Il presente Accordo di reciproco riconoscimento stabilisce, in base alla procedura comune di cui all’allegato I dell’Intesa, le modalità per il riconoscimento delle qualifiche professionali delle persone che esercitano la professione di tecnico di radiologia medica in Svizzera e di tecnico di diagnostica per immagini nel settore della radiologia, tecnico di diagnostica per immagini nel settore della medicina nucleare e tecnico di radio-oncologia in Québec.
0.412.123.209.15
Accordo
tra la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione e l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio‑oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec
concernente il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali dei tecnici di radiologia medica in Svizzera e dei tecnici di diagnostica per immagini nel settore della radiologia, dei tecnici di diagnostica per immagini nel settore della medicina nucleare e dei tecnici di radio-oncologia in Québec
RU 2023 89
Traduzione
Concluso il 14 giugno 2022
Entrato in vigore il 20 gennaio 2023
(Stato 20 gennaio 2023)
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione
e
l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec («l’OTIMROEPMQ»),
denominati di seguito «le Parti»,
considerata l’Intesa tra la Svizzera e il Québec in materia di reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (denominata di seguito «l’Intesa») firmata il 14 giugno 2022 1 ;
considerato che l’Intesa prevede di stabilire una procedura comune per semplificare e accelerare il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali delle persone che esercitano una professione regolamentata in Svizzera e in Québec;
considerato che il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), rappresentato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), e l’OTIMROEPMQ, legalmente costituito in virtù della Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec (RLRQ, c. T-5), rappresentano, ai sensi degli articoli 2 lettera d, 7 e 9 dell’Intesa, le autorità competenti per la conclusione del presente Accordo sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali;
desiderosi di semplificare il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali delle persone che esercitano la professione di tecnico di radiologia medica in Svizzera e delle persone che esercitano la professione di tecnico di diagnostica per immagini nel settore della radiologia, tecnico di diagnostica per immagini nel settore della medicina nucleare o tecnico di radio-oncologia in Québec, le autorità competenti svizzera e quebecchese hanno svolto un’analisi comparata delle qualifiche professionali richieste nei territori della Svizzera e del Québec, conformemente alla procedura comune ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali di cui all’allegato I dell’Intesa;
considerati i risultati dell’analisi comparata delle qualifiche professionali richieste delle persone che esercitano la professione di tecnico di radiologia medica in Svizzera e delle persone che esercitano la professione di tecnico di diagnostica per immagini nel settore della radiologia, tecnico di diagnostica per immagini nel settore della medicina nucleare o tecnico di radio-oncologia in Québec;
considerato che le persone che esercitano la professione di tecnico di diagnostica per immagini nel settore della radiologia, tecnico di diagnostica per immagini nel settore della medicina nucleare o tecnico di radio-oncologia nel territorio del Québec devono ottenere un permesso specifico per ognuna delle specializzazioni menzionate mentre in Svizzera la formazione di tecnico di radiologia medica è comune a tutte e tre le specializzazioni;
considerato che al termine di tale analisi le autorità competenti hanno constatato che esistono differenze sostanziali tra queste professioni per quanto riguarda i campi di pratica e i loro titoli formativi;
considerato che i provvedimenti di compensazione previsti nelle condizioni necessarie all’ottenimento del riconoscimento delle qualifiche professionali e dell’autorizzazione legale all’esercizio della professione nei territori della Svizzera e del Québec mirano a permettere l’acquisizione di conoscenze specifiche per l’esercizio della professione e di compensare le differenze sostanziali identificate dalle autorità competenti nei campi di pratica tra queste professioni,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Campo d’applicazione
Il presente Accordo si applica alle persone fisiche che ne fanno domanda e che, nel territorio della Svizzera o del Québec:
- possiedono un’autorizzazione legale all’esercizio della professione di tecnico di radiologia medica in Svizzera o della professione di tecnico di diagnostica per immagini nel settore della radiologia, tecnico di diagnostica per immagini nel settore della medicina nucleare o tecnico di radio-oncologia in Québec; e
- hanno ottenuto un titolo formativo rilasciato da un’autorità riconosciuta dalla Svizzera o dal Québec.
