0.362.381.015
Scambio di note del 3 febbraio 2023
tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento delegato (UE) 2023/222 sulla sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto per tutti i cittadini di Vanuatu
(Sviluppo dell’acquis di Schengen)
RU 2023 69
Entrato in vigore il 3 febbraio 2023
(Stato 3 febbraio 2023)
Traduzione
Missione della Svizzera | Bruxelles, 3 febbraio 2023 Commissione europea Bruxelles |
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale della Commissione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica della Commissione del 3 febbraio 2023, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20041, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:
- «Regolamento delegato (UE) [2023/222] della Commissione [del 1° dicembre 2022] sulla sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto per tutti i cittadini di Vanuatu»2
Il presente regolamento è stata notificato alla Svizzera con il numero C(2022) 8691 definitivo.
Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale della Commissione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica della Commissione. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.
Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica della Commissione europea del 3 febbraio 2023 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l’Unione e costituiscono pertanto un Accordo tra la Svizzera e l’Unione europea.
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della presente nota di risposta. L’Accordo potrà essere denunciato alle condizioni contenute negli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione.
Una copia della presente nota è trasmessa al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, Direzione generale, Giustizia e affari interni, Bruxelles.
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale della Commissione europea le assicurazioni della più alta considerazione.