Direttive per il ricovero e la cura degli animali
(art. 5 della Convenzione)
Introduzione
1. Gli Stati membri del Consiglio d’Europa hanno deciso di prefiggersi la protezione degli animali vivi impiegati a fini sperimentali e ad altri fini scientifici, per vigilare affinché i danni durevoli, i dolori, le sofferenze o l’angoscia derivanti dagli esperimenti subiti siano limitati al minimo possibile.
2. È vero che si svolgono anche esperimenti sul terreno con animali allo stato brado ed autosufficienti, ma solamente in casi molto rari. La maggioranza degli animali impiegati deve, per ragioni pratiche, essere soggetta ad un certo controllo fisico, in installazioni che vanno dal recinto esterno alle gabbie per piccoli animali tipiche degli stabulari. In questo contesto sono in conflitto numerosi interessi. Da un lato c’è l’animale, i cui bisogni di movimento, di relazioni sociali ed altre manifestazioni di vita devono essere limitati, dall’altro lo sperimentatore ed i suoi assistenti che esigono un controllo completo dell’animale e del suo ambiente. In questo conflitto, gli interessi degli animali vengono talvolta in secondo piano.
3. Per questa ragione, l’articolo 5 della Convenzione Europea sulla protezione degli animali vertebrati usati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici prevede che: «Ogni animale impiegato o destinato ad essere impiegato in un esperimento beneficia di un alloggio e di un ambiente, di un certa libertà di movimento, di nutrimento, di acqua e di cure adeguate alla sua salute e benessere. Qualsiasi limitazione della possibilità di soddisfare i bisogni fisiologici e etologici di un animale da esperimento è ridotta al minimo.»
4. Il presente allegato contiene alcune direttive fondate sulle conoscenze e sulla prassi attuale in materia di ricovero e cura degli animali. Esso illustra e completa i principi di base adottati nell’articolo 5, allo scopo d’assistere le autorità, le istituzioni ed i singoli nel perseguimento degli obiettivi del Consiglio d’Europa.
5. Il termine «cura», impiegato in riferimento agli animali che servono o dovranno servire in esperimenti, comprende tutti gli aspetti della relazione tra animali e uomo. Esso designa il complesso delle risorse materiali e non, impiegate dall’uomo per condurre e mantenere un animale in uno stato fisico e mentale in cui soffra il meno possibile e sopporti al meglio gli esperimenti. Le cure vanno dalla fase di selezione dell’animale per un esperimento, fino a quella in cui viene eliminato con metodi umanitari o allontanato in un altro modo dallo stabilimento, ad esperimento ultimato, conformemente alle disposizioni dell’articolo Il della Convenzione.
6. L’allegato ha lo scopo di offrire consigli sulla struttura dei locali destinati agli animali. Vi sono tuttavia svariati metodi d’allevamento e di custodia degli animali da laboratorio, che differiscono essenzialmente per il grado di controllo dell’ambiente microbiologico. Occorre tener presente che il personale interessato dovrà talvolta essere in grado di valutare il carattere e le condizioni degli animali quando le norme raccomandate in materia di spazio dovessero risultare insufficienti, ad esempio nel caso di animali particolarmente aggressivi. L’applicazione delle direttive contenute nel presente allegato dovrà tener conto degli imperativi di queste differenti situazioni. E inoltre opportuno specificare il carattere delle direttive. A differenza delle disposizioni della Convenzione, esse non sono vincolanti: si tratta di raccomandazioni da applicare a discrezione e destinate a fungere da guida in materia di pratiche e norme che tutte le persone interessate dovrebbero, in coscienza, sforzarsi di raggiungere. Per questo motivo si è insistito in tutto il testo con il condizionale del verbo «dovere» anche laddove sarebbe risultato più opportuno il presente. A ovvio, ad esempio, che il cibo e l’acqua «devono» essere forniti (v. punti 3.7.2 e 3.8).
7. Infine, per ragioni pratiche e finanziarie, le installazioni già esistenti negli stabulari non dovrebbero essere sostituite finché sono in buono stato o comunque ancora servibili. Fino a loro rimpiazzo con installazioni conformi alle presenti direttive, quest’ultime andrebbero osservate per quanto possibile adattando segnatamente il numero e le dimensioni degli animali alle gabbie ed ai box esistenti.