Art. 3 Principi direttivi
I principi direttivi del presente Accordo sono i seguenti:
- la protezione pubblica, in particolare la protezione della salute e della sicurezza pubbliche;
- la garanzia della qualità dei servizi professionali;
- il rispetto delle norme relative alle lingue ufficiali dei territori interessati;
- l’equità, la trasparenza e la reciprocità;
- l’effettivo reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali.
Art. 4 Definizioni
Ai fini del presente Accordo, le espressioni e i termini sotto elencati sono da intendersi come segue:
4.1 «Territorio d’origine»Territorio nel quale la persona fisica che esercita la professione di tecnico di radiologia medica o di tecnico di diagnostica per immagini nel settore della radiologia, tecnico di diagnostica per immagini nel settore della medicina nucleare, tecnico di radio-oncologia possiede l’autorizzazione legale all’esercizio della professione e ha ottenuto il proprio titolo formativo.
4.2 «Territorio ospitante»Territorio nel quale un’autorità competente riceve una domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali da parte di una persona in possesso dell’autorizzazione legale all’esercizio della professione che ha ottenuto il titolo formativo nel territorio d’origine.
4.3 «Richiedente»Persona fisica che presenta una domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali all’autorità competente del territorio ospitante.
4.4 «Beneficiario»Richiedente le cui qualifiche professionali sono state riconosciute dall’autorità competente del territorio ospitante.
4.5 «Titolo formativo»Qualsiasi diploma, certificato, attestato o altro titolo rilasciato da un’autorità riconosciuta dalla Svizzera o dal Québec, in virtù delle proprie disposizioni legislative, normative o amministrative, che sancisce la conclusione di una formazione svolta nel quadro di una procedura autorizzata dalla Svizzera o dal Québec.
4.6 «Campo di pratica»Attività o insieme di attività rientranti in una professione regolamentata, compreso il contesto per l’esercizio della professione.
4.7 «Autorizzazione legale all’esercizio della professione»Permesso, qualifica professionale o qualsiasi altro atto necessario per esercitare la professione di tecnico in radiologia medica o di tecnico di diagnostica per immagini nel settore della radiologia, tecnico di diagnostica per immagini nel settore della medicina nucleare, tecnico di radio-oncologia, il cui rilascio è subordinato a disposizioni legislative, normative o amministrative.
4.8 «Esperienza professionale»Esercizio effettivo e legale della professione di tecnico in radiologia medica o di tecnico di diagnostica per immagini nel settore della radiologia, di tecnico di diagnostica per immagini nel settore della medicina nucleare, tecnico di radio-oncologia di cui si tiene conto nel quadro della procedura comune ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali.
4.9 «Differenza sostanziale»Esiste una differenza sostanziale relativa ai titoli formativi se le materie previste dalla formazione del territorio d’origine e quelle richieste nel territorio ospitante presentano differenze rilevanti a livello di durata e/o di contenuti (ciclo, impostazione, materie e tematiche) e se la conoscenza di tali materie è essenziale per l’esercizio della professione. In termini di durata, è considerata rilevante una differenza di almeno un anno. Esiste una differenza sostanziale relativa ai campi di pratica se una o più attività della professione regolamentata nel territorio ospitante non esistono nella professione corrispondente del territorio d’origine o presentano modalità d’esercizio particolari che non si ritrovano nel territorio d’origine e tale differenza consiste in una formazione specifica richiesta nel territorio ospitante che verte su materie sostanzialmente diverse da quelle previste dalla formazione del territorio d’origine.
4.10 «Provvedimento di compensazione»Provvedimento che può essere richiesto da un’autorità competente per colmare una differenza sostanziale relativa al titolo formativo, al campo di pratica o a entrambi. Oltre all’esperienza professionale, il provvedimento di compensazione è costituito preferibilmente da un tirocinio di adattamento o, se espressamente richiesta, da una prova attitudinale. Può inoltre essere richiesta una formazione complementare qualora quest’ultima rappresenti l’unico strumento possibile per garantire la protezione pubblica, in particolare la protezione della salute e della sicurezza pubbliche. I provvedimenti di compensazione richiesti devono essere proporzionali, il meno vincolanti possibile e tenere conto dell’esperienza professionale dei richiedenti.
