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Scambio di note del 29 aprile 2019 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/592 che modifica il regolamento (UE) 2018/1806 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne (Sviluppo dell’acquis di Schengen)

RU 20191403

Entrato in vigore il 29 aprile 2019

(Stato 29 aprile 2019)

Traduzione

Missione della Svizzera
presso l’Unione europea

Bruxelles, 29 aprile 2019

Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea

Direzione generale D

Giustizia e affari interni

Bruxelles

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 9 aprile 2019, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004 1 , riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:

«Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo in combinazione con l’articolo 14 paragrafo 1 dell’Accordo riguardante l’associazione della Svizzera all’acquis di Schengen, l’adozione dell’atto seguente è notificata alla Svizzera:

  1. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1806 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, in relazione al recesso del Regno Unito dall’Unione
  2. Documento del Consiglio: PE-CONS 71/19
  3. Data di adozione: 9 aprile 2019»2

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che la Svizzera accetta il contenuto dell’atto annesso alla notifica del Consiglio. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica del Consiglio dell’Unione europea del 9 aprile 2019 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l’Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l’Unione europea.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della presente nota di risposta e potrà essere denunciato alle condizioni contenute negli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione.

Una copia della presente nota è trasmessa alla Commissione europea, Segretariato generale, SG.A.3, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea le assicurazioni della più alta considerazione.