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0.451.31

Protocollo
che modifica la Convenzione europea del paesaggio

RU 2021 403

Concluso a Strasburgo il 15 giugno 2016

Entrato in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2021

(Stato 1° luglio 2021)

Traduzione

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e le altre Parti
della Convenzione europea del paesaggio
aperta alla firma a Firenze il 20 ottobre 2000 1
(di seguito denominata «la Convenzione»),

desiderosi di promuovere la cooperazione europea con gli Stati non europei
che intendono attuare le disposizioni della Convenzione,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il titolo della Convenzione è modificato come segue: «Convenzione del Consiglio d’Europa sul paesaggio».

Art. 2

Nel preambolo è aggiunto un nuovo paragrafo dopo il paragrafo 5: «consapevoli, in generale, dell’importanza del paesaggio su scala globale come componente essenziale dell’ambiente di vita degli esseri umani;»

Nel preambolo è aggiunto un nuovo paragrafo dopo il paragrafo 12 originale (nuovo par. 13): «auspicando che i valori e i principi enunciati nella Convenzione possano essere applicati anche a Stati non europei che lo desiderino;»

Art. 3

L’enunciato dell’articolo 3 della Convenzione è sostituito dal testo seguente: «La presente Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione tra le Parti.»

Art. 4

Il paragrafo C.2 dell’articolo 6 della Convenzione è sostituito dal testo seguente: «I lavori di identificazione e di qualificazione saranno basati su scambi di esperienze e metodologie organizzati tra le Parti a livello internazionale conformemente all’articolo 8.»

Art. 5

Il titolo del capitolo III della Convenzione è modificato come segue: «Capitolo III – Cooperazione tra le Parti»

Art. 6

L’articolo 11 paragrafo 1 della Convenzione è sostituito dal testo seguente: «Il Premio del paesaggio del Consiglio d’Europa può essere assegnato alle collettività locali e regionali e ai loro consorzi che, nell’ambito della politica paesaggistica di uno Stato Parte contraente della presente Convenzione, hanno attuato una politica o preso provvedimenti volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione sostenibile dei loro paesaggi che dimostrano un’efficacia durevole e possono in tal modo servire da modello per le altre collettività territoriali delle Parti. Tale riconoscimento può altresì essere assegnato alle organizzazioni non governative che hanno dimostrato di fornire un apporto particolarmente rilevante alla salvaguardia, alla gestione o alla pianificazione del paesaggio.»

Art. 7

L’articolo 14 paragrafo 1 della Convenzione è sostituito dal testo seguente: «Dal momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa può invitare l’Unione europea e ogni Stato non membro del Consiglio d’Europa ad aderire alla Convenzione, con una decisione presa dalla maggioranza secondo l’articolo 20 lettera d dello Statuto del Consiglio d’Europa, e all’unanimità dagli Stati Parti contraenti aventi il diritto a sedere nel Comitato dei Ministri.»

Art. 8 Ratifica, accettazione o approvazione, entrata in vigore

Il presente Protocollo è aperto a ratifica, accettazione o approvazione delle Parti della Convenzione.

Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.

Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui tutte le Parti della Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolate dal Protocollo conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Il presente Protocollo entra tuttavia in vigore allo scadere di un periodo di due anni dopo la data in cui è stato aperto alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione, a meno che una Parte della Convenzione non abbia notificato al Segretario generale del Consiglio d’Europa un’obiezione alla sua entrata in vigore. Il diritto di presentare un’obiezione è riservato all’Unione europea o agli Stati che erano Parti della Convenzione alla data di apertura alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione del presente Protocollo.

Se è stata notificata una tale obiezione, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui la Parte della Convenzione che ha notificato l’obiezione ha depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.

Art. 9 Notifica

Fatto a Strasburgo, il 15 giugno 2016, in francese e inglese, e aperto alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione il 1° agosto 2016. I due testi fanno ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa, all’Unione europea e a ciascuno Stato che hanno aderito alla Convenzione.

Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d’Europa, all’Unione europea o a ogni Stato che hanno aderito alla Convenzione:

  1. il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
  2. la data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente all’articolo 8;
  3. qualsiasi altro atto, notifica o comunicazione relativo al presente Protocollo.

(Seguono le firme)

0.451.31

Campo d’applicazione il 21 giugno 20212

Stati partecipanti

Ratifica

Entrata in vigore

Andorra

1° agosto

2018

1° luglio

2021

Armenia

1° agosto

2018

1° luglio

2021

Azerbaigian

1° agosto

2018

1° luglio

2021

Belgio

1° agosto

2018

1° luglio

2021

Bosnia ed Erzegovina

1° agosto

2018

1° luglio

2021

Bulgaria

1° agosto

2018

1° luglio

2021

Cipro

1° agosto

2018

1° luglio

2021

Croazia

1° agosto

2018

1° luglio

2021

Danimarca

1° agosto

2018

1° luglio

2021

Estonia

1° agosto

2018

1° luglio

2021

Finlandia

20 dicembre

2017

1° luglio

2021

Francia

1° agosto

2018

1° luglio

2021

Georgia

1° agosto

2018

1° luglio

2021

Grecia

1° agosto

2018

1° luglio

2021

Irlanda

1° agosto

2018

1° luglio

2021

Italia

1° agosto

2018

1° luglio

2021

Lettonia

1° agosto

2018

1° luglio

2021

Lituania

1° agosto

2018

1° luglio

2021

Lussemburgo

1° settembre

2017

1° luglio

2021

Macedonia del Nord

1° agosto

2018

1° luglio

2021

Moldova

1° agosto

2018

1° luglio

2021

Montenegro

1° agosto

2018

1° luglio

2021

Norvegia

1° agosto

2018

1° luglio

2021

Paesi Bassi

31 luglio

2018

1° luglio

2021

Polonia

1° agosto

2018

1° luglio

2021

Portogallo**

25 marzo

2021

1° luglio

2021

Regno Unito

1° agosto

2018

1° luglio

2021

Repubblica Ceca

9 febbraio

2018

1° luglio

2021

Romania

1° agosto

2018

1° luglio

2021

San Marino

1° agosto

2018

1° luglio

2021

Serbia

1° agosto

2018

1° luglio

2021

Slovacchia

1° agosto

2018

1° luglio

2021

Slovenia

6 marzo

2019

1° luglio

2021

Spagna*

7 maggio

2018

1° luglio

2021

Svezia

1° agosto

2018

1° luglio

2021

Svizzera

1° agosto

2018

1° luglio

2021

Turchia

1° agosto

2018

1° luglio

2021

Ucraina

1° agosto

2018

1° luglio

2021

Ungheria

11 dicembre

2018

1° luglio

2021

  1. Riserve e dichiarazioni
  2. Obiezioni
  3. Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU. I testi in francese ed in inglese si possono consultare sul sito internet del Consiglio d’Europa
    http://conventions.coe.int o richiedere alla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione dei trattati internazionali, 3003 Berna.