4.11 «Tirocinio di adattamento»Esercizio della professione di tecnico di radiologia medica o di tecnico di diagnostica per immagini nel settore della radiologia, tecnico di diagnostica per immagini nel settore della medicina nucleare, tecnico di radio-oncologia svolto nel territorio ospitante sotto la responsabilità di una persona autorizzata ed eventualmente abbinato a una formazione complementare. Il tirocinio è valutato. Il tirocinio di adattamento è svolto in un contesto lavorativo e le sue modalità, così come la sua valutazione e lo status professionale del tirocinante, sono determinati dall’autorità competente del territorio ospitante e, ove necessario, nel quadro delle disposizioni legislative e normative della Svizzera e del Québec.
4.12 «Prova attitudinale»Verifica svolta dalle autorità competenti della Svizzera o del Québec che verte esclusivamente sulle conoscenze o sulle competenze professionali del richiedente.
Art. 5 Condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione legale all’esercizio della professione
In Svizzera:
- Dall’analisi delle qualifiche professionali che il richiedente del Québec deve possedere per esercitare la professione di tecnico di radiologia medica nel territorio della Svizzera emerge che la differenza sostanziale nei campi di pratica e nei titoli formativi è la seguente: in Québec la formazione si concentra su un’unica specializzazione, ovvero la radiologia diagnostica, la medicina nucleare o la radio-oncologia, mentre in Svizzera la formazione copre tutte e tre le specializzazioni.
- Le condizioni stabilite dalla Croce Rossa Svizzera che permettono al richiedente di ottenere il riconoscimento parziale delle qualifiche professionali finalizzate a conferirgli l’autorizzazione legale all’esercizio in Svizzera della professione di tecnico di radiologia medica limitata al settore della radiologia diagnostica, tecnico in radiologia medica limitata al settore della medicina nucleare o tecnico di diagnostica per immagini limitata al settore della radio-oncologia sono le seguenti:a)essere in possesso, nel territorio del Québec, di una delle seguenti autorizzazioni legali:–permesso di tecnico di diagnostica per immagini nel settore della radiologia rilasciato dall’OTIMROEPMQ,–permesso di tecnico di diagnostica per immagini nel settore della medicina nucleare rilasciato dall’OTIMROEPMQ, oppure–permesso di tecnico di radio-oncologia rilasciato dall’OTIMROEPMQ;b)aver ottenuto, nel territorio del Québec, da parte di un’autorità riconosciuta dal Québec, uno dei titoli formativi che dà diritto all’ottenimento dei permessi summenzionati, rilasciati dall’OTIMROEPMQ, conformemente all’articolo 2.05 del Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (RLRQ, C-26, r.2).
In Québec:
- Dall’analisi delle qualifiche professionali che il richiedente diplomato in Svizzera deve possedere per esercitare la professione di tecnico di diagnostica per immagini per immagini nel settore della radiologia, tecnico di diagnostica per immagini nel settore della medicina nucleare o tecnico di radio-oncologia nel territorio del Québec emerge che le differenze sostanziali relative al livello della formazione, che comprende un’esperienza professionale specifica, e ai campi di pratica sono le seguenti:–in Svizzera la formazione dei tecnici di radiologia medica copre tutti e tre i settori d’attività, ovvero la radiologia, la medicina nucleare e la radio-oncologia, mentre in Québec per poter esercitare in ognuno di questi campi di pratica è necessario ottenere un titolo formativo e svolgere un’esperienza professionale specifica;–l’esercizio della professione di tecnico di diagnostica per immagini consiste nell’utilizzare radiazioni ionizzanti, elementi radioattivi e altre forme di energia per produrre immagini o dati a scopi diagnostici o terapeutici;–per poter lavorare nel campo di pratica della diagnostica per immagini nel settore della radiologia, che comprende la radiologia convenzionale, la mammografia, la tomodensitometria, l’imaging a risonanza magnetica e la radiologia interventistica, occorre conseguire un titolo formativo specifico che prevede anche lo svolgimento di un’esperienza professionale;–per poter lavorare nel campo di pratica della diagnostica per immagini nel settore della medicina nucleare, che comprende la realizzazione di immagini metaboliche e funzionali ottenute ad esempio mediante scintigrafia e tomografia con emissione di radiazioni, occorre conseguire un titolo formativo specifico che prevede anche lo svolgimento di un’esperienza professionale;–l’esercizio della professione di tecnico di radio-oncologia consiste nell’utilizzare radiazioni ionizzanti, elementi radioattivi e altre forme di energia per eseguire un trattamento oppure per produrre immagini o dati a scopi terapeutici;–per poter lavorare nel campo di pratica della radio-oncologia, che comprende la pianificazione dei trattamenti, la dosimetria, la brachiterapia e il trattamento esterno, occorre conseguire un titolo formativo che prevede anche lo svolgimento di un’esperienza professionale specifica.