Definizioni
Ai sensi dell’allegato A, oltre alle definizioni contenute nell’articolo 1.2 della Convenzione, si intende per:
- «locali di ricovero»: i locali in cui gli animali vivono normalmente, sia a scopo di riproduzione e di allevamento, sia durante lo svolgimento di un esperimento;
- «gabbia»: lo spazio fisso o mobile, chiuso da pareti solide di cui almeno una è costituita da sbarre, griglie metalliche o all’occorrenza da reti, nel quale sono custoditi o trasportati uno o più animali; la libertà di movimento degli animali è limitata in misura maggiore o minore, a seconda dei tasso di popolamento e delle dimensioni della gabbia.
- «recinto interno»: superficie cinta per esempio da muri, sbarre o da una griglia metallica, che ospita uno o più animali; la libertà di movimento degli animali è in genere meno limitata che in una gabbia, pur essendo in funzione delle dimensioni del recinto e del tasso di popolamento;
- «recinto esterno»: superficie circondata per esempio da una staccionata, da muri, sbarre o da una griglia metallica, situata in genere all’esterno di una costruzione fissa, nella quale gli animali possono muoversi liberamente per determinati lassi di tempo, secondo i loro bisogni etologici e fisiologici, ad esempio per fare del moto;
- «box»: piccolo scompartimento a tre lati, generalmente dotato di una mangiatoia e di tramezzi laterali, nel quale possono essere tenuti legati uno o due animali.
1. Installazioni
1.1 Funzione e concezione generale
1.1.1 Tutte le installazioni dovrebbero essere concepite in modo da assicurare un ambiente appropriato alle specie ospitate e impedire l’accesso ai non addetti.
Anche le installazioni integrate in un edificio più importante dovrebbero essere protette da adeguate norme di costruzione e da disposizioni che limitino il numero delle entrate ed impediscano la circolazione di persone non autorizzate.
1.1.2 Si raccomanda un programma di manutenzione delle strutture per evitare qualsiasi cedimento del materiale.
1.2 Locali di ricovero
1.2.1 Si dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire una rapida ed efficiente pulizia dei locali e il rispetto di norme d’igiene soddisfacenti. I soffitti ed i muri dovrebbero essere resistenti e avere una superficie liscia, impermeabile e facilmente lavabile; particolare attenzione va prestata alle giunture di porte, alle condutture, tubature e cavi. Anche le porte ed eventuali finestre dovrebbero essere costruite o protette in modo da impedire l’accesso degli animali indesiderabili. All’occorrenza può essere inserito nella porta uno spioncino. Il pavimento dovrebbe essere liscio, impermeabile, non scivoloso e facilmente lavabile, in grado di resistere senza danni al peso dei compartimenti e di altre installazioni pesanti. Eventuali bocche di scolo dovrebbero essere correttamente coperte e munite di griglia per impedire la penetrazione di animali.
1.2.2 I muri ed il pavimento dei locali in cui gli animali possono muoversi liberamente dovrebbero essere rivestiti di materiale particolarmente resistente per sopportare l’intensa usura causata dagli animali e dalle pulizie. Il rivestimento non dovrebbe essere di materiale dannoso per la salute degli animali e tale da impedire un loro ferimento. In questi locali sarebbero opportune le bocche di scolo. Andrebbe inoltre prevista una protezione supplementare delle attrezzature e delle installazioni affinché non vengano danneggiate dagli animali, né possano arrecare danno agli animali stessi. Nei recinti esterni si dovrebbero adottare le debite misure per impedire l’eventuale accesso del pubblico e di altri animali.
1.2.3 I locali destinati ad ospitare animali di allevamento (bovini, ovini, caprini, suini, equini, pollame, ecc.) dovrebbero rispettare almeno le norme stabilite dalla Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti e quelle emanate dalle autorità nazionali veterinarie o altre.
1.2.4 La maggioranza dei locali destinati agli animali è generalmente concepita per ospitare i roditori. Spesso, questi locali possono ospitare anche specie di taglia maggiore. Occorrerebbe evitare una coabitazione di specie incompatibili.
1.2.5 I locali di ricovero degli animali dovrebbero essere dotati di impianti che consentano, all’occorrenza, di praticare manipolazioni ed esperimenti minori.
1.3 Laboratori e sale generali e speciali di sperimentazione
1.3.1 Gli stabilimenti di allevamento o di fornitura dovrebbero essere dotati di impianti adeguati per effettuare le consegne degli animali pronti per la spedizione.
1.3.2 Tutti gli stabilimenti dovrebbero inoltre avere una dotazione minima di apparecchi di laboratorio per diagnosi semplici, esami post-mortem e/o per raccogliere campioni in vista di esami di laboratorio più approfonditi che saranno effettuati altrove.
1.3.3 Si dovrebbero adottare misure, ad esempio la quarantena, per la ricezione degli animali al fine d’evitare che il loro arrivo metta in pericolo gli animali già presenti. Dovrebbero essere disponibili sale generali e speciali di sperimentazione nei casi in cui non sia opportuno effettuare gli esperimenti o le osservazioni nel locale di ricovero degli animali.
