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0.451.46

Convenzione
sulla conservazione delle specie migratrici
della fauna selvatica

Traduzione

Conclusa a Bonn il 23 giugno 1979
Approvata dall’Assemblea federale il 14 dicembre 19941
Strumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 7 aprile 1995
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1995

(Stato 19 ottobre 2023)

Le Parti contraenti,

Riconoscendo che la fauna selvatica, nelle sue innumerevoli forme, costituisce un elemento insostituibile dei sistemi naturali della Terra, che va conservato per il bene dell’umanità;

Consapevoli del fatto che ogni generazione umana amministra le risorse terrestri per le generazioni future ed ha per missione di far sì che tale patrimonio naturale sia conservato, nonché, quando lo si sfrutti, amministrato con discernimento; Consapevoli del valore che sempre più si annette alla fauna dal profilo mesologico, ecologico, genetico, scientifico, estetico, ricreativo, culturale, educativo, sociale ed economico;

Preoccupate, in particolare, per le specie animali selvatiche soggette a migrazioni che le portano a valicare i confini nazionali, o le cui migrazioni si compiono fuori di tali confini;

Riconoscendo che gli Stati sono e debbono essere i protettori delle specie migratrici selvatiche che vivono entro i confini di giurisdizione nazionale o che li attraversano;

Convinte che la conservazione e la gestione efficace delle specie migratrici della fauna selvatica esigono l’azione concertata di tutti gli Stati entro i cui confini giurisdizionali dette specie trascorrono tutto o parte del ciclo biologico;

Ricordando la Raccomandazione 32 del Piano d’azione adottato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente umano (Stoccolma 1972), del quale è stato preso atto con soddisfazione nella ventisettesima sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

  1. per «specie migratrice» s’intende la popolazione complessiva o una parte geograficamente distinta della popolazione di qualsiasi specie o di un taxon inferiore di animali selvatici, una parte rilevante dei quali attraversi ciclicamente, e in modo prevedibile, uno o più confini di giurisdizione nazionale;
  2. per «stato di conservazione di una specie migratrice» s’intende l’insieme delle influenze che agendo su detta specie possono modificarne a lunga scadenza la ripartizione e l’importanza numerica;
  3. lo «stato di conservazione» si considera «favorevole» quando:1)i dati riguardanti la dinamica della popolazione di una data specie migratrice indichino che la specie continua, e continuerà a lunga scadenza, a costituire un elemento vitale dei suoi ecosistemi;2)l’area di ripartizione della specie migratrice non si riduca né rischi di ridursi a lunga scadenza;3)esista, e continuerà ad esistere in un futuro prevedibile, un habitat sufficiente a che la popolazione della specie si mantenga a lunga scadenza;4)la ripartizione e la consistenza numerica della specie migratrice siano vicine a quelle storiche, entro i limiti in cui sussistano ecosistemi capaci di convenire alla specie ed entro i limiti in cui ciò sia compatibile con una gestione opportuna della fauna selvatica;
  4. lo «stato di conservazione» si considera «sfavorevole» se non risulti soddisfatta una delle condizioni menzionate alla lettera c) del presente articolo;
  5. «minacciata» significa, per una data specie migratrice, ch’essa corre pericolo d’estinguersi su tutta la propria area di ripartizione, o su parte rilevante della stessa;
  6. per «area di ripartizione» s’intende l’insieme delle superfici terrestri o acquatiche che una specie migratrice abita, frequenta temporaneamente, traversa o sorvola in un qualsiasi momento della propria rotta migratoria abituale;
  7. per «habitat» s’intende qualunque zona dell’area di ripartizione della specie migratrice, che offra le condizioni di vita necessarie alla stessa;
  8. per «stato dell’area di ripartizione» con riferimento ad una data specie migratrice s’intende lo Stato – e, ove occorra, qualsivoglia altra Parte contraente menzionata alla lettera k) – che eserciti la propria giurisdizione su una parte qualunque dell’area di ripartizione, oppure lo Stato sotto bandiera del quale operino navi incaricate di effettuare prelievi della specie fuori dei confini di giurisdizione nazionale;
  9. «effettuare prelievi» significa prelevare, cacciare, pescare, catturare, molestare, uccidere di deliberato proposito, come pure ogni tentativo in tal senso;
  10. per «Accordo» s’intende un accordo internazionale sulla conservazione di una o più specie migratrici, conformemente agli Articoli IV e V della presente Convenzione;
  11. per «Parte contraente» s’intende uno Stato oppure qualsiasi ente d’integrazione economica regionale costituito di Stati sovrani competenti per negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali nelle materie contemplate dalla presente Convenzione, rispetto ai quali vige la presente Convenzione.

Limitatamente alle questioni di loro competenza, gli enti d’integrazione economica regionale che siano Parti contraenti della presente Convenzione assumono in nome proprio i diritti e gli obblighi ch’essa attribuisce agli Stati membri. In tal caso questi ultimi non possono esercitare tali diritti individualmente.

Quando la presente Convenzione prevede che una decisione sia presa a maggioranza dei due terzi o all’unanimità, per «Parti contraenti presenti e votanti» s’intendono «le Parti presenti che abbiano espresso un voto favorevole o contrario». Le Parti che si astengono dal voto non vanno considerate «Parti presenti e votanti» ai fini del computo della maggioranza.

Art. II Principi fondamentali

Le Parti contraenti riconoscono l’importanza della conservazione delle specie migratrici e dei provvedimenti da concordare in questo senso tra gli Stati dell’area di ripartizione, ogni volta che sia possibile ed opportuno; annettono attenzione particolare alle specie migratrici il cui stato di conservazione sia sfavorevole, ed adottano individualmente o di comune intesa i provvedimenti atti a conservare le specie ed il loro habitat.

Le Parti contraenti riconoscono la necessità di adottare provvedimenti opportuni onde prevenire che una specie migratrice diventi specie minacciata.

In particolare le Parti contraenti:

  1. dovrebbero promuovere ricerche sulle specie migratrici, collaborare alle stesse, o sostenerle;
  2. si sforzano d’accordare protezione immediata alle specie migratrici elencate nell’Allegato I;
  3. si sforzano di stipulare Accordi sulla conservazione e la gestione delle specie migratrici elencate nell’Allegato II.

Art. III Specie migratrici minacciate: Allegato I

L’Allegato I elenca le specie migratrici minacciate.

Una specie migratrice può esser compresa nell’Allegato I qualora dati attendibili ricavati dalle migliori indagini scientifiche disponibili dimostrino ch’essa è minacciata.

Una specie migratrice può esser stralciata dall’Allegato I se la Conferenza delle Parti constata che:

  1. dati attendibili, ricavati dalle migliori indagini scientifiche disponibili, dimostrino che detta specie non è più minacciata;
  2. la detta specie non rischia d’essere di nuovo minacciata perché non è più nell’Allegato I e quindi non gode più della necessaria tutela.

Le Parti contraenti che siano Stati dell’area di ripartizione di una specie migratrice elencata nell’Allegato 1 si adoperano al fine di:

  1. conservare e, se possibile ed opportuno, ripristinare quegli habitat che siano importanti per proteggere la specie dal rischio d’estinzione;
  2. prevenire, eliminare, controbilanciare o ridurre al minimo, quando sia opportuno, gli effetti negativi dell’attività o degli ostacoli che intralciano seriamente, o anche impediscono, la migrazione della specie;
  3. prevenire, ridurre o controllare, per quanto possibile ed opportuno, i fattori che minacciano o rischiano di minacciare maggiormente la specie, segnatamente controllando severamente l’introduzione di specie esotiche e sorvegliando, limitando o eliminando quelle già introdotte.

Le deroghe al divieto debbono esser precise nel contenuto e limitate nello spazio e nel tempo. D’altra parte il prelievo non dovrebbe tornare a scapito della specie in questione.

Le Parti contraenti che siano Stati dell’area di ripartizione di una data specie migratrice elencata nell’Allegato I vietano il prelievo di animali appartenenti a tale specie. Si possono accordare deroghe a questo divieto soltanto ove:

  1. il prelievo sia effettuato a fini scientifici;
  2. il prelievo persegua lo scopo di accrescere il tasso di riproduzione o le possibilità di sopravvivenza della specie in questione;
  3. il prelievo sia consono alle esigenze di quanti tradizionalmente utilizzano tale specie per il proprio sostentamento;
  4. il prelievo sia indispensabile per via di circostanze eccezionali.