- Per ognuna di queste professioni la formazione offerta in Québec include anche la conoscenza delle leggi, dei regolamenti, dell’etica, della deontologia e delle norme relative alla pratica professionale nonché del contesto locale in relazione all’esercizio della professione di tecnico di diagnostica per immagini nel settore della radiologia, della professione di tecnico di diagnostica per immagini nel settore della medicina nucleare e della professione di tecnico di radio-oncologia in Québec. Le formazioni organizzate in Svizzera non prevedono lo studio di questi argomenti né l’acquisizione delle relative competenze.
- Inoltre, il permesso di tecnico in diagnostica per immagini nel settore della radiologia rilasciato prima del 1° dicembre 2022 include il settore d’attività della diagnostica ecografica, mentre il titolo formativo svizzero non prepara i tecnici di radiologia medica a lavorare in questo campo. Pertanto, i permessi di tecnico di diagnostica per immagini nel settore della radiologia potranno essere rilasciati ai tecnici in radiologia medica svizzeri soltanto a partire dal 1° dicembre 2022.
- Le condizioni stabilite dall’OTIMROEPMQ che permettono al richiedente di ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali finalizzate a conferirgli l’autorizzazione legale all’esercizio della professione di tecnico di diagnostica per immagini nel settore della radiologia in Québec sono le seguenti:a)essere in possesso, nel territorio della Svizzera, dell’autorizzazione legale all’esercizio della professione di tecnico di radiologia medica;b)aver ottenuto, nel territorio della Svizzera, da parte di un’autorità riconosciuta dalla Svizzera, uno dei seguenti titoli formativi:–Bachelor of Science HES en Technique en radiologie médicale rilasciato dalla Haute école di Ginevra,–Bachelor of Science HES en Technique en radiologie médicale rilasciato dalla Haute école di Losanna,–diploma SSS di tecnico di radiologia medica rilasciato dal centro di formazione sanitaria BZG di Basilea,–diploma SSS di tecnico di radiologia medica rilasciato dal centro di formazione sanitaria medi di Berna,–diploma SSS di tecnico di radiologia medica rilasciato dal Centro professionale sociosanitario di Locarno,–diploma SSS di tecnico di radiologia medica rilasciato dal centro di formazione Careum di Zurigo;c)aver portato a termine una formazione organizzata dall’OTIMROEPMQ o da un ente da esso incaricato della durata massima di 10 ore, in presenza o a distanza, avente per oggetto il quadro giuridico della pratica della professione in Québec, l’etica e la deontologia.
