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0.362.380.043

Scambio di note del 30 giugno 2008 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 380/2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (Sviluppo dell’acquis di Schengen) Approvato dall’Assemblea federale il 18 giugno 2010 Entrato in vigore per la Svizzera il 13 ottobre 2010

RU 2011 181; FF 2010 51

(Stato 13 ottobre 2010)

Traduzione 1

Missione della Svizzera
presso l’Unione europea

Bruxelles, 30 giugno 2008

Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea
Direzione generale H
Giustizia e affari interni

Bruxelles

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 21 maggio 2008, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004 2 , riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:

«Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo in combinazione con l’articolo 14 paragrafo 1 dell’Accordo riguardante l’associazione della Svizzera all’acquis di Schengen, l’adozione dell’atto seguente è notificata alla Svizzera:

  1. Adozione nelle lingue ufficiali del regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi
  2. Documenti del Consiglio:

13602/1/07

REV 1 VISA 305 COMIX 845

13502/2/07

REV 2 VISA 303 COMIX 838

+ REV 3 (mt)

+ REV 4 (pt)

  1. Data d’approvazione: 18 aprile 2008»3

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione e fatto salvo l’adempimento dei requisiti costituzionali della Svizzera, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica del Consiglio. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo di associazione, la Svizzera informerà immediatamente il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea dell’adempimento dei propri requisiti costituzionali.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica del Consiglio del 21 maggio 2008 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e la Comunità europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e la Comunità europea.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data della notifica da parte della Svizzera dell’adempimento dei propri requisiti costituzionali. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione.

Una copia della presente nota è trasmessa alla Commissione delle Comunità europee, Segretariato generale, SG.A.3, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea le assicurazioni della più alta considerazione.