La Conferenza delle Parti può raccomandare a queste ultime, ove trattisi di Stati dell’area di ripartizione di una specie migratrice compresa nell’Allegato I, di adottare qualunque altro provvedimento che fosse giudicato utile alla specie stessa.

Le Parti informano senza indugio il Segretariato circa qualsiasi deroga accordata nel senso del paragrafo 5 del presente Articolo.

Art. IV Specie migratrici oggetto di Accordi: Allegato II

L’Allegato II elenca le specie migratrici il cui stato di conservazione è sfavorevole e che necessitano della stipulazione d’Accordi internazionali tesi alla loro conservazione e gestione, come pure quelle il cui stato di conservazione potrebbe migliorare notevolmente grazie alla cooperazione internazionale che s’instaurasse in virtù di un Accordo.

Se le circostanze lo giustifichino una specie migratrice può esser elencata simultaneamente negli Allegati I e II.

Le Parti contraenti che siano Stati dell’area di ripartizione delle specie migratrici elencate nell’Allegato II si adoperano per concludere Accordi ove questi possano giovare a tali specie; la priorità va data alle specie il cui stato di conservazione sia sfavorevole.

Le Parti contraenti sono invitate ad adottare provvedimenti volti alla stipulazione di Accordi riguardanti qualsiasi popolazione o qualsiasi parte geograficamente separata dalla popolazione di una data specie o dal taxon inferiore di animali selvatici una frazione dei quali valichi periodicamente uno o più confini di giurisdizione nazionale.

Copia di ogni Accordo stipulato conformemente alle disposizioni del presente Articolo verrà trasmessa al Segretariato.

Art. V Direttive in materia di Accordi

Ogni Accordo avrà per scopo quello di ripristinare una data specie in uno stato di conservazione favorevole, o di mantenervela. Ogni Accordo dovrebbe contemplare questi due aspetti, della conservazione e della gestione della specie migratrice in questione, che permettono di conseguire lo scopo anzidetto.

Ogni Accordo dovrebbe comprendere l’intera area di ripartizione della specie migratrice della quale trattisi, ed esser aperto all’adesione di tutti gli Stati dell’area di ripartizione di tale specie, siano essi, o no, Parti contraenti della presente Convenzione.

Un Accordo dovrebbe, ogni qual volta sia possibile, vertere su più specie migratrici.

Ogni Accordo dovrebbe:

  1. denominare con precisione la specie migratrice che n’è l’oggetto;
  2. descrivere l’area di ripartizione e l’itinerario migratorio di tale specie;
  3. prevedere che ogni Parte contraente designi l’autorità nazionale preposta all’applicazione dell’Accordo;
  4. istituire, se necessario, i meccanismi istituzionali opportuni, per agevolare l’applicazione dell’Accordo, sorvegliarne l’efficacia ed allestire rapporti destinati alla Conferenza delle Parti contraenti;
  5. prevedere procedure ai fini della composizione di controversie che potessero insorgere tra le Parti contraenti dell’Accordo;
  6. per qualunque specie migratrice dell’ordine dei Cetacei vietare, come minimo, qualsiasi prelievo che non sia consentito da altri accordi multilaterali, e prevedere che possano aderire all’Accordo Stati che non siano Stati dell’area di ripartizione della specie migratrice della quale trattasi.

Per quanto possibile ed opportuno ogni Accordo dovrebbe anche prevedere, segnatamente:

  1. esami periodici dello stato di conservazione della specie migratrice della quale trattasi, nonché l’individuazione dei fattori che possano nuocere a tale stato;
  2. piani coordinati di conservazione e di gestione;
  3. lavori di ricerca nel campo dell’ecologia e della dinamica demografica della specie migratrice in questione, con particolare attenzione al fenomeno migratorio;
  4. scambi d’informazioni sulla specie migratrice in questione; segnatamente scambio di risultati della ricerca scientifica, nonché scambio di statistiche pertinenti alla specie;
  5. conservazione ed eventualmente ripristino degli habitat che siano importanti ai fini del mantenimento di uno stato favorevole di conservazione e protezione di tali habitat da fattori di disturbo, compresi il controllo severo dell’introduzione di specie esotiche nocive alla specie migratrice in questione e il controllo delle specie già introdotte;
  6. mantenimento di una rete di habitat adeguati alla specie migratrice e distribuiti congruamente lungo la rotta migratoria;
  7. ove sia auspicabile, istituzione di nuovi habitat favorevoli alla specie migratrice, o anche reintroduzione della specie stessa in habitat favorevoli;
  8. nella misura massima possibile, eliminazione delle attività e degli ostacoli che impediscano o intralcino la migrazione o, in difetto, adozione di provvedimenti che compensino gli effetti delle attività stesse e degli ostacoli;
  9. prevenzione, riduzione, controllo dell’immissione, nell’habitat della specie migratrice in questione, di sostanze nocive alla specie;
  10. misure, basate su principi ecologici ben fondati, miranti ad esercitare un’azione di controllo e gestione dei prelievi effettuati sulla specie migratrice interessata;
  11. istituzione di procedure per interventi coordinati, intesi a reprimere i prelievi illeciti;
  12. scambio d’informazioni su minacce che pesino seriamente sulla specie migratrice in questione;
  13. procedure urgenti che permettano di rafforzare notevolmente e rapidamente i provvedimenti conservativi, qualora lo stato di conservazione della specie migratrice in questione risultasse seriamente leso;
  14. provvedimenti intesi ad informare il vasto pubblico circa contenuti e scopi dell’Accordo.

Art. VI Stati dell’area di ripartizione

Il Segretariato, valendosi delle informazioni fornitegli dalle Parti contraenti, tiene aggiornato un elenco degli Stati dell’area di ripartizione delle specie migratrici enumerate negli Allegati I e II.

Le Parti contraenti comunicano al Segretariato le specie migratrici elencate negli Allegati I e II e delle quali si considerano Stati dell’area di ripartizione; a tal fine forniscono inoltre informazioni sulle navi che battono la loro bandiera e che, fuori dei limiti della propria giurisdizione nazionale, effettuano il prelievo di specie migratrici, come pure, per quanto possibile, sui progetti futuri inerenti a tali prelievi.

Le Parti contraenti che sono Stati dell’area di ripartizione delle specie migratrici elencate nell’Allegato I o nell’Allegato II dovrebbero informare la Conferenza delle Parti, attraverso il Segretariato e almeno sei mesi prima di ciascuna sessione ordinaria della Conferenza, in merito alle misure da loro prese al fine di applicare le disposizioni della presente Convenzione nei confronti di dette specie.

Art. VII La Conferenza delle Parti

La Conferenza delle Parti è l’organo deliberante della presente Convenzione.

Il Segretariato convoca una sessione della Conferenza entro due anni al più tardi dall’entrata in vigore della presente Convenzione.

In seguito il Segretariato convoca riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti ad intervalli di 3 anni al massimo – sempre che la Conferenza non decida altrimenti –, nonché riunioni straordinarie in qualsiasi momento, a richiesta scritta di almeno un terzo delle Parti contraenti.

La Conferenza delle Parti fissa il regolamento finanziario della presente Convenzione e lo rivede regolarmente. In occasione di ciascuna sessione ordinaria la Conferenza delle Parti adotta il preventivo per l’esercizio susseguente. Ciascuna Parte contribuisce al preventivo secondo una chiave di ripartizione convenuta dalla Conferenza. Il regolamento finanziario, comprese le disposizioni inerenti al preventivo ed alla chiave di ripartizione dei contributi, nonché le sue modificazioni, sono adottati all’unanimità delle Parti presenti e votanti.