- Le condizioni stabilite dall’OTIMROEPMQ che permettono al richiedente di ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali finalizzate a conferirgli l’autorizzazione legale all’esercizio della professione di tecnico di diagnostica per immagini nel settore della medicina nucleare in Québec sono le seguenti:a)essere in possesso, nel territorio della Svizzera, dell’autorizzazione legale all’esercizio della professione di tecnico di radiologia medica;b)aver ottenuto, nel territorio della Svizzera, da parte di un’autorità riconosciuta dalla Svizzera, uno dei seguenti titoli formativi:–Bachelor of Science HES en Technique en radiologie médicale rilasciato dalla Haute école di Ginevra,–Bachelor of Science HES en Technique en radiologie médicale rilasciato dalla Haute école di Losanna,–diploma SSS di tecnico di radiologia medica rilasciato dal centro di formazione sanitaria BZG di Basilea,–diploma SSS di tecnico di radiologia medica rilasciato dal centro di formazione sanitaria medi di Berna,–diploma SSS di tecnico di radiologia medica rilasciato dal Centro professionale sociosanitario di Locarno,–diploma SSS di tecnico di radiologia medica rilasciato dal centro di formazione Careum di Zurigo;c)aver portato a termine uno dei seguenti provvedimenti di compensazione:i.aver svolto, nel territorio della Svizzera, 1000 ore nel settore della medicina nucleare nei 12 (dodici) mesi precedenti alla domanda di permesso,ii.portare a termine, in Québec, un tirocinio di adattamento di 1000 ore in un istituto ai sensi della Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ. S.-4.2) sotto la responsabilità di un formatore membro dell’OTIMROEPMQ e riconosciuto da quest’ultimo;d)il tirocinio deve essere effettuato in un dipartimento di medicina nucleare nei seguenti settori d’attività:–radiofarmaci, iniezioni e preparazione del paziente (almeno 100 ore o 10 % del tirocinio),–esami planari, tomografici e senza imaging (almeno 600 ore o 60 % del tirocinio),–trattamento dati e archiviazione (almeno 100 ore o 10 % del tirocinio),–radioprotezione, gestione del materiale e controllo qualità (almeno 200 ore o 20 % del tirocinio),[tab]la durata del tirocinio è ridotta in proporzione al numero di ore svolte in Svizzera nel campo della medicina nucleare nei 12 (dodici) mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di permesso;e)aver portato a termine una formazione organizzata dall’OTIMROEPMQ o da un ente da esso incaricato della durata massima di 10 ore, in presenza o a distanza, avente per oggetto il quadro giuridico della pratica della professione in Québec, l’etica e la deontologia.
- Le condizioni stabilite dall’OTIMROEPMQ che permettono al richiedente di ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali finalizzate a conferirgli l’autorizzazione legale all’esercizio della professione di tecnico in radio-oncologia in Québec sono le seguenti:a)essere in possesso, nel territorio della Svizzera, dell’autorizzazione legale all’esercizio della professione di tecnico di radiologia medica;b)aver ottenuto, nel territorio della Svizzera, da parte di un’autorità riconosciuta dalla Svizzera, uno dei seguenti titoli formativi:–Bachelor of Science HES en Technique en radiologie médicale rilasciato dalla Haute école di Ginevra,–Bachelor of Science HES en Technique en radiologie médicale rilasciato dalla Haute école di Losanna,–diploma SSS di tecnico di radiologia medica rilasciato dal centro di formazione sanitaria BZG di Basilea,–diploma SSS di tecnico di radiologia medica rilasciato dal centro di formazione sanitaria medi di Berna,–diploma SSS di tecnico di radiologia medica rilasciato dal Centro professionale sociosanitario di Locarno,–diploma SSS di tecnico di radiologia medica rilasciato dal centro di formazione Careum di Zurigo;c)aver svolto, nel territorio della Svizzera, 1000 ore nel settore della radio-oncologia nei 12 (dodici) mesi precedenti alla domanda di permesso o aver portato a termine, in Québec, un tirocinio di adattamento di 1000 ore in un istituto ai sensi della Loi sur les services de santé et les services sociaux, sous la responsabilité d’un maître de stagesotto la responsabilità di un formatore membro dell’OTIMROEPMQ e riconosciuto da quest’ultimo. Il tirocinio deve essere effettuato in un dipartimento di radio-oncologia,la durata del tirocinio è ridotta in proporzione al numero di ore svolte in Svizzera nel campo della radio-oncologia nei (dodici) 12 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di permesso;d)aver portato a termine una formazione organizzata dall’OTIMROEPMQ o da un ente da esso incaricato della durata massima di 10 ore, in presenza o a distanza, avente per oggetto il quadro giuridico della pratica della professione in Québec, l’etica e la deontologia.
- Oltre alle condizioni elencate negli articoli 5.4–5.6, avere una conoscenza della lingua francese adeguata all’esercizio della professione, conformemente ai requisiti della Charte de la langue française (RLRQ, c. CC-11).
