Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione,
considerando che il Consiglio d’Europa è chiamato a realizzare un’unione più marcata tra i suoi membri;
considerando il piano d’azione del terzo vertice dei capi di Stato e di governo del Consiglio d’Europa (Varsavia, 16–17 maggio 2005), che ha raccomandato il proseguimento delle attività del Consiglio d’Europa che fanno da punto di riferimento nel settore dello sport;
considerando che è necessario elaborare ulteriormente un quadro comune, europeo e globale, per lo sviluppo dello sport, sulla base delle nozioni di democrazia pluralista, stato di diritto, diritti umani ed etica dello sport;
consapevoli che la manipolazione di competizioni sportive può riguardare ogni Paese e ogni tipo di sport a livello mondiale, e sottolineando che tale fenomeno, in quanto minaccia globale all’integrità dello sport, richiede una risposta globale sostenuta anche dagli Stati che non sono membri del Consiglio d’Europa;
preoccupati per il coinvolgimento delle attività criminali, in particolare del crimine organizzato, nella manipolazione delle competizioni sportive, e per la sua natura transnazionale;
richiamando la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (1950, ETS n. 5) e i suoi protocolli, la Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio (1985, ETS n. 120), la Convenzione contro il doping (1989, ETS n. 135), la Convenzione penale sulla corruzione (1999, ETS n. 173) e la Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (2005, CETS n. 198);
richiamando la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (2000) e i relativi protocolli;
richiamando inoltre la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (2003);
ricordando l’importanza di indagare efficacemente senza indebiti ritardi sui reati che rientrano nella loro giurisdizione;
ricordando il ruolo fondamentale dell’Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) nel facilitare la cooperazione tra le autorità incaricate dell’applicazione della legge oltre alla cooperazione giudiziaria; e
sottolineando che le organizzazioni sportive hanno la responsabilità di individuare e sanzionare la manipolazione delle competizioni sportive perpetrata da persone soggette alla loro autorità;
riconoscendo i risultati già conseguiti nella lotta alla manipolazione delle competizioni sportive;
convinti che una lotta efficace contro la manipolazione delle competizioni sportive richieda una cooperazione nazionale e internazionale rinforzata, rapida, sostenibile e ben funzionante;
viste le raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri Rec(92) 13rev sulla Carta europea dello sport riveduta; CM/Rec(2010)9 sul Codice di etica sportiva riveduto; Rec(2005)8 sui principi della buona governance nello sport e CM/Rec(2011)10 sulla promozione dell’integrità dello sport per contrastare la manipolazione dei risultati, in particolare le partite truccate;
alla luce dei lavori e delle conclusioni delle seguenti conferenze:
- Consiglio d’Europa – 11a conferenza dei Ministri responsabili per lo Sport, Atene, 11–12 dicembre 2008;
- Consiglio d’Europa – 18a conferenza informale dei Ministri responsabili per lo Sport (Baku, 22 settembre 2010) sulla promozione dell’integrità dello sport contro le manipolazioni dei risultati (partite truccate);
- Consiglio d’Europa – 12a conferenza dei Ministri responsabili per lo Sport (Belgrado, 15 marzo 2012) in particolare per quanto riguarda la stesura di un nuovo strumento giuridico internazionale contro la manipolazione dei risultati sportivi;
- UNESCO – 5a Conferenza dei Ministri e degli alti funzionari responsabili per l’Educazione fisica e lo sport (MINEPS V);
convinti che il dialogo e la cooperazione tra le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive, gli organizzatori di competizioni e gli operatori delle scommesse sportive a livello nazionale e internazionale, sulla base di fiducia e rispetto mutui, siano essenziali nella ricerca di risposte comuni efficaci alle sfide poste dal problema della manipolazione delle competizioni sportive;
riconoscendo che lo sport, basato su una competizione leale ed equa, presenta un carattere di imprevedibilità, e necessita di un contrasto vigoroso ed efficace delle pratiche e dei comportamenti sportivi non etici;
sottolineando la loro convinzione che l’applicazione coerente dei principi della buona governance e dell’etica nello sport sia un fattore importante nell’eliminazione della corruzione, della manipolazione delle competizioni sportive e di altri tipi di abusi nello sport;
riconoscendo che, in conformità al principio di autonomia dello sport, le organizzazioni sportive sono responsabili per lo sport e hanno responsabilità disciplinari e di autoregolamentazione nella lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, ma anche che le autorità pubbliche, ove appropriato, proteggono l’integrità dello sport;
riconoscendo che lo sviluppo delle attività nel settore delle scommesse sportive, in particolare quelle illegali, aumenta il rischio di tali manipolazioni;
considerando che la manipolazione delle competizioni sportive va affrontata in ogni caso, che sia collegata o meno alle scommesse sportive o a reati;
tenuto conto del margine di discrezionalità di cui godono gli Stati, nell’ambito del diritto applicabile, in merito alle politiche sulle scommesse sportive,
hanno convenuto quanto segue:
Fatta a Macolin, il 18 settembre 2014, in inglese e francese, entrambi i testi egualmente autentici, in unica copia che dovrà essere depositata negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa trasmette copia certificata ad ogni Stato membro del Consiglio d’Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all’elaborazione della presente Convenzione o che godano dello status di osservatore presso il Consiglio d’Europa, all’Unione europea e ad ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione.
Riserva relativa all’art. 19 par. 1 lett. d della Convenzione.
Conformemente agli articoli 37 paragrafo 1 e 19 paragrafo 2 la Svizzera si riserva il diritto di non applicare l’articolo 19 paragrafo 1 lettera d.
Dichiarazioni conformemente agli art. 9 par. 2 e 13 par. 2.