In ogni sessione la Conferenza delle Parti procede ad un esame dell’applicazione della presente Convenzione e può, segnatamente:

  1. passare in rassegna e valutare lo stato di conservazione delle specie migratrici;
  2. passare in rassegna i progressi compiuti quanto a conservazione delle specie migratrici, in particolare di quelle elencate negli Allegati I e II;
  3. adottare qualsiasi disposizione e fornire tutte le direttive necessarie al Consiglio scientifico e al Segretariato affinché possano svolgere le loro funzioni;
  4. ricevere ed esaminare qualsiasi rapporto presentato dal Consiglio scientifico, dal Segretariato, da qualsivoglia Parte contraente o da qualsivoglia organo permanente istituito nell’ambito di un Accordo;
  5. presentare raccomandazioni alle Parti contraenti nell’intento di migliorare lo stato di conservazione delle specie migratrici, ed esaminare i progressi conseguiti in sede d’applicazione degli Accordi;
  6. nei casi dove non sia stato concluso Accordo alcuno, raccomandare la convocazione di riunioni delle Parti contraenti che siano Stati dell’area di ripartizione di una specie migratrice o di un gruppo di specie migratrici al fine di discutere provvedimenti atti a migliorare lo stato di conservazione della specie in questione;
  7. presentare raccomandazioni alle Parti contraenti affinché provvedano a migliorare l’efficacia della presente Convenzione;
  8. decidere in merito ad ogni provvedimento suppletivo occorrente al conseguimento degli scopi della presente Convenzione.

In ogni sua riunione la Conferenza delle parti dovrebbe fissare data e luogo della riunione successiva.

Ogni riunione della Conferenza delle Parti contraenti elabora ed adotta un regolamento interno per la riunione stessa. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti, sempre che la presente Convenzione non statuisca altrimenti.

Le Nazioni Unite, i suoi istituti specializzati, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica ed ogni Stato che non sia Parte contraente della Convenzione, nonché gli organi designati delle Parti contraenti dei singoli Accordi, possono esser rappresentati da osservatori nelle riunioni della Conferenza.

Una volta ammessi, gli osservatori hanno diritto di partecipare alle riunioni, senza diritto di voto.

Qualsiasi ente od organismo tecnicamente qualificato nel campo della protezione, della conservazione e della gestione di specie migratrici, che rientri in una delle categorie qui appresso e che abbia informato il Segretariato del proprio desiderio di farsi rappresentare da osservatori alle riunioni delle Conferenza delle Parti vi sarà ammesso, salvo che almeno un terzo delle parti presenti vi si opponga:

  1. enti od organismi internazionali, governativi o non governativi, come pure enti ed organismi nazionali governativi;
  2. enti od organismi nazionali non governativi che siano stati riconosciuti a tal fine dallo Stato di sede.

Art. VIII Il Consiglio scientifico

Nella sua prima riunione la Conferenza delle Parti istituisce un Consiglio scientifico, incaricato di prestar consulenza in questioni di carattere scientifico.

Ciascuna Parte contraente può designare membro del Consiglio scientifico un esperto qualificato. Del Consiglio scientifico fanno inoltre parte esperti qualificati, scelti e nominati dalla Conferenza delle Parti; il loro numero, i criteri di scelta e la durata del mandato sono stabiliti dalla Conferenza delle Parti.

Il Consiglio scientifico si riunisce per invito del Segretariato, ogni qual volta la Conferenza delle Parti lo richieda.

Il Consiglio scientifico statuisce il proprio regolamento interno, con riserva dell’approvazione ad opera della Conferenza delle Parti.

La Conferenza delle Parti stabilisce le funzioni del Consiglio scientifico, tra le quali possano rientrare, segnatamente, quelle di:

  1. fornire pareri scientifici alla Conferenza delle Parti, al Segretariato e – con approvazione della Conferenza delle Parti – a qualsivoglia organo istituito nell’ambito della presente Convenzione od a tenore di un Accordo, nonché a qualsivoglia Parte contraente;
  2. raccomandare la ricerca e il coordinamento delle ricerche sulle specie migratrici, valutarne i risultati al fine di accertare lo stato di conservazione delle specie stesse e riferire alla Conferenza delle Parti circa tale stato e circa i provvedimenti atti a migliorarlo;
  3. fare raccomandazioni, alla Conferenza delle Parti, riguardo le specie migratrici da elencare negli Allegati 1 o Il ed indicare altresì l’area di ripartizione delle specie in parola;
  4. fare raccomandazioni, alla Conferenza delle Parti, riguardo provvedimenti particolari di conservazione e di gestione da inserire negli Accordi sulle specie migratrici;
  5. raccomandare alla Conferenza delle Parti provvedimenti atti a risolvere le questioni connesse con gli aspetti scientifici dell’applicazione della presente Convenzione, segnatamente quelli concernenti gli habitat delle specie migratrici.

Art. IX Il Segretariato

Per le necessità della presente Convenzione è istituito un Segretariato.

Il Segretariato è costituito a cura del direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente subito dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione. Nei limiti e secondo le modalità che riterrà più opportune, il direttore esecutivo potrà essere assistito da enti ed organismi intergovernativi o non governativi, internazionali o nazionali che siano tecnicamente qualificati nel campo della protezione, della conservazione e della gestione della fauna selvatica.

Se il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente non fosse più in grado di provvedere alla costituzione del Segretariato, la Conferenza delle Parti adotterà provvedimenti atti ad attuarlo altrimenti.

Il Segretariato ha i compiti seguenti:

  1. a) i) prendere le disposizioni necessarie allo svolgimento delle sessioni della Conferenza delle Parti e fornire i servizi necessari a tale svolgimento; ii)prendere le disposizioni necessarie allo svolgimento delle sessioni del Consiglio scientifico e fornire i servizi necessari a tale svolgimento;
  2. mantenere relazioni con le Parti, con gli organismi permanenti costituiti a tenore degli Accordi e con gli altri enti internazionali interessati alle specie migratrici, nonché agevolare le relazioni tra le Parti, come pure tra queste e gli organismi e gli enti stessi;
  3. ottenere da ogni fonte competente rapporti ed altre informazioni utili agli obiettivi ed all’attuazione della presente Convenzione e provvedere ad un’adeguata diffusione di tali informazioni;
  4. richiamare l’attenzione della Conferenza delle Parti su qualsiasi questione che rientri tra gli obiettivi della presente Convenzione;
  5. redigere per la Conferenza delle Parti rapporti sui lavori svolti dal Segretariato stesso e sull’attuazione della presente Convenzione;
  6. tenere aggiornato e pubblicare un elenco degli Stati dell’area di distribuzione di tutte le specie migratrici menzionate negli Allegati I e II;
  7. promuovere, sotto la direzione della Conferenza delle Parti, la conclusione di Accordi;
  8. tenere aggiornato e mettere a disposizione delle Parti un elenco degli Accordi e, se richiesto dalla Conferenza delle Parti, fornire qualunque informazione sugli Accordi medesimi;
  9. tenere aggiornato e pubblicare un elenco delle raccomandazioni fatte dalla Conferenza delle Parti ai sensi dell’articolo VII, paragrafo 5, lettere e), f) e g), nonché un elenco delle decisioni prese ai sensi della lettera h) dello stesso paragrafo;
  10. informare l’opinione pubblica in merito alla presente Convenzione ed ai suoi obiettivi;
  11. adempiere qualsiasi altro compito che gli fosse attribuito a tenore della presente Convenzione o dalla Conferenza delle Parti.

Art. X Emendamenti alla Convenzione

La presente Convenzione può esser emendata in qualsiasi riunione ordinaria o straordinaria della Conferenza delle Parti.

Qualsiasi Parte contraente può presentare proposte d’emendamento.

Il testo di ogni proposta di emendamento, con le relative motivazioni, è comunicato al Segretariato almeno centocinquanta giorni prima della riunione nella quale dovrà essere discusso e immediatamente trasmesso dal Segretariato a tutte le Parti contraenti. Qualunque osservazione delle Parti contraenti in merito all’emendamento va presentata al Segretariato almeno sessanta giorni prima dell’inizio della riunione. Allo scadere dell’ultimo giorno utile per la presentazione delle osservazioni, il Segretariato trasmetterà alle Parti contraenti tutte le osservazioni pervenutegli entro tale data.

Gli emendamenti sono adottati alla maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti.

Qualsiasi emendamento adottato entra in vigore, per tutte le Parti che l’hanno approvato, il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui i due terzi delle Parti avranno depositato presso il depositario lo strumento di approvazione. Per ogni Parte che avrà depositato uno strumento di approvazione dopo la data alla quale due terzi delle Parti avranno depositato un tale strumento, l’emendamento entra in vigore nei confronti di detta Parte il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di approvazione.

