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Scambio di note del 16 agosto 2012 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 977/2011 che modifica il codice dei visti (Sviluppo dell’acquis di Schengen)

RU 20124565

Entrato in vigore il 16 agosto 2012

(Stato 16 agosto 2012)

Traduzione 1

Missione della Svizzera
presso l’Unione europea

Bruxelles, 16 agosto 2012

Commissione europea
Segretariato generale, SG.A.3

Bruxelles

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale della Commissione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica della Commissione del 13 luglio 2012, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20042, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:

  1. «Mediante la presente, la Commissione europea notifica l’adozione degli atti annessi seguenti:–Regolamento (UE) n. 977/2011 della Commissione del 3 ottobre 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)–[...]»

Tale regolamento è stato notificato alla Svizzera mediante lettera Ref. Ares (2012)858308 del 13 luglio 2012.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale della Commissione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica della Commissione. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica della Commissione europea del 13 luglio 2012 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l’Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l’Unione europea.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data della presente nota di risposta e potrà essere denunciato alle condizioni indicate negli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione.

Una copia della presente nota è trasmessa al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, Direzione generale H, Giustizia e affari interni, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale della Commissione europea le assicurazioni della più alta considerazione.