L’articolo 30 della Convenzione è emendato come segue: « 1 Le Parti procedono, entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione e in seguito ogni cinque anni, o più spesso se la maggioranza delle Parti lo richiede, a consultazioni multilaterali in seno al Consiglio d’Europa al fine di esaminare l’applicazione della presente Convenzione nonché l’opportunità di una sua revisione o di un’estensione di alcune sue disposizioni.
Queste consultazioni si svolgono nel corso di riunioni convocate dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Le Parti comunicano al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, almeno due mesi prima della riunione, il nome del loro rappresentante.
Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, le Parti stabiliscono il regolamento interno delle consultazioni.»