Ai fini del presente Accordo,
- il termine «istituti di insegnamento superiore» indica:(i)le università;(ii)gli altri istituti di insegnamento superiore ufficialmente riconosciuti ai fini del presente Accordo dalle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio sono situati;
- il termine «borsa di studio» indica ogni sussidio finanziario diretto, compresi i sussidi per le spese scolastiche, il mantenimento e i prestiti di studio, concesso agli studenti dei diversi cicli di insegnamento superiore dallo Stato o da altra autorità competente.