Art. XI Emendamenti agli Allegati

Gli Allegati I e II possono essere emendati in qualsiasi riunione ordinaria o straordinaria della Conferenza delle Parti.

Qualsiasi Parte contraente può presentare proposte d’emendamento.

Il testo di ciascuna proposta di emendamento, corredato delle motivazioni, basate sulle migliori prove scientifiche disponibili, è comunicato almeno centocinquanta giorni prima della riunione al Segretariato che, a sua volta, lo trasmette senza indugio a tutte le Parti contraenti. Qualunque osservazione da parte di queste ultime va presentata al Segretariato almeno sessanta giorni prima dell’inizio della riunione. Allo scadere dell’ultimo giorno utile per la presentazione delle osservazioni, il Segretariato trasmetterà alle Parti contraenti tutte le osservazioni pervenutegli entro tale data.

Gli emendamenti sono adottati alla maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti.

L’emendamento degli Allegati entra in vigore per tutte le Parti contraenti novanta giorni dopo la riunione della conferenza delle Parti in cui esso è stato adottato, ad eccezione delle Parti contraenti che abbiano espresso riserve ai sensi del paragrafo 6 del presente Articolo.

Durante i novanta giorni previsti dal paragrafo 5 del presente articolo, qualunque Parte contraente può formulare riserve in merito all’emendamento mediante notificazione scritta al depositario. La riserva in merito ad un emendamento può esser ritirata mediante notificazione scritta al depositario. Nei riguardi della Parte contraente in questione l’emendamento entrerà in vigore decorsi novanta giorni dall’avvenuta revoca della riserva.

Art. XII Ripercussioni su convenzioni internazionali e su altri atti normativi

La presente Convenzione non pregiudica in alcun modo la codificazione e l’ulteriore elaborazione del diritto del mare da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, convocata conformemente alla risoluzione 2750 C (XXV) dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, né le rivendicazioni o le tesi giuridiche che nel momento attuale o in futuro siano sostenute da qualunque Stato per quanto riguarda il diritto del mare e la natura e l’estensione della giurisdizione nazionale degli Stati costieri e di bandiera.

Le disposizioni della presente Convenzione lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi contratti da qualsiasi Parte contraente in forza di trattati, convenzioni o accordi preesistenti.

Le disposizioni della presente Convenzione fanno salvo il diritto delle Parti contraenti di adottare provvedimenti nazionali più rigorosi per quanto riguarda la conservazione delle specie migratrici menzionate negli Allegati I e II o di adottare provvedimenti nazionali sulla conservazione di specie non menzionate negli Allegati di cui sopra.

Art. XIII Composizione delle controverse

Qualsiasi controversia fra due o più Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione deve essere oggetto di negoziati tra le Parti in causa.

Ove non sia possibile risolvere la controversia nel modo indicato al precedente paragrafo 1, le Parti contraenti possono, di comune accordo, sottoporre la controversia ad arbitrato, in particolare a quello della Corte permanente di arbitrato dell’Aia. La decisione arbitrale sarà vincolante per le Parti in causa.

Art. XIV Riserve

Per le disposizioni della presente Convenzione non sono ammesse riserve generali. Riserve particolari possono essere avanzate conformemente alle disposizioni del presente Articolo e dell’Articolo XI.

Qualsiasi Stato o qualsiasi organizzazione d’integrazione economica regionale può presentare, all’atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, una specifica riserva in merito all’inclusione di una qualsiasi specie migratrice nell’Allegato I o nell’Allegato II o in entrambi e non verrà considerata Parte contraente per quanto concerne l’oggetto di tale riserva prima che siano decorsi novanta giorni dal momento in cui il Depositario avrà notificato alle Parti contraenti il ritiro della riserva stessa.

Art. XV Firma

La presente Convenzione può essere firmata a Bonn da tutti gli Stati e da qualunque organizzazione d’integrazione economica regionale sino al 22 giugno 1980.

Art. XVI Ratifica, accettazione, approvazione

La presente Convenzione è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il governo della Repubblica federale di Germania, che fungerà da Depositario.

Art. XVII Adesione

Dopo il 22 giugno 1980 la presente Convenzione sarà aperta all’adesione di ogni Stato non firmatario e di qualunque organizzazione d’integrazione economica regionale. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Depositario.

Art. XVIII Entrata in vigore

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui sarà depositato il quindicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Per ogni Stato od organizzazione d’integrazione economica regionale che ratifichi, accetti o approvi la presente Convenzione o vi aderisca dopo il deposito del quindicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione da parte di detto Stato o di detta organizzazione.

Art. XIX Denuncia

Ogni Parte contraente può denunciare in qualsiasi momento la presente Convenzione mediante notificazione scritta al Depositario. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Depositario.

Art. XX Depositario

L’originale della presente Convenzione, redatta in francese, inglese, russo, spagnolo e tedesco, ciascun testo facente ugualmente fede, sarà depositato presso il Depositario. Di ciascuna di queste versioni il Depositario trasmetterà copia certificata conforme a tutti gli Stati e a tutte le organizzazioni d’integrazione economica regionale che abbiano firmato la Convenzione o abbiano depositato i propri strumenti di adesione alla Convenzione stessa.

Il Depositario, previa consultazione dei Governi interessati, è incaricato di preparare la versione ufficiale della presente Convenzione in lingua araba e cinese.

Il Depositario informerà ogni Stato firmatario aderente, ogni organizzazione d’integrazione economica regionale firmataria o aderente, nonché il Segretariato, per quanto concerne le firme, il deposito di strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, l’entrata in vigore della presente Convenzione, gli eventuali emendamenti, le riserve specifiche e la notificazione di denunce.

Non appena la presente Convenzione entrerà in vigore, il Depositario ne trasmetterà copia certificata conforme al Segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Bonn il 23 giugno 1979.

(Seguono le firme)

Allegato I2

Specie migratrici minacciate

Nota esplicativa

1. Le specie migratrici elencate nel presente Allegato sono indicate:

  1. con il nome della specie o della sottospecie; oppure
  2. con l’insieme delle specie migratrici comprese in un taxon superiore o in una parte determinata di esso.

2. Altri riferimenti a taxon superiori alle specie sono dati soltanto a titolo d’informazione o a fini di classificazione.

3. Salvo indicazione contraria, i taxon inclusi nel presente allegato corrispondono a quelli descritti nel riferimento tassonomico e di nomenclatura pertinente adottato dalla Conferenza delle Parti come figura nell’Allegato della risoluzione 12.27. Un’eventuale divergenza fra il nome tassonomico utilizzato e il riferimento adottato pertinente è indicata nelle note a piè di pagina.

4. Un asterisco (*) posto dopo il nome di una specie significa che tale specie o una popolazione distinta di essa o un taxon superiore che la comprende sono incluse nell’Allegato II.

Mammalia

Proboscidae

Elephantidae

Elephas maximus indicus

Sirenia

Trichechidae

Trichechus manatus* (le popolazioni tra l’Honduras
e Panama)

Trichechus senegalensis*

Primates

Hominidae

Gorilla beringei3

Gorilla gorilla

Pan troglodytes*

Chiroptera

Molossidae

Tadarida brasiliensis

Carnivora

Felidae

Acinonyx jubatus(salvo le popolazioni in Botswana, Namibia e Zimbabwe)

Panthera onca*

Uncia uncia4

Ursidae

Ursus arctos isabellinus (popolazioni in Mongolia e Cina)

Phocidae

Monachus monachus*

Pusa caspica*

Mustelidae

Lontra felina5

Lontra provocax6

Perissodactyla

Equidae

Equus africanus7

Equus ferus przewalskii8

Equus grevyi

Artiodactyla

Camelidae

Camelus bactrianus

Vicugna vicugna* (salvo le popolazioni del Perù)

Cervidae

Hippocamelus bisulcus

Cervus elaphus barbarus

Cervus elaphus yarkandensis9* (popolazioni in Kazakstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan
e Afghanistan)

Bovidae

Eudorcas rufifrons

Gazella cuvieri

Gazella dorcas (soltanto le popolazioni dell’Africa nord‑occidentale)

Gazella leptoceros

Nanger dama10

Bos grunniens

Bos sauveli

Addax nasomaculatus

Oryx dammah*

Cetacea

Balaenidae

Balaena mysticetus

Eubalaena glacialis11 (Atlantico Nord)

