla realizzazione tecnica nell’ambito del sistema d’informazione visti (Sviluppo dell’acquis di Schengen)

RU 20103121

Entrato in vigore l'8 aprile 2010

(Stato 8 aprile 2010)

Traduzione 1

Missione della Svizzera
presso l’Unione europea

Bruxelles, 17 dicembre 2009

Commissione europea
Segretariato generale
SG.A.3

Bruxelles

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale della Commissione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica della Commissione del 1° dicembre 2009, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20042, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), dal tenore seguente:

  1. «Decisione della Commissione del 30 novembre 2009 che adotta le misure necessarie alla realizzazione tecnica per quanto riguarda l’inserimento dei dati e il collegamento delle domande, l’accesso ai dati, la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati, la registrazione delle operazioni di trattamento dei dati e il relativo accesso nell’ambito del sistema d’informazione visti»3

La presente decisione è stata notificata alla Svizzera con il numero C(2009)9402 definitivo.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale della Commissione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica della Commissione. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica della Commissione europea del 1° dicembre 2009 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l’Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l’Unione europea.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data in cui la Svizzera avrà comunicato l’adempimento dei requisiti costituzionali relativi allo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea del 21 agosto 2008 concernente il recepimento del regolamento VIS (regolamento (CE) n. 767/2008) e potrà essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione.

Una copia della presente nota è trasmessa al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, Direzione generale H, Giustizia e affari interni, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale della Commissione europea le assicurazioni della più alta considerazione.