Art. 6 Effetti del riconoscimento
In Québec:
- Il richiedente che soddisfa le condizioni per l’ottenimento descritte nell’articolo 5.4, 5.5 o 5.6, a seconda del caso, nonché la condizione descritta nell’articolo 5.7 riceve da parte dell’OTIMROEPMQ l’autorizzazione legale all’esercizio della professione pertinente, ovvero il permesso di tecnico di diagnostica per immagini nel settore della radiologia, tecnico di diagnostica per immagini nel settore della medicina nucleare oppure tecnico di radio-oncologia.
- L’autorizzazione presenta le seguenti caratteristiche:6.2.1Il titolare di un permesso di tecnico di diagnostica per immagini nel settore della radiologia può svolgere le attività professionali contemplate dall’articolo 7 della Loi sur les technologues en imageriemédicale, en radio-oncologie et électrophysiologie soltanto nel settore della radiologia.6.2.2II titolare di un permesso di tecnico di diagnostica per immagini nel settore della medicina nucleare può svolgere le attività professionali contemplate dall’articolo 7 della Loi sur les technologues en imageriemédicale, en radio-oncologie et électrophysiologie soltanto nel settore della medicina nucleare.6.2.3Il titolare di un permesso di tecnico di radio-oncologia può svolgere le attività professionali contemplate dall’articolo 7 della Loi sur les technologues en imageriemédicale, en radio-oncologie et électrophysiologie soltanto nel settore dellaradio-oncologia.
- Conformemente al paragrafo 1.1 dell’articolo 42.1 e all’articolo 42.3 del Code des professions, l’OTIMROEPMQ può rilasciare un permesso restrittivo temporaneo al richiedente che non soddisfa le condizioni previste dall’articolo 6.1 che sono ad esso applicabili.
In Svizzera:
- Il richiedente che soddisfa le condizioni per l’ottenimento riceve da parte della Croce Rossa Svizzera una decisione di riconoscimento parziale, limitata al settore della radiologia (diagnostica), della radio-oncologia o della medicina nucleare, che stabilisce l’equivalenza parziale del titolo quebecchese con il diploma di tecnico di radiologia medica SSS.
- L’autorizzazione legale all’esercizio della professione si basa direttamente sulla decisione di riconoscimento della Croce Rossa Svizzera e non richiede ulteriori formalità legate alle qualifiche professionali.
Art. 7 Procedura per la domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali
Le autorità si appellano alla cooperazione amministrativa ai sensi dell’articolo 10 al fine di procedere alla verifica per via elettronica dell’autenticità dei documenti prodotti.
In Svizzera:
- I richiedenti devono inviare le domande di riconoscimento delle qualifiche professionali al seguente indirizzo:
- Croce Rossa Svizzera
Riconoscimento dei titoli professionali
Professioni sanitarie
Werkstrasse 18
3084 Wabern - Ai fini dell’applicazione dell’Accordo, il richiedente deve fornire alla Croce Rossa Svizzera i seguenti documenti:a)una copia autenticata del titolo formativo;b)una copia autenticata del permesso rilasciato dall’OTIMROEPMQ;c)un documento d’identità.
In Québec:
- I richiedenti devono inviare le domande di riconoscimento delle qualifiche professionali al seguente indirizzo:
- Direction de l’admission de l’OTIMROEPMQ
6455, rue Jean-Talon Est, bureau 401
Saint-Léonard (Québec) H1S 3E8 - Le domande devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo.
