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0.412.123.209.14

Accordo
tra la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e
l’innovazione e l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec concernente il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali degli assistenti sociali
in Svizzera e dei lavoratori sociali in Québec

RU 2023 88

Traduzione

Concluso il 14 giugno 2022
Entrato in vigore il 20 gennaio 2023

(Stato 20 gennaio 2023)

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione
e
l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux
du Québec
denominati di seguito «le Parti»,

considerata l’Intesa tra la Svizzera e il Québec in materia di reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (denominata di seguito «l’Intesa») firmata il 14 giugno 2022 1 ;

considerato che l’Intesa prevede di stabilire una procedura comune per semplificare e accelerare il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali delle persone che esercitano una professione regolamentata in Svizzera e in Québec;

considerato che il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), rappresentato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), e l’ Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec , legalmente costituito in virtù del Code des professions (RLRQ, c. C-26), rappresentano, ai sensi degli articoli 2 lettera d, 7 e 9 dell’Intesa, le autorità competenti per la conclusione del presente Accordo sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali;

desiderosi di semplificare il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali delle persone che esercitano la professione di assistente sociale in Svizzera e di lavoratore sociale in Québec, le autorità competenti svizzera e quebecchese hanno svolto un’analisi comparata delle qualifiche professionali richieste nei territori della Svizzera e del Québec, conformemente alla procedura comune ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali di cui all’allegato I dell’Intesa;

considerati i risultati dell’analisi comparata delle qualifiche professionalirichieste per esercitare la professione di assistente sociale in Svizzera e di lavoratore sociale in Québec;

considerato che al termine di tale analisi, le autorità competenti hanno constatato che esistono differenze sostanziali tra queste professioni per quanto riguarda i campi di pratica;

considerato che i provvedimenti di compensazione previsti dalle condizioni necessarie per ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali e dell’autorizzazione legale all’esercizio della professione nei territori della Svizzera o del Québec mirano a permettere l’acquisizione di conoscenze proprie all’esercizio della professione e a compensare le differenze sostanziali individuate dalle autorità competenti per quanto riguarda i campi di pratica tra le professioni di assistente sociale in Svizzera e di lavoratore sociale in Québec,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Oggetto

Il presente Accordo di reciproco riconoscimento stabilisce, in base alla procedura comune di cui all’allegato I dell’Intesa, le modalità per il riconoscimento delle qualifiche professionali delle persone che esercitano la professione di assistente sociale in Svizzera e di lavoratore sociale in Québec.

Art. 2 Campo d’applicazione

Il presente Accordo si applica alle persone fisiche che ne fanno domanda e che, nel territorio della Svizzera o del Québec:

  1. possiedono un’autorizzazione legale all’esercizio della professione di assistente sociale in Svizzera e di lavoratore sociale in Québec; e
  2. hanno ottenuto un titolo formativo rilasciato da un’autorità riconosciuta dalla Svizzera o dal Québec.

Art. 3 Principi direttivi

I principi direttivi del presente Accordo sono i seguenti:

  1. la protezione pubblica, in particolare la protezione della salute e della sicurezza pubbliche;
  2. la garanzia della qualità dei servizi professionali;
  3. il rispetto delle norme relative alle lingue ufficiali dei territori interessati;
  4. l’equità, la trasparenza e la reciprocità;
  5. l’effettivo reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali.

Art. 4 Definizioni

Ai fini del presente Accordo, le espressioni e i termini sotto elencati sono da intendersi come segue:

4.1 «Territorio d’origine»

Territorio nel quale la persona fisica che esercita la professione di assistente sociale in Svizzera e di lavoratore sociale in Québec possiede l’autorizzazione legale all’esercizio della professione e ha ottenuto il proprio titolo formativo.

4.2 «Territorio ospitante»

Territorio nel quale un’autorità competente riceve una domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali da parte di una persona in possesso dell’autorizzazione legale all’esercizio della professione che ha ottenuto il titolo formativo nel territorio d’origine.

4.3 «Richiedente»

Persona fisica che presenta una domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali all’autorità competente del territorio ospitante.

4.4 «Beneficiario»

Richiedente le cui qualifiche professionali sono state riconosciute dall’autorità competente del territorio ospitante.

4.5 «Titolo formativo»

Qualsiasi diploma, certificato, attestato o altro titolo rilasciato da un’autorità riconosciuta dalla Svizzera o dal Québec, in virtù delle proprie disposizioni legislative, normative o amministrative, che sancisce la conclusione di una formazione svolta nel quadro di una procedura autorizzata dalla Svizzera o dal Québec.