1.3.4 Si dovrebbe disporre di locali appropriati per permettere il ricovero separato degli animali malati o feriti.
1.3.5 Se necessario, sarebbe inoltre opportuno disporre di una o più sale operatorie separate, attrezzate in modo da consentire l’attuazione di procedimenti chirurgici in condizioni di asepsi. Sarebbero opportuni locali da convalescenza postoperatoria.
1.4 Locali di servizio
1.4.1 I locali in cui si conservano gli alimenti dovrebbero essere freschi, asciutti e al riparo da vermi ed insetti ed i locali delle lettiere dovrebbero essere asciutti ed al riparo da vermi ed insetti. Gli altri materiali che potrebbero essere contaminati, o comunque a rischio, dovrebbero essere conservati separatamente.
1.4.2 Si dovrebbe disporre di locali per deporre le gabbie pulite, gli strumenti e altri attrezzi.
1.4.3 I locali di pulitura e lavaggio dovrebbero essere sufficientemente spaziosi da contenere gli apparecchi per la disinfestazione e la pulitura del materiale utilizzato. Le operazioni di pulizia dovrebbero essere organizzate in modo da separare l’afflusso del materiale sporco da quello pulito per non infettare attrezzi appena lavati. Muri e pavimento dovrebbero essere ricoperti da un rivestimento adeguatamente resistente e l’impianto di ventilazione sufficientemente potente per eliminare calore ed umidità eccessivi.
1.4.4 Si dovrebbero adottare disposizioni per un’igiene soddisfacente nelle operazioni di magazzinaggio e di eliminazione delle carcasse e degli scarti d’animali. Se l’incenerimento sul posto non è possibile né opportuno, occorrerà prendere adeguate disposizioni per eliminare queste sostanze conformemente ai regolamenti ed ai decreti locali. Si dovranno adottare precauzioni speciali in caso di rifiuti altamente tossici o radioattivi.
1.4.5 La concezione e la costruzione delle zone di circolazione dovrebbero corrispondere alle norme relative al ricovero degli animali. I corridoi dovrebbero essere sufficientemente larghi per una circolazione agevole del materiale rotabile.
2. Ambiente nei locali di ricovero degli animali e suo controllo
2.1 Ventilazione
2.1.1 I locali di ricovero degli animali dovrebbero essere muniti di un sistema di ventilazione adeguato alle esigenze delle specie ospitate. Scopo della ventilazione è introdurre aria pura e ridurre gli odori, i gas tossici, la polvere ed ogni tipo di agente infettivo. Essa elimina inoltre l’eccesso di calore e di umidità.
2.1.2 L’aria nei locali va frequentemente rinnovata. In genere è sufficiente un tasso di ventilazione di 15–20 ricambi d’aria/ora. Nondimeno, in talune circostanze, quando il popolamento è scarso, può essere sufficiente un tasso di ventilazione di 8–10 ricambi d’aria/ora ed una ventilazione meccanica può perfino risultare superflua. In altri casi, può essere necessario rinnovare l’aria più frequentemente, evitando comunque il riciclo d’aria non trattata. Si ricordi che anche il più efficiente impianto di ventilazione non può compensare scadenti metodi di pulizia o negligenza.
2.1.3 L’impianto di ventilazione dovrebbe essere progettato in modo da evitare correnti d’aria nocive.
2.1.4 Dovrebbe essere vietato fumare nei locali di ricovero degli animali.
2.2 Temperatura
2.2.1 Nella tavola 1 figura la gamma di temperature raccomandate: le cifre riguardano soltanto animali adulti e normali. I neonati ed i piccoli richiedono sovente una temperatura più elevata. Nel regolare la temperatura dei locali si dovrebbe tener conto delle eventuali modifiche della termoregolazione degli animali, dovute a particolari condizioni fisiologiche o agli effetti degli esperimenti.
2.2.2 Date le condizioni climatiche prevalenti in Europa, può essere necessario un impianto di ventilazione munito di un dispositivo di riscaldamento e di raffreddamento dell’aria.
2.2.3 Negli stabilimenti utilizzatori, la temperatura dei locali di ricovero degli animali dovrebbe essere controllata con precisione, essendo la temperatura ambiente un fattore fisico che esercita un importante effetto sul metabolismo di tutti gli animali.