- Ai fini dell’applicazione dell’Accordo, il richiedente deve fornire all’OTIMROEPMQ i seguenti documenti:a)una copia autenticata di uno dei titoli formativi menzionati negli articoli 5.4–5.6 che conferisce l’autorizzazione legale all’esercizio della professione in Svizzera;b)se necessario, un certificato di lavoro con il timbro dell’istituto e una descrizione dell’esperienza professionale con informazioni dettagliate sulle ore di lavoro svolte in base ai settori d’attività di cui agli articoli 5.4 e 5.6;c)se necessario, un attestato che certifica l’adempimento del tirocinio di adattamento svolto in Québec. La ricerca del tirocinio di adattamento spetta al richiedente, l’OTIMROEPMQ non si assume alcuna responsabilità né per la ricerca né per quanto riguarda la disponibilità di un tirocinio;d)un attestato che certifica l’adempimento della formazione avente per oggetto il quadro giuridico, l’etica e la deontologia;e)una copia autenticata di un documento d’identità munito di fotografia;f)un attestato della Croce Rossa Svizzera che certifica che il richiedente è legalmente stabilito nel Paese per esercitare la professione di tecnico di radiologia medica limitata al settore della radiologia (diagnostica), della radio-oncologia o della medicina nucleare e che non vi sono a suo carico divieti o restrizioni all’esercizio di tale professione né sanzioni disciplinari o di altro tipo;g)un documento comprovante che a carico del richiedente non vi sono dichiarazioni di colpevolezza criminale o penale né cause che possano portare a una tale condanna o sanzione;h)una prova che attesti una conoscenza del francese adeguata all’esercizio della professione in Québec, come stabilito nell’articolo 35 della Charte de la langue française (RLRQ, c. C-11).
Art. 8 Procedura amministrativa per il trattamento delle domande applicata dalle autorità competenti
Per il trattamento delle domande di riconoscimento le autorità competenti applicano la seguente procedura amministrativa:
- l’autorità competente del territorio ospitante conferma, entro trenta (30) giorni, la ricezione del dossier del richiedente e, qualora necessario, lo informa tempestivamente degli eventuali documenti mancanti;
- l’autorità competente del territorio ospitante esamina nel più breve tempo possibile la domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione legale all’esercizio della professione di tecnico di radiologia medica, tecnico di diagnostica per immagini nel settore della radiologia, tecnico di diagnostica per immagini nel settore della medicina nucleare o tecnico di radio-oncologia;
- in ogni caso, l’autorità competente del territorio ospitante informa per iscritto il richiedente in merito alle condizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali nonché alle altre condizioni e modalità per il rilascio dell’autorizzazione legale all’esercizio della professione entro sessanta (60) giorni dalla presentazione del dossier completo. Le autorità competenti possono tuttavia prorogare questo termine di trenta (30) giorni;
- le decisioni inviate al richiedente devono essere motivate dalle autorità competenti;
- le autorità competenti informano il richiedente dei rimedi giuridici a sua disposizione in vista del riesame della decisione relativa alla domanda.
Art. 9 Ricorso per il riesame delle decisioni delle autorità competenti
In Svizzera:
- In Svizzera il richiedente può presentare ricorso presso la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione entro trenta (30) giorni dalla notifica della decisione. La procedura dettagliata è descritta nell’articolo 44 e seguenti della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa.
In Québec:
- Il richiedente può chiedere al Consiglio d’amministrazione la revisione della decisione adottata dal comitato di ammissione dell’OTIMROEPMQ che rifiuta di riconoscere l’adempimento di una delle condizioni, escluse le qualifiche professionali, inviando una domanda di revisione scritta all’OTIMROEPMQ entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione della decisione.
- L’OTIMROEPMQ comunica al richiedente la data della riunione durante la quale sarà esaminata la sua domanda di revisione almeno quindici (15) giorni prima della data prevista per la riunione inviandogli un avviso tramite un mezzo di comunicazione che permetta di comprovarne l’invio.
- Qualora desideri fare delle osservazioni per iscritto, il richiedente deve inviarle all’OTIMROEPMQ almeno due (2) giorni prima della riunione durante la quale sarà esaminata la sua domanda di revisione.
- Il Consiglio d’amministrazione esamina la domanda di revisione ed emana una decisione scritta motivata entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezione della domanda.
- La decisione del Consiglio d’amministrazione è definitiva e deve essere trasmessa al richiedente entro trenta (30) giorni dalla data della riunione durante la quale è stata emanata tramite un mezzo di comunicazione che permetta di comprovarne l’invio.