Eubalaena japonica12 (Pacifico Nord)

Eubalaena australis13

Balaenopteridae

Balaenoptera borealis*

Balaenoptera physalus*

Balaenoptera musculus

Megaptera novaeangliae

Delphinidae

Delphinus delphis* (soltanto la popolazione del Mediterraneo)

Tursiops truncatus ponticus*

Orcaella brevirostris*

Sousa teuszii*

Physeteridae

Physeter macrocephalus*

Platanistidae

Platanista gangetica gangetica*

Pontoporiidae

Pontoporia blainvillei*

Ziphiidae

Ziphius cavirostris (soltanto la sottopopolazione del
Mediterraneo)

Aves

Anseriformes

Anatidae

Oxyura leucocephala*

Branta ruficollis*

Anser cygnoid14*

Anser erythropus*

Polysticta stelleri*

Chloephaga rubidiceps*

Marmaronetta angustirostris*

Aythya baeri*

Aythya nyroca*

Sibirionetta formosa15*

Phoenicopteriformes

Phoenicopteridae

Phoenicoparrus andinus16*

Phoenicoparrus jamesi17*

Gruiformes

Rallidae

Sarothrura ayresi*

Gruidae

Leucogeranus leucogeranus18*

Antigone vipio19*

Grus japonensis*

Grus monacha*

Grus nigricollis*

Otidiformes

Otididae

Tetrax tetrax*

Otis tarda*

Chlamydotis undulata (soltanto le popolazioni dell’Africa nord-occidentale)

Ardeotis nigriceps

Houbaropsis bengalensis bengalensis

Sphenisciformes

Spheniscidae

Spheniscus humboldti

Procellariiformes

Diomedeidae

Diomedea antipodensis*

Diomedea amsterdamensis

Phoebastria albatrus20

Procellariidae

Pterodroma atrata

Pterodroma sandwichensis21

Pterodroma phaeopygia

Pterodroma cahow

Ardenna creatopus22

Puffinus mauretanicus

Pelecanoides garnotii

Ciconiiformes

Ciconiidae

Ciconia boyciana

Pelecaniformes

Threskiornithidae

Platalea minor

Geronticus eremita*

Ardeidae

Gorsachius goisagi

Ardeola idae*

Egretta eulophotes

Pelecanidae

Pelecanus crispus*

Pelecanus onocrotalus* (soltanto le popolazioni del
Paleartico)

Suliformes

Fregatidae

Fregata andrewsi

Charadriiformes

Charadriidae

Vanellus gregarius23*

Scolopacidae

Numenius tahitiensis*

Numenius borealis*

Numenius tenuirostris*

Numenius madagascariensis*

Calidris tenuirostris*

Calidris canutus rufa*

Calidris pygmaea24*

Calidris subruficollis25*

Calidris pusilla*

Tringa guttifer*

Laridae

Saundersilarus saundersi26

Larus relictus

Larus leucophthalmus*

Larus audouinii*

Larus atlanticus

Sternula lorata27

Thalasseus bernsteini28

Alcidae

Synthliboramphus wumizusume

Accipitriformes

Accipitridae

Neophron percnopterus*

Sarcogyps calvus*

Trigonoceps occipitalis*

Necrosyrtes monachus*

Gyps bengalensis*

Gyps africanus*

Gyps indicus*

Gyps tenuirostris*

Gyps coprotheres*

Gyps rueppelli*

Torgos tracheliotos*

Clanga clanga29*

Aquila nipalensis*

Aquila adalberti30*

Aquila heliaca*

Haliaeetus leucoryphus*

Haliaeetus albicilla*

Haliaeetus pelagicus*

Coraciiformes

Coraciidae

Coracias garrulus*

Falconiformes

Falconidae

Falco naumanni*

Falco vespertinus*

Falco cherrug* (salvo le popolazioni della Mongolia)

Psittaciformes

Psittacidae

Brotogeris pyrrhoptera31

Passeriformes

Tyrannidae

Alectrurus tricolor*

Alectrurus risora*

Acrocephalidae

Acrocephalus sorghophilus*

Acrocephalus paludicola*

Acrocephalus griseldis*

Hirundinidae

Hirundo atrocaerulea*

Turdidae

Geokichla guttata32*

Fringillidae

Serinus syriacus

Emberizidae

Emberiza aureola

Icteridae

Xanthopsar flavus33*

Parulidae

Setophaga kirtlandii34

Setophaga cerulea35

Thraupidae

Sporophila hypochroma*

Sporophila cinnamomea*

Sporophila palustris36*

Reptilia

Testudinata

Cheloniidae

Chelonia mydas*

Caretta caretta*

Eretmochelys imbricata*

Lepidochelys kempii*

Lepidochelys olivacea*

Dermochelyidae

Dermochelys coriacea*

Pelomedusidae

Podocnemis expansa* (soltanto le popolazioni dell’alta Amazzonia)

Crocodylia

Gavialidae

Gavialis gangeticus

Pisces

Elasmobranchii

Orectolobiformes

Rhinocodontidae

Rhincodon typus*

Lamniformes

Lamnidae

Carcharodon carcharias*

Cetorhinidae

Cetorhinus maximus*

Carcharhiniformes

Cetorhinus maximus*

Carcharhinidae

Carcharhinus longimanus

Squatiniformes

Squatinidae

Squatina squatina*

Rhinopristiformes

Rhinobatidae

Rhinobatos rhinobatos* (popolazione del Mediterraneo)

Pristidae

Anoxapristis cuspidata*

Pristis clavata*

Pristis pectinata*

Pristis zijsron*

Pristis pristis37*

Myliobatiformes

Mobulidae

Manta alfredi*

Manta birostris*

Mobula mobular38*

Mobula japanica39*

Mobula thurstoni*

Mobula tarapacana*

Mobula eregoodootenkee*

Mobula kuhlii*

Mobula hypostoma*

Mobula rochebrunei*

Mobula munkiana*

Actinopterygii

Acipenseriformes

Acipenseridae

Acipenser sturio*

Siluriformes

Schilbeidae

Pangasianodon gigas

Allegato II40

Specie migratrici oggetto di Accordi

Nota esplicativa

1. Le specie migratrici elencate nel presente Allegato sono indicate:

  1. con il nome della specie o della sottospecie; oppure
  2. con l’insieme delle specie migratrici comprese in un taxon superiore o in una parte determinata di esso.

Salvo indicazione contraria, nel caso di riferimento ad un taxon superiore alla specie s’intende che tutte le specie migratrici appartenenti a tale taxon potrebbero trarre notevoli vantaggi dalla conclusione di Accordi.

2. L’abbreviazione «spp.» dopo il nome di una famiglia o di un genere sta ad indicare tutte le specie migratrici appartenenti alla famiglia o al genere di cui trattasi.

3. Altri riferimenti a taxon superiori alle specie vengono dati soltanto a titolo d’informazione o a fini di classificazione.

4. Salvo indicazione contraria, i taxon inclusi nel presente allegato corrispondono a quelli descritti nel referimento tassonomico e di nomenclatura pertinente adottato dalla Conferenza delle Parti come figura nell’Allegato della risoluzione 12.27. Un’eventuale divergenza fra il nome tassonomico utilizzato e il riferimento adottato pertinente è indicata nelle note a piè di pagina.

5. Un asterisco (*) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che tale specie o una distinta popolazione di essa ovvero una o più specie comprese nel taxon superiore sono incluse nell’Allegato I.