4.6 «Campo di pratica»

Attività o insieme di attività rientranti in una professione regolamentata, compreso il contesto per l’esercizio della professione.

4.7 «Autorizzazione legale all’esercizio della professione»

Permesso, qualifica professionale o qualsiasi altro atto necessario per esercitare la professione di assistente sociale in Svizzera o di lavoratore sociale in Québec, il cui rilascio è subordinato a disposizioni legislative, normative o amministrative.

4.8 «Esperienza professionale»

Esercizio effettivo e legale della professione di assistente sociale in Svizzera e di lavoratore sociale in Québec di cui si tiene conto nel quadro della procedura comune ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali.

4.9 «Differenza sostanziale»

Esiste una differenza sostanziale relativa ai titoli formativi se le materie previste dalla formazione del territorio d’origine e quelle richieste nel territorio ospitante presentano differenze rilevanti a livello di durata e/o di contenuti (ciclo, impostazione, materie e tematiche) e se la conoscenza di tali materie è essenziale per l’esercizio della professione. In termini di durata, è considerata rilevante una differenza di almeno un anno. Esiste una differenza sostanziale relativa ai campi di pratica se una o più attività della professione regolamentata nel territorio ospitante non esistono nella professione corrispondente del territorio d’origine o presentano modalità d’esercizio particolari che non si ritrovano nel territorio d’origine e tale differenza consiste in una formazione specifica richiesta nel territorio ospitante che verte su materie sostanzialmente diverse da quelle previste dalla formazione del territorio d’origine.

4.10 «Provvedimento di compensazione»

Provvedimento che può essere richiesto da un’autorità competente per colmare una differenza sostanziale relativa al titolo formativo, al campo di pratica o a entrambi. Oltre all’esperienza professionale, il provvedimento di compensazione è costituito preferibilmente da un tirocinio di adattamento o, se espressamente richiesta, da una prova attitudinale. Può inoltre essere richiesta una formazione complementare qualora quest’ultima rappresenti l’unico strumento possibile per garantire la protezione pubblica, in particolare la protezione della salute e della sicurezza pubbliche. I provvedimenti di compensazione richiesti devono essere proporzionali, il meno vincolanti possibile e tenere conto dell’esperienza professionale dei richiedenti.

4.11 «Tirocinio di adattamento»

Esercizio della professione di assistente sociale in Svizzera e di lavoratore sociale in Québec svolto nel territorio ospitante sotto la responsabilità di una persona autorizzata ed eventualmente abbinato a una formazione complementare. Il tirocinio è valutato. Il tirocinio di adattamento è svolto in un contesto lavorativo e le sue modalità, così come la sua valutazione e lo status professionale del tirocinante, sono determinati dall’autorità competente del territorio ospitante e, ove necessario, nel quadro delle disposizioni legislative e normative della Svizzera e del Québec.

4.12 «Prova attitudinale»

Verifica svolta dalle autorità competenti della Svizzera o del Québec che verte esclusivamente sulle conoscenze o sulle competenze professionali del richiedente.

Art. 5 Condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione legale all’esercizio della professione nel territorio ospitante

L’ordine professionale può rilasciare al richiedente un permesso restrittivo temporaneo finché quest’ultimo non ha concluso la formazione integrativa, conformemente al all’articolo 42.1 paragrafo 1.1 e all’articolo 42.3 del Code des professions (RLRQ, c. C-26).

In Svizzera:

  1. Dall’analisi delle qualifiche professionali che il richiedente del Québec deve possedere per esercitare la professione di assistente sociale nel territorio della Svizzera emerge che il titolo formativo è equivalente ma che, per esercitare la professione in Svizzera, è richiesto un provvedimento di compensazione volto a consentire l’acquisizione di alcune competenze specifiche.
  2. Le condizioni stabilite dalla SEFRI che permettono al richiedente di ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali finalizzate a conferirgli l’autorizzazione legale all’esercizio della professione di assistente sociale in Svizzera sono le seguenti:a)essere in possesso, nel territorio del Québec, del permesso di lavoratore sociale, rilasciato dall’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, ed essere iscritto all’albo di tale ordine;b)aver ottenuto, nel territorio del Québec, da parte di un’autorità riconosciuta dal Québec, uno dei titoli formativi che danno diritto all’ottenimento del permesso di lavoratore sociale in Québec elencati nell’articolo 1.15 paragrafo 1°del Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (RLRQ, c. C-26, r. 2);c)adempiere, durante l’impiego o prima di iniziarlo, i seguenti provvedimenti di compensazione:i.una formazione di sei (6) giorni pianificata su un periodo di tre (3) mesi concernente l’evoluzione e le sfide dell’azione sociale,ii.un esame sui diversi sistemi di protezione sociale e sull’applicazione delle nozioni di diritto delle assicurazioni sociali nella gestione di situazioni concrete.