Art. 10 Collaborazione tra le autorità
Le Parti collaborano strettamente e si prestano reciproca assistenza al fine di agevolare l’applicazione e il buon funzionamento del presente Accordo, in particolare per verificare la pertinenza e l’autenticità dei documenti prodotti. Se, dopo aver esaurito tutti gli strumenti a loro disposizione, continuano a riscontrare difficoltà nell’applicazione dell’Accordo, le Parti potranno rivolgersi in tempo utile al Comitato bilaterale per il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (denominato di seguito «Comitato bilaterale»). Ai fini del presente Accordo, le Parti designano gli enti qui appresso come interlocutori. Per la Svizzera: Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione
Unità Cooperazione internazionale in materia di formazione e di qualifiche professionali IBQ
Einsteinstrasse 2,
3003 Berna
puntodicontatto@sbfi.admin.ch Per il Québec: Président(e) de l’Ordre
Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale
6455, rue Jean-Talon Est, bureau 401
Saint-Léonard (Québec) H1S 3E8 (o qualunque altro indirizzo indicato dall’Ordine come sede sociale).
Art. 11 Informazioni
Le Parti convengono di rendere accessibili ai richiedenti le informazioni pertinenti relative alle loro domande di riconoscimento delle qualifiche professionali.
Art. 12 Protezione dei dati personali
Le Parti garantiscono la protezione dei dati personali reciprocamente scambiati nel rispetto della legislazione sulla protezione dei dati personali applicabile nei territori della Svizzera e del Québec.
Art. 13 Circolazione
Il presente Accordo non pregiudica le disposizioni in materia di ingresso, soggiorno e impiego dei cittadini stranieri nei territori della Svizzera e del Québec, conformemente alla legislazione in vigore nel rispettivo territorio.
Art. 14 Modifiche alla professione
Le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali modifiche ai titoli formativi e ai campi di pratica interessati dal presente Accordo concernenti le professioni di tecnico di diagnostica per immagini nel settore della radiologia, tecnico di diagnostica per immagini nel settore della medicina nucleare, tecnico di radio-oncologia e tecnico di radiologia medica. In particolare, si informano reciprocamente quando, nei rispettivi territori, tali modifiche determinano un cambiamento delle norme professionali che può inficiare i risultati dell’analisi comparata effettuata ai fini del presente Accordo. Nel caso in cui le modifiche influiscano in modo sostanziale sui risultati dell’analisi comparata, le Parti possono concordare degli emendamenti, che diventeranno parte integrante del presente Accordo.
Art. 15 Attuazione
Nel rispetto dei loro poteri e delle loro prerogative, le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per l’attuazione del presente Accordo al fine di assicurare l’effettivo riconoscimento delle qualifiche professionali dei richiedenti. L’attuazione del presente Accordo avviene con l’entrata in vigore delle necessarie misure legislative e normative. Le Parti si informano reciprocamente circa l’adempimento delle misure. Le Parti comunicano periodicamente ai rispettivi punti di contatto quanto intrapreso e informano i rappresentanti del Comitato bilaterale in merito alle difficoltà riscontrate nell’attuazione del presente Accordo. Le Parti inviano al Comitato bilaterale una copia del presente Accordo nonché ogni bozza di emendamento che potrebbe essere apportato al testo.
Art. 16 Disposizioni finali
Di comune accordo, le Parti possono aggiornare il presente Accordo e procedere, qualora necessario, agli emendamenti richiesti dopo un periodo di due (2) anni dall’entrata in vigore. L’elenco dei titoli formativi, dei programmi di studio (specialità) e dei periodi di riconoscimento di cui agli articoli 5.2 b), 5.4 b), 5.5 b) e 5.6 b) può essere modificato mediante scambio di lettere tra le Parti. Una copia di tale scambio deve essere inviata al Comitato bilaterale. Il presente Accordo può essere denunciato di comune accordo o unilateralmente entro un periodo di due (2) anni dalla sua entrata in vigore. La denuncia diventa effettiva sei (6) mesi dopo il ricevimento della notifica scritta. Le modifiche apportate conformemente al primo e al secondo capoverso del presente articolo costituiscono parte integrante del presente Accordo e diventano effettive con l’entrata in vigore delle misure normative necessarie alla loro applicazione.
In fede di che , i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo concernente il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali dei tecnici di radiologia medica in Svizzera e dei tecnici di diagnostica per immagini nel settore della radiologia, dei tecnici di diagnostica per immagini nel settore della medicina nucleare e dei tecnici di radio-oncologia in Québec.
Fatto il 14 giugno 2022, in due esemplari.
Per
| Per Mélanie Ratelle |