Mammalia

Proboscidea

Elephantidae

Loxodonta africana

Loxodonta cyclotis41

Sirenia

Dugongidae

Dugong dugon

Trichechidae

Trichechus inunguis

Trichechus manatus* (popolazioni tra l’Honduras e Panama)

Trichechus senegalensis*

Primates

Hominidae

Pan troglodytes*

Chiroptera

Pteropodidae

Eidolon helvum (soltanto le popolazioni africane)

Rhinolophidae

R. spp. (soltanto le popolazioni europee)

Molossidae

Otomops madagascariensis42

Otomops martiensseni (soltanto le popolazioni africane)

Tadarida insignis43

Tadarida latouchei44

Tadarida teniotis

Vespertilionidae

V. spp. (soltanto le popolazioni europee)

Lasiurus blossevillii

Lasiurus borealis

Lasiurus cinereus

Lasiurus ega

Miniopterus majori45

Miniopterus natalensis46 (soltanto le popolazioni africane)

Miniopterus schreibersii (soltanto le popolazioni africane ed europee)

Carnivora

Felidae

Panthera leo

Panthera onca*

Panthera pardus

Canidae

Lycaon pictus

Ursidae

Ursus maritimus

Otariidae

Arctocephalus australis

Otaria flavescens

Phocidae

Halichoerus grypus (soltanto le popolazioni del Baltico)

Monachus monachus*

Phoca vitulina (soltanto le popolazioni del Baltico e del mare di Wadden)

Pusa caspica*

Perissodactyla

Equidae

Equus hemionus47

Equus kiang48

Artiodactyla

Camelidae

Vicugna vicugna*

Cervidae

Cervus elaphus yarkandensis49* (popolazioni in Kazakstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan
e Afghanistan)

Giraffidae

Giraffa camelopardalis

Bovidae

Gazella erlangeri50

Gazella gazella (soltanto le popolazioni asiatiche)

Gazella subgutturosa

Procapra gutturosa

Saiga borealis51

Saiga tatarica52

Ammotragus lervia

Ovis ammon

Ovis vignei53

Oryx dammah*

Kobus kob leucotis

Cetacea

Balaenopteridae

Balaenoptera bonaerensis

Balaenoptera edeni

Balaenoptera borealis*

Balaenoptera omurai54

Balaenoptera physalus*

Neobalaenidae

Caperea marginata

Delphinidae

Sousa chinensis

Sousa teuszii*

Sotalia fluviatilis

Sotalia guianensis55

Lagenorhynchus albirostris (soltanto le popolazioni del mare del Nord e del Baltico)

Lagenorhynchus acutus (soltanto le popolazioni del mare del Nord e del Baltico)

Lagenorhynchus obscurus

Lagenorhynchus australis

Grampus griseus (soltanto le popolazioni del mare del Nord, del Baltico e del Mediterraneo)

Tursiops aduncus (popolazioni del mare degli Arafura / di Timor)

Tursiops truncatus* (popolazioni del mare del Nord, del Baltico, del Mediterraneo e del mar Nero)

Stenella attenuata (popolazioni delle regioni tropicali del Pacifico orientale e dell’Asia sud-orientale)

Stenella longirostris (popolazioni delle regioni tropicali del Pacifico orientale e dell’Asia sud-orientale)

Stenella coeruleoalba (popolazioni delle regioni tropicali del Pacifico orientale e del Mediterraneo)

Stenella clymene (popolazione dell’Africa occidentale)

Delphinus delphis* (popolazioni del mare del Nord e del Baltico, del Mediterraneo, del mar Nero e delle regioni tropicali del Pacifico orientale)

Lagenodelphis hosei (popolazioni dell’Asia sud-orientale)

Orcaella brevirostris*

Orcaella heinsohni56

Cephalorhynchus commersonii (popolazione dell’America del Sud)

Cephalorhynchus eutropia

Cephalorhynchus heavisidii

Orcinus orca

Globicephala melas (soltanto le popolazioni del mare del Nord e del Baltico)57

Monodontidae

Delphinapterus leucas

Monodon monoceros

Phocoenidae

Phocoena phocoena (popolazioni del mare del Nord e del Baltico, della zona occidentale dell’Atlantico del Nord, del mar Nero e della parte occidentale dell’Africa settentrionale)

Phocoena spinipinnis

Phocoena dioptrica

Neophocaena phocaenoides

Neophocaena asiaeorientalis58

Phocoenoides dalli

Physeteridae

Physeter macrocephalus*

Platanistidae

Platanista gangetica gangetica59*

Iniidae

Inia geoffrensis

Pontoporiidae

Pontoporia blainvillei*

Ziphiidae

Berardius bairdii

Hyperoodon ampullatus

Aves

Galliformes

Phasianidae

Coturnix coturnix coturnix

Anseriformes

Anseranatidae

A. spp.60*

Anatidae

A. spp.*

Podicipediformes

Podicipedidae

Podiceps grisegena grisegena

Podiceps auritus (popolazioni del Paleartico occidentale)

Phoenicopteriformes

Phoenicopteridae

Ph. spp.*

Columbiformes

Columbidae

Streptopelia turtur turtur

Gruiformes

Rallidae

Sarothrura boehmi

Sarothrura ayresi*

Crex crex

Porzana porzana (popolazioni che si riproducono nel
Paleartico occidentale)

Zapornia parva61 (popolazione dell’Eurasia/Africa
occidentale)

Zapornia pusilla intermedia62

Amauronis marginalis63

Fulica atra atra (popolazioni del Mediterraneo
e del mar Nero)

Gruidae

Leucogeranus leucogeranus64*

Antigone spp.65*

Bugeranus carunculatus66

Anthropoides spp.67

Grus spp.*

Otidiformes

Otididae

Tetrax tetrax*

Otis tarda*

Chlamydotis macqueenii68

Gaviiformes

Gavidae

Gavia stellata (popolazioni del Paleartico occidentale)

Gavia arctica arctica69

Gavia immer70 (popolazione dell’Europa nord-occidentale)

Gavia adamsii (popolazione del Paleartico occidentale)

Sphenisciformes

Spheniscidae

Spheniscus demersus

Procellariiformes

Diomedeidae

Diomedea sanfordi71

Diomedea epomophora

Diomedea exulans

Diomedea antipodensis72

Diomedea dabbenena73

Phoebetria fusca

Phoebetria palpebrata

Phoebastria irrorata74

Phoebastria nigripes75

Phoebastria immutabilis76

Thalassarche chlororhynchos77

Thalassarche carteri78

Thalassarche chrysostoma79

Thalassarche melanophris80

Thalassarche impavida81

Thalassarche bulleri82

Thalassarche cauta83

Thalassarche steadi84

Thalassarche eremita85

Thalassarche salvini86

Procellariidae

Macronectes halli

Macronectes giganteus

Procellaria cinerea

Procellaria aequinoctialis

Procellaria conspicillata87

Procellaria westlandica

Procellaria parkinsoni

Ciconiiformes

Ciconiidae

Mycteria ibis

Ciconia nigra

Ciconia microscelis88

Ciconia ciconia

Pelecaniformes

Threskiornithidae

Platalea alba (salvo la popolazione del Madagascar)

Platalea leucorodia

Threskiornis aethiopicus89 (popolazioni dell’Africa
Sub-Sahariana e dell’Asia sud-occidentale [Iran/Iraq])

Geronticus eremita*

Plegadis falcinellus

Ardeidae

Botaurus stellaris stellaris (popolazioni del Paleartico
occidentale)

Ixobrychus minutus minutus (popolazioni del Paleartico
occidentale)

Ixobrychus sturmii

Ardeola idae*

Ardeola rufiventris

Ardea purpurea purpurea (popolazioni che si riproducono nel Paleartico occidentale)

Ardea alba alba90 (popolazioni del Paleartico occidentale)

Egretta vinaceigula

Pelecanidae

Pelecanus crispus*

Pelecanus onocrotalus* (popolazioni del Paleartico
occidentale)

Suliformes

Phalacrocoracidae

Microcarbo pygmaeus91

Phalacrocorax nigrogularis

Charadriiformes

Burhinidae

Burhinus oedicnemus

Haematopodidae

H. spp.92

Ibidorshynchidae

I. spp.93

Recurvirostridae

R. spp.

Charadriidae

C. spp.*

Scolopacidae

S. spp.94*

Pluvianellidae

P. spp.95

Dromadidae

Dromas ardeola

Glareolidae

Glareola pratincola

Glareola nordmanni

Glareola nuchalis

Laridae

Anous minutus worcesteri

Rynchops flavirostris

Larus genei

Larus ichthyaetus (popolazione dell’Eurasia occidentale
e dell’Africa)

Larus melanocephalus

Larus hemprichii

Larus leucophthalmus*

Larus audouinii*

Larus armenicus

Sternula albifrons96

Sternula saundersi97

Sternula balaenarum98

Gelochelidon nilotica nilotica99 (popolazione dell’Eurasia occidentale e dell’Africa)