In Québec:

  1. Dall’analisi delle qualifiche professionali che il richiedente diplomato in Svizzera deve possedere per esercitare la professione di lavoratore sociale nel territorio del Québec, le differenze sostanziali nei campi di pratica sono le seguenti:a)l’autorizzazione all’esercizio delle attività riservate ai lavoratori sociali (articolo 37.1 paragrafo 1.1.1º del Code des professions);b)il disciplinamento dell’esercizio da parte di un ordine professionale e l’obbligo di rispettare diversi regolamenti e norme del mestiere tipici del Québec al fine di garantire la qualità dell’esercizio della professione e la protezione pubblica.
  2. Alla luce di queste differenze sostanziali, sono richiesti provvedimenti di compensazione.
  3. Le condizioni stabilite dall’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec che permettono al richiedente di ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali finalizzate a conferirgli l’autorizzazione legale all’esercizio della professione di lavoratore sociale in Québec sono le seguenti:a)essere in possesso, nel territorio della Svizzera, dell’autorizzazione legale all’esercizio della professione di assistente sociale;b)aver ottenuto, nel territorio della Svizzera, da parte di un’autorità riconosciuta dalla Svizzera, uno dei seguenti titoli formativi:i.Bachelor of Arts en travail social – orientation service social rila-sciato dalla Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO),ii.Bachelor of Arts in Studienrichtung Sozialarbeit rilasciato dalla Hochschule Luzern (HSLU),iii.Bachelor of Science in Sozialer Arbeit rilasciato dalla Berner Fachhochschule (BFH),iv.Bachelor of Arts in Sozialer Arbeit für die Berufsfelder Sozialpädagogik und Sozialarbeit rilasciato dalla Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW),v.Bachelor of Science in Sozialer Arbeit mit Studienrichtung Sozialarbeit rilasciato dalla Fachhochschule Ostschweiz (FHO),vi.Bachelor of Science in Sozialer Arbeit rilasciato dalla Zürcher Fachhochschule (ZFH),vii.Bachelor of Science in Lavoro sociale opzione servizio sociale rilasciato dalla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI);c)adempiere il seguente provvedimento di compensazione:i.aver seguito una formazione integrativa di massimo diciassette (17) ore organizzata dall’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec o da qualsiasi altra istituzione da essa riconosciuta, concernente la legislazione, la regolamentazione e gli aspetti deontologici legati all’esercizio della professione di lavoratore sociale in Québec;d)avere una conoscenza della lingua francese adeguata all’esercizio della professione conformemente ai requisiti della Charte de la langue française (RLRQ, c. C-11).

Art. 6 Effetti del riconoscimento

In Québec:

  1. Il richiedente che soddisfa le condizioni per l’ottenimento riceve da parte dell’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec il permesso di lavoratore sociale.
  2. Oltre a quelle consentite dalla legge, il titolare di un permesso di lavoratore sociale può svolgere le seguenti attività professionali:a)valutare il funzionamento sociale, definire un piano d’intervento e garantirne la realizzazione, sostenere e ristabilire il funzionamento sociale della persona nel suo contesto per favorire uno sviluppo ottimale dell’essere umano nell’interazione con l’ambiente che lo circonda (articolo 37 paragrafo d) numero i) del Code des professions(RLRQ, c. C-26));b)l’autorizzazione all’esercizio delle attività riservate ai lavoratori sociali (articolo 37.1 paragrafo 1.1.1º del Code des professions);c)i titoli riservati ai detentori del permesso di lavoratore sociale sono i seguenti: «travailleur social» e «travailleuse sociale». Le iniziali riservate ai detentori del permesso di lavoratore sociale sono le seguenti: «T.S.P.», «P.S.W.», «T.S.» e «S.W.».

In Svizzera:

  1. Il richiedente che soddisfa le condizioni per l’ottenimento riceve da parte della SEFRI una decisione di riconoscimento che stabilisce l’equivalenza del titolo formativo quebecchese con il Bachelor of Arts o con il Bachelor of Science in lavoro sociale, indirizzo di specializzazione «servizio sociale».
  2. L’autorizzazione legale all’esercizio della professione, anche come indipendente, si basa direttamente sulla decisione di riconoscimento della SEFRI.

Art. 7 Procedura per la domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali

Le autorità si appellano alla cooperazione amministrativa ai sensi dell’articolo 10 al fine di procedere alla verifica per via elettronica dell’autenticità dei documenti prodotti.

