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0.423.136.1

Dichiarazione della Svizzera sull’adesione a EPOS ERIC Dichiarazione della Svizzera sull’adesione depositata l’11 aprile 2023 Approvata dall’Assemblea federale il 16 dicembre 2022 Entrata in vigore per la Svizzera il 28 giugno 2023

RU 2023 392; FF 2022 1137

(Stato 28 giugno 2023)

Traduzione

1. In vista della sua domanda di adesione a EPOS ERIC la Svizzera, rappresentata dal Consiglio federale svizzero, dichiara quanto segue:

  1. EPOS ERIC ha personalità giuridica secondo le disposizioni normative e amministrative svizzere e ha la capacità giuridica di cui all’articolo 7 paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio del 25 giugno 20091relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC);
  2. l’adesione della Svizzera a EPOS ERIC è retta da disposizioni determinate in applicazione dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 723/2009.

2. La Svizzera accorda a EPOS ERIC un trattamento conforme:

  1. all’articolo 5 paragrafo 1 lettera d del regolamento (CE) n. 723/2009, ossia un trattamento equivalente a quello riservato a un organismo internazionale secondo gli articoli 143 lettera g e 151 paragrafo 1 lettera b della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 20062 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e a un’organizzazione internazionale secondo l’articolo 12 paragrafo 1 lettera b della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 20083 relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEEe, dopo la sua entrata in vigore, conforme all’articolo 11 paragrafo 1 lettera b della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 20194 che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione), fatti salvi i limiti e le condizioni previsti dallo statuto EPOS ERIC; e
  2. all’articolo 7 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 723/2009, ossia come per un’organizzazione internazionale secondo l’articolo 9 paragrafo 1 lettera b della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 20145 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.

Di conseguenza EPOS ERIC è esentato dall’imposta sul valore aggiunto, dalle imposte sul consumo e dai dazi doganali in Svizzera alle stesse condizioni previste dalla legislazione svizzera per le organizzazioni internazionali. L’esenzione si estende ai centri di ricerca universitari di cui all’articolo 4 lettera c della legge federale del 14 dicembre 2012 6 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione nel quadro della loro cooperazione con EPOS ERIC.

3. La presente dichiarazione è vincolante per la Svizzera per l’intera durata della sua appartenenza a EPOS ERIC.