Hydroprogne caspia100 (popolazione dell’Eurasia occidentale
e dell’Africa)

Chlidonias leucopterus (popolazione dell’Eurasia occidentale e dell’Africa)

Chlidonias niger niger

Sterna dougallii (popolazioni dell’Atlantico)

Sterna hirundo hirundo (popolazioni che si riproducono nel Paleartico occidentale)

Sterna repressa

Sterna paradisaea (popolazioni dell’Atlantico)

Thalasseus bengalensis101 (popolazioni dell’Afica e dell’Asia sud-occidentale)

Thalasseus sandvicensis sandvicensis102

Thalasseus maximus albididorsalis103

Thalasseus bergii104 (popolazioni dell’Africa e dell’Asia sud‑occidentale)

Cathartiformes

Cathartidae

C. spp.

Accipitriformes

Pandionidae

Pandion haliaetus

Accipitridae

A. spp.*

Coraciiformes

Meropidae

Merops apiaster

Coraciidae

Coracias garrulus*

Falconiformes

Falconidae

F. spp.*

Psittaciformes

Psittacidae

Amazona tucumana

Passeriformes

Tyrannidae

Polystictus pectoralis pectoralis

Pseudocolopteryx dinelliana

Alectrurus tricolor*

Alectrurus risora*

Maluridae

M. spp.105

Dasyornithidae

D. spp.105

Meliphagidae

M. spp.105

Acanthizidae

A. spp.105

Orthonychidae

O. spp.105

Pomatostomidae

P. spp.105

Mohouidae

M. spp.105

Eulacestomidae

E. spp.105

Oriolidae

O. spp.105

Oreoicidae

O. spp.105

Cinclosomatidae

C. spp.105

Falcunculidae

F. spp.105

Pachycephalidae

P. spp.105

Psophodidae

P. spp.105

Vireonidae

V. spp.105

Rhagologidae

R. spp.105

Artamidae

A. spp.105

Machaerirhynchidae

M. spp.105

Vangidae

V. spp.105

Platysteiridae

P. spp.105

Rhipiduridae

R. spp.105

Ifritidae

I. spp.105

Monarchidae

M. spp.105

Laniidae

Lanius minor (popolazione europea)

Lanius excubitor excubitor

Melampittidae

M. spp.105

Picathartidae

P. spp.105

Eupetidae

E. spp.105

Chaetopidae

C. spp.105

Petroicidae

P. spp.105

Hyliotidae

H. spp.105

Stenostiridae

S. spp.105

Panuridae

P. spp.105

Macrosphenidae

M. spp.105

Cisticolidae

C. spp.105

Acrocephalidae

A. spp.105

Pnoepygidae

P. spp.105

Locustellidae

L. spp.105

Hirundinidae

Hirundo atrocaerulea*

Bernieridae

B. spp.105

Phylloscopidae

P. spp.105

Scotocercidae

S. spp.105

Aegithalidae

D. spp.105

Sylviidae

S. spp.105

Zosteropidae

Z. spp.105

Timaliidae

T. spp.105

Pellorneidae

P. spp.105

Leiotrichidae

L. spp.105

Polioptilidae

P. spp.105

Turdidae

T. spp.105

Muscicapidae

M. spp.105

Regulidae

R. spp.1052

Hylocitreidae

H. spp.105

Motacillidae

M. spp.105

Emberizidae

Emberiza sulphurata

Icteridae

Xanthopsar flavus106*

Dolichonyx oryzivorus

Parulidae

Cardellina canadensis

Thraupidae

Sporophila ruficollis

Sporophila hypochroma*

Sporophila cinnamomea*

Sporophila palustris107

Reptilia

Testudinata

Cheloniidae

C. spp.*

Dermochelyidae

D. spp.*

Pelomedusidae

Podocnemis expansa*

Crocodylia

Crocodylidae

Crocodylus porosus

Pisces

Elasmobranchii

Orectolobiformes

Rhincodontidae

Rhincodon typus*

Lamniformes

Lamnidae

Carcharodon carcharias*

Isurus oxyrinchus

Isurus paucus

Lamna nasus

Cetorhinidae

Cetorhinus maximus*

Alopiidae

Alopias pelagicus

Alopias superciliosus

Alopias vulpinus

Carcharhiniformes

Triakidae

Carcharhinidae

Galeorhinus galeus

Carcharhinus falciformis

Carcharhinus oscurus

Prionace glauca

Sphyrnidae

Sphyrna lewini

Sphyrna mokarran

Sphyma zygaena

Squaliformes

Squalidae

Squalus acanthias (popolazioni dell’emisfero nord)

Squatiniformes

Squatinidae

Squatina squatina*

Rhinopristiformes

Rhinobatidae

Rhinobatos rhinobatos*

Rhinidae

Rhynchobatus australiae

Pristidae

Anoxypristis cuspidata*

Pristis clavata*

Pristis pectinata*

Pristis zijsron*

Pristis pristis108*

Myliobatiformes

Mobulidae

Manta alfredi*

Manta birostris*

Mobula mobular109*

Mobula japanica110*

Mobula thurstoni*

Mobula tarapacana*

Mobula eregoodootenkee*

Mobula kuhlii*

Mobula hypostoma*

Mobula rochebrunei*

Mobula munkiana*

Actinopterygii

Acipenseriformes

Acipenseridae

Huso huso

Huso dauricus

Acipenser baerii baicalensis

Acipenser fulvescens

Acipenser gueldenstaedtii

Acipenser medirostris

Acipenser mikadoi

Acipenser naccarii

Acipenser nudiventris

Acipenser persicus

Acipenser ruthenus (popolazione del Danubio)

Acipenser schrenckii

Acipenser sinensis

Acipenser stellatus

Acipenser sturio*

Pseudoscaphirhynchus kaufmanni

Pseudoscaphirhynchus hermanni

Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi

Psephurus gladius

Anguilliformes

Anguillidae

Anguilla anguilla

Insecta

Lepidoptera

Danaidae

Danaus plexippus

0.451.46

Campo d’applicazione il 19 ottobre 2023111

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

19 maggio

2015 A

1° agosto

2015

Albania

21 giugno

2001 A

1° settembre

2001

Algeria

14 settembre

2005 A

1° dicembre

2005

Angola

20 settembre

2006 A

1° dicembre

2006

Antigua e Barbuda

4 luglio

2007 A

1° ottobre

2007

Arabia Saudita

17 dicembre

1990 A

1° marzo

1991

Argentina*

10 ottobre

1991 A

1° gennaio

1992

Armenia

29 dicembre

2010 A

1° marzo

2011

Australia*

26 giugno

1991 A

1° settembre

1991

Austria

21 aprile

2005 A

1° luglio

2005

Bahrein

6 dicembre

2021 A

1° marzo

2022

Bangladesh

29 settembre

2005 A

1° dicembre

2005

Belgio

11 luglio

1990 A

1° ottobre

1990

Benin

14 gennaio

1986 A

1° aprile

1986

Bielorussia

3 giugno

2003

1° settembre

2003

Bolivia*

16 dicembre

2002 A

1° marzo

2003

Bosnia ed Erzegovina

8 settembre

2017 A

1° dicembre

2017

Brasile

2 luglio

2015 A

1° ottobre

2015

Bulgaria

30 agosto

1999 A

1° novembre

1999

Burkina Faso

9 ottobre

1989 A

1° gennaio

1990

Burundi

18 aprile

2011 A

1° luglio

2011

Camerun

7 settembre

1981

1° novembre

1983

Capo Verde

18 gennaio

206 A

1° aprile

2006

Ciad

18 giugno

1997

1° settembre

1997

Cile

15 settembre

1981 A

1° novembre

1983

Cina

Hong Kong

1° aprile

1997

1° luglio

1997

Cipro

2 agosto

2001 A

1° novembre

2001

Congo (Brazzaville)

1° ottobre

1999 A

1° gennaio

2000

Congo (Kinshasa)