In Svizzera:

  1. I richiedenti devono inviare le domande di riconoscimento delle qualifiche professionali per via elettronica al seguente indirizzo:
  2. www.sbfi.admin.ch/becc
  3. Ai fini dell’applicazione dell’Accordo, il richiedente deve caricare nel sistema informatico accessibile tramite il link di cui sopra:a)una copia digitale delle sue qualifiche professionali; eb)un documento d’identità.

In Québec:

  1. I richiedenti devono inviare le domande di riconoscimento delle qualifiche professionali all’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québecper via elettronica, al seguente indirizzo:
  2. https://www1.otstcfq.org/
  3. Per l’invio delle domande deve essere utilizzato l’apposito modulo e devono essere versati gli importi richiesti dall’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec.
  4. Ai fini dell’applicazione dell’Accordo e della domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali, il richiedente deve fornire all’ordine professionale i seguenti documenti:a)una copia autenticata conforme di uno dei titoli formativi menzionati nell’articolo 5.4 paragrafo b);b)un attestato della SEFRI che certifica che il richiedente è in possesso dell’autorizzazione legale all’esercizio della professione di assistente sociale in Svizzera e che non vi sono a suo carico sanzioni disciplinari o penali legate all’esercizio della professione;c)una copia autenticata di un documento d’identità munito di fotografia;d)una prova che attesti una conoscenza del francese adeguata all’esercizio della professione, conformemente ai requisiti della Charte de la langue française (chapitre C-11).

Art. 8 Procedura amministrativa per il trattamento delle domande applicata dalle autorità competenti

Per il trattamento delle domande di riconoscimento le autorità competenti applicano la seguente procedura amministrativa:

  1. l’autorità competente del territorio ospitante conferma, entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione, di essere in possesso del dossier del richiedente e, qualora necessario, lo informa tempestivamente degli eventuali documenti mancanti;
  2. l’autorità competente del territorio ospitante esamina nel più breve tempo possibile la domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione legale all’esercizio della professione di assistente sociale o di lavoratore sociale;
  3. in ogni caso, l’autorità competente del territorio ospitante informa per iscritto il richiedente in merito alle condizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali nonché alle altre condizioni e modalità per il rilascio dell’autorizzazione legale all’esercizio della professione entro sessanta (60) giorni dalla presentazione del dossier completo. Le autorità competenti possono tuttavia prorogare questo termine di trenta (30) giorni;
  4. le decisioni inviate al richiedente devono essere motivate dalle autorità competenti;
  5. le autorità competenti informano il richiedente dei rimedi giuridici a sua disposizione in vista del riesame della decisione relativa alla domanda.

Art. 9 Ricorso per il riesame delle decisioni delle autorità competenti

In Svizzera:

  1. In Svizzera il richiedente può presentare ricorso presso il Tribunale amministrativo federale entro trenta (30) giorni dalla notifica della decisione. La procedura dettagliata è descritta nell’articolo 44 e seguenti della legge federale del 20 dicembre 19682sulla procedura amministrativa. Per presentare ricorso è necessario disporre di un recapito in Svizzera.

In Québec:

  1. Il richiedente può chiedere la revisione della decisione adottata dall’Ordre des travailleurs sociauxet des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québecche rifiuta di riconoscere l’adempimento di una delle condizioni, escluse le qualifiche professionali, inviando una domanda di revisione scritta all’Ordre des travailleurs sociauxet des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québecentro trenta (30) giorni dalla data di ricezione della decisione.
  2. La domanda è esaminata da un comitato istituito dal Consiglio d’amministrazione dell’ordine professionale che emana una decisione scritta motivata entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezione della domanda.
  3. Il comitato è composto da persone diverse rispetto ai membri dell’autorità che ha emanato la decisione oggetto della domanda di revisione.
  4. L’Ordre des travailleurs sociauxet des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québeccomunica al richiedente la data della riunione durante la quale sarà esaminata la sua domanda di revisione almeno quindici (15) giorni prima della data prevista per la riunione inviandogli un avviso tramite raccomandata o qualsiasi mezzo tecnologico.
  5. Qualora desideri fare delle osservazioni per iscritto il richiedente deve inviarle all’Ordre des travailleurs sociauxet des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québecalmeno due (2) giorni lavorativi prima della riunione durante la quale sarà esaminata la sua domanda di revisione.
  6. La decisione del comitato è definitiva e deve essere trasmessa al richiedente entro trenta (30) giorni dalla data della riunione durante la quale è stata emanata tramite raccomandata o qualsiasi mezzo tecnologico.

Art. 10 Collaborazione tra le Parti

Le Parti collaborano strettamente e si prestano reciproca assistenza al fine di agevolare l’applicazione e il buon funzionamento del presente Accordo, in particolare per verificare la pertinenza e l’autenticità dei documenti prodotti. Se, dopo aver esaurito tutti gli strumenti a loro disposizione, continuano a riscontrare difficoltà nell’applicazione dell’Accordo, le Parti potranno rivolgersi entro un termine ragionevole al Comitato bilaterale per il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (denominato di seguito «Comitato bilaterale»). Ai fini del presente Accordo, le Parti designano gli enti qui appresso come interlocutori. Per la Svizzera: Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI
Unità Cooperazione internazionale in materia di formazione e
di qualifiche professionali IBQ
Einsteinstrasse 2, 3003 Berna
puntodicontatto@sbfi.admin.ch Per il Québec: Direction des admissions et du perfectionnement
Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec
255, boulevard Crémazie Est, bureau 800
Montréal (Québec) H2M 1L5
Telefono: 514 731-3925 | Fax: 514 731-6785 Directrice des admissions et du perfectionnement de l’OTSCFQ
admission@otstcfq.org

Art. 11 Informazioni

Le Parti convengono di rendere accessibili ai richiedenti le informazioni pertinenti relative alle loro domande di riconoscimento delle qualifiche professionali.

Art. 12 Protezione dei dati personali

Le Parti garantiscono la protezione dei dati personali reciprocamente scambiati nel rispetto della legislazione sulla protezione dei dati personali applicabile nei territori della Svizzera e del Québec.

Art. 13 Circolazione

Il presente Accordo non pregiudica le disposizioni in materia di ingresso, soggiorno e impiego dei cittadini stranieri nei territori della Svizzera e del Québec, conformemente alla legislazione in vigore nei rispettivi territori.

Art. 14 Modifiche alla professione

Le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali modifiche ai titoli formativi e ai campi di pratica interessati dal presente Accordo concernenti le professioni di assistente sociale in Svizzera e di lavoratore sociale in Québec. In particolare, si informano reciprocamente quando, nei rispettivi territori, tali modifiche determinano un cambiamento delle norme professionali che può inficiare i risultati dell’analisi comparata effettuata ai fini del presente Accordo. Nel caso in cui le modifiche influiscano in modo sostanziale sui risultati dell’analisi comparata, le Parti possono concordare degli emendamenti, che diventeranno parte integrante del presente Accordo.

Art. 15 Attuazione

Nel rispetto dei loro poteri e delle loro prerogative, le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per l’attuazione del presente Accordo al fine di assicurare l’effettivo riconoscimento delle qualifiche professionali dei richiedenti. L’attuazione del presente Accordo avviene con l’entrata in vigore delle necessarie misure legislative e normative. Le Parti si informano reciprocamente circa l’adempimento delle misure. Le Parti comunicano periodicamente ai rispettivi punti di contatto quanto intrapreso e informano i co-presidenti del Comitato bilaterale in merito alle difficoltà riscontrate nell’attuazione del presente Accordo. Le Parti inviano al Comitato bilaterale una copia del presente Accordo nonché una copia di ogni bozza di emendamento che potrebbe essere apportato al testo.

Art. 16 Disposizioni finali

Di comune accordo, le Parti possono aggiornare il presente Accordo e procedere, qualora necessario, agli emendamenti richiesti dopo un periodo di due (2) anni dall’entrata in vigore. Gli elenchi dei titoli formativi e dei programmi di studio possono comunque essere modificati mediante scambio di lettere tra le Parti. Una copia di tale scambio deve essere inviata al Comitato bilaterale. Il presente Accordo può essere denunciato di comune accordo o unilateralmente. La denuncia diventa effettiva sei (6) mesi dopo il ricevimento della notifica scritta. In caso di modifica o di denuncia, i diritti acquisiti dai richiedenti restano immutati. Le Parti disciplinano di comune accordo la gestione dei diritti in corso di acquisizione. Le modifiche apportate conformemente al primo e al secondo capoverso del presente articolo costituiscono parte integrante del presente Accordo e diventano effettive con l’entrata in vigore delle misure normative necessarie alla loro applicazione.

In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo concernente il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali degli assistenti sociali e dei lavoratori sociali.

Fatto il 14 giugno 2022, in due esemplari.

Per la
Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l’innovazione:

Martina Hirayama

Per l’
Ordre des travailleurs sociaux et
des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec:

Pierre-Paul Malenfant