22 giugno

1990 A

1° settembre

1990

Costa Rica

25 maggio

2007 A

1° agosto

2007

Croazia

3 luglio

2000 A

1° ottobre

2000

Cuba

6 novembre

2007 A

1° febbraio

2008

Costa d’Avorio

23 aprile

2003

1° luglio

2003

Danimarca* a

5 agosto

1982

1° novembre

1983

Isole Færøer

7 aprile

1989

7 aprile

1989

Ecuador

21 novembre

2003 A

1° febbraio

2004

Egitto

11 febbraio

1982

1° novembre

1983

Emirati Arabi Uniti

1° febbraio

2016 A

1° maggio

2016

Eritrea

24 novembre

2004 A

1° febbraio

2005

Estonia

9 luglio

2008 A

1° ottobre

2008

Eswatini

22 ottobre

2012 A

1° gennaio

2013

Etiopia

23 ottobre

2009 A

1° gennaio

2010

Figi

23 gennaio

2013 A

1° aprile

2013

Filippine

15 novembre

1993

1° febbraio

1994

Finlandia

3 ottobre

1988 A

1° gennaio

1989

Francia*

23 aprile

1990

1° luglio

1990

Gabon

23 maggio

2008 A

1° agosto

2008

Gambia

25 gennaio

2001 A

1° agosto

2001

Georgia

6 marzo

2000 A

1° giugno

2000

Germania

31 luglio

1984

1° ottobre

1984

Ghana

19 gennaio

1988 A

1° aprile

1988

Gibuti

1° agosto

2004 A

1° novembre

2004

Giordania

21 dicembre

2000 A

1° marzo

2001

Grecia

29 luglio

1999

1° ottobre

1999

Guinea equatoriale

19 maggio

2010

1° agosto

2010

Guinea

21 maggio

1993 A

1° agosto

1993

Guinea-Bissau

19 giugno

1995 A

1° settembre

1995

Honduras

9 gennaio

2007 A

1° aprile

2007

India

4 maggio

1982

1° novembre

1983

Iran

13 novembre

2007 A

1° febbraio

2008

Iraq

11 maggio

2016 A

1° agosto

2016

Irlanda

5 agosto

1983

1° novembre

1983

Israele

17 maggio

1983 A

1° novembre

1983

Italia

26 agosto

1983

1° novembre

1983

Kazakistan

1° febbraio

2006 A

1° maggio

2006

Kenya

26 febbraio

1999 A

1° maggio

1999

Kirghizistan

20 febbraio

2014 A

1° maggio

2014

Lettonia

26 aprile

1999 A

1° luglio

1999

Libano

11 marzo

2019 A

1° giugno

2019

Liberia

28 settembre

2004 A

1° dicembre

2004

Libia

25 giugno

2002 A

1° settembre

2002

Liechtenstein

18 agosto

1997 A

1° novembre

1997

Lituania

20 novembre

2001 A

1° febbraio

2002

Lussemburgo

30 novembre

1982

1° novembre

1983

Macedonia del Nord

26 agosto

1999 A

1° novembre

1999

Madagascar

13 ottobre

2006

1° gennaio

2007

Malawi

24 giugno

2019 A

1° settembre

2019

Maldive

7 agosto

2019 A

1° novembre

2019

Mali

20 luglio

1987 A

1° ottobre

1987

Malta

1° marzo

2001 A

1° giugno

2001

Marocco*

12 agosto

1993

1° novembre

1993

Mauritania

7 aprile

1998

1° luglio

1998

Maurizio*

22 marzo

2004 A

1° giugno

2004

Moldova

8 gennaio

2001 A

1° aprile

2001

Monaco

1° marzo

1993 A

1° giugno

1993

Mongolia

24 agosto

1999 A

1° novembre

1999

Montenegro

9 dicembre

2008 A

1° marzo

2009

Mozambico

18 maggio

2009 A

1° agosto

2009

Niger

3 luglio

1980

1° novembre

1983

Nigeria

15 ottobre

1986 A

1° gennaio

1987

Norvegia*

30 maggio

1985

1° agosto

1985

Nuova Zelanda

7 luglio

2000 A

1° ottobre

2000

Isole Cook

8 maggio

2006 A

1° agosto

2006

Paesi Bassi*

5 giugno

1981

1° novembre

1983

Aruba

5 giugno

1981

1° gennaio

1986

Curaçao

10 ottobre

2010

10 ottobre

2010

Parte caraibica
(Bonaire, Sint Eustatius e Saba)

10 ottobre

2010

10 ottobre

2010

Sint Maarten

10 ottobre

2010

10 ottobre

2010

Pakistan

22 settembre

1987 A

1° dicembre

1987

Palau

20 novembre

2007 A

1° febbraio

2008

Panama

20 febbraio

1989 A

1° maggio

1989

Paraguay

23 ottobre

1998

1° gennaio

1999

Perù

20 marzo

1997 A

1° giugno

1997

Polonia

1° febbraio

1996 A

1° maggio

1996

Portogallo

21 gennaio

1981

1° novembre

1983

Regno Unito*

23 luglio

1985

1° ottobre

1985

Akrotiri e Dhekelia

23 luglio

1985

1° ottobre

1985

Bermuda

23 luglio

1985

1° ottobre

1985

Gibilterra

23 luglio

1985

1° ottobre

1985

Guernesey

23 luglio

1985

1° ottobre

1985

Isola di Man

20 agosto

1992

1° novembre

1992

Isole Caimane

23 luglio

1985

1° ottobre

1985

Isole Falkland e dipendenze (Georgia del Sud e Isole
Sandwich del Sud)

23 luglio

1985

1° ottobre

1985

Isole Turche e Caicos

23 luglio

1985

1° ottobre

1985

Isole Vergini britanniche

23 luglio

1985

1° ottobre

1985

Jersey

23 luglio

1985

1° ottobre

1985

Montserrat

23 luglio

1985

1° ottobre

1985

Sant’Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan da Cunha)

23 luglio

1985

1° ottobre

1985

Territorio britannico dell’Oceano Indiano

23 luglio

1985

1° ottobre

1985

gruppo Isole Pitcairn (Ducie,
Oeno, Henderson e Pitcairn)

23 luglio

1985

1° ottobre

1985

Rep. Centrafricana

14 settembre

2018

1° dicembre

2018

Repubblica Ceca

8 febbraio

1994 A

1° maggio

1994

Repubblica Dominicana

23 agosto

2017 A

1° novembre

2017

Romania

14 aprile

1998 A

1° luglio

1998

Ruanda

7 marzo

2005 A

1° giugno

2005

Samoa

31 agosto

2005 A

1° novembre

2005

Seycelles

26 maggio

2005 A

1° agosto

2005

Senegal

18 marzo

1988 A

1° giugno

1988

Serbia

11 dicembre

2007 A

1° marzo

2008

Siria*

31 marzo

2003

1° giugno

2003

Slovacchia

14 dicembre

1994 A

1° marzo

1995

Slovenia

20 novembre

1998 A

1° febbraio

1999

Somalia

11 novembre

1985

1° febbraio

1986

Spagna

12 febbraio

1985

1° maggio

1985

Sri Lanka

6 giugno

1990

1° settembre

1990

Sudafrica

27 settembre

1991 A

1° dicembre

1991

Svezia

9 giugno

1983

1° novembre

1983

Svizzera

7 aprile

1995 A

1° luglio

1995

São Tomé e Príncipe

24 settembre

2001 A

1° dicembre

2001

Tagikistan

20 novembre

200 A

1° febbraio

2001

Tanzania

23 aprile

1999 A

1° luglio

1999

Togo

9 novembre

1995

1° febbraio

1996

Trinidad e Tobago

28 settembre

2018 A

1° dicembre

2018

Tunisia

27 maggio

1987 A

1° agosto

1987

Turkmenistan

20 ottobre

2020 A

1° gennaio

2021

Ucraina

2 agosto

1999 A

1° novembre

1999

Uganda

16 maggio

2000

1° agosto

2000

Ungheria

12 luglio

1983 A

1° novembre

1983

Unione europea (UE)*

1° agosto

1983 S

1° novembre

1983

Uruguay

1° febbraio

1990 A

1° maggio

1990

Uzbekistan

12 giugno

1998 A

1° settembre

1998

Yemen

30 settembre

2006 A

1° dicembre

2006

Zimbabwe

1° marzo

2012 A

1° giugno

2012

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in tedesco e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Depositario (Governo della Repubblica Federale di Germania): www.auswaertiges-amt.de> Aussen- und Europapolitik > Regelbasierte internationale Ordnung > Völkerrecht / Internationales Recht oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  3. La Conv. non si applica alla Groenlandia.