2.3 Umidità
Le variazioni estreme dell’umidità relativa (UR) esercitano un effetto dannoso sulla salute e sul benessere degli animali. Si raccomanda quindi che il grado di UR nei locali di permanenza sia adeguato alle specie ospitate, ed in genere mantenuto a 55 per cento ± 10 per cento. È opportuno evitare per un periodo prolungato valori inferiori al 40 per cento o superiori al 70 per cento di UR.
2.4 Illuminazione
Nei locali sprovvisti di finestre, occorre fornire un’illuminazione artificiale controllata, sia per rispettare le esigenze biologiche degli animali, sia per fornire un soddisfacente ambiente di lavoro. È parimenti necessario controllare l’intensità luminosa e il ciclo luce/buio. Per gli animali albini si dovrà tener conto della loro particolare sensibilità alla luce (vedi anche punto 2.6).
2.5 Rumore
Il rumore può costituire un importante fattore di disturbo per gli animali. I locali di ricovero e le sale di esperimento dovrebbero essere isolati contro qualsiasi fonte di intenso rumore nella gamma dei suoni udibili e dei suoni ad alta frequenza, per evitare disturbi del comportamento e della fisiologia degli animali. Rumori improvvisi possono determinare importanti modifiche delle funzioni organiche ma, essendo taluni rumori sovente inevitabili, può essere opportuno, in determinate circostanze, fornire nei locali di ricovero e nelle sale di esperimento un fondo sonoro continuo di intensità moderata, quale la musica dolce.
2.6 Impianto di allarme
Una struttura che ospita numerosi animali è vulnerabile. Si raccomanda quindi di proteggere correttamente le installazioni mediante impianti che segnalino gli incendi e l’intrusione di persone non autorizzate. I difetti tecnici od i guasti dell’impianto di ventilazione costituiscono un altro pericolo di disordini ed anche di morte degli animali per soffocamento o per eccesso di calore, oppure, nei casi meno gravi, potrebbero esercitare sull’esperimento effetti negativi al punto da vanificarlo e doverlo quindi rifare. Sarebbe pertanto opportuno installare adeguati dispositivi di controllo nell’impianto di riscaldamento e di ventilazione affinché il personale possa sorvegliarne il funzionamento globale. Se necessario, sarebbe opportuno installare un gruppo elettrogeno di soccorso, per garantire il funzionamento degli apparecchi necessari alla sopravvivenza degli animali ed all’illuminazione in caso di guasto o di interruzione della fornitura di elettricità. Sarà opportuno affiggere bene in vista chiare disposizioni per i casi di emergenza. Si raccomanda di prevedere un impianto di allarme nelle vasche dei pesci in caso di interruzione del dispositivo di rifornimento d’acqua. Occorrerà vegliare a che il funzionamento dell’impianto d’allarme disturbi il meno possibile gli animali.
3. Cure
3.1 Salute
3.1.1 La persona responsabile dello stabilimento dovrebbe assicurarsi che un veterinario, od altra persona competente esegua regolari ispezioni degli animali e delle condizioni in cui sono alloggiati e curati.
3.1.2 Dato il potenziale rischio che rappresentano per gli animali la salute e l’igiene del personale, queste ultime dovrebbero essere oggetto di particolare attenzione.
3.2 Cattura
La cattura di animali selvatici e randagi avverrà soltanto con metodi umanitari e ad opera di persone esperte che conoscono a fondo le abitudini e gli habitat degli animali da catturare. Se per la cattura occorre un anestetico o un altro farmaco, esso dovrebbe essere somministrato da un veterinario o da un’altra persona competente. Ogni animale gravemente ferito dovrebbe essere sottoposto al più presto alle cure di un veterinario. Qualora, secondo il veterinario, l’animale potesse sopravvivere soltanto in condizioni di sofferenza e dolore, esso dovrebbe essere immediatamente eliminato con metodi umanitari. In mancanza di veterinario, qualsiasi animale gravemente ferito dovrebbe essere immediatamente eliminato con metodi umanitari.
3.3 Condizioni di imballo e di trasporto
Indubbiamente, ogni trasporto costituisce per gli animali uno stress, da alleviare per quanto possibile. Ai fini del trasporto, gli animali dovrebbero essere sani e lo spedizioniere è tenuto a controllare che lo siano effettivamente. Animali malati o comunque non idonei fisicamente non dovrebbero mai essere trasportati, salvo che per ragioni terapeutiche o diagnostiche. Occorre prestare particolare attenzione alle femmine in stato di avanzata gravidanza. Le femmine che potrebbero partorire durante il percorso o quelle che hanno partorito nelle precedenti 48 ore e la loro prole, non dovrebbero essere trasportate. Lo speditore ed il trasportatore dovrebbero prendere le necessarie precauzioni durante le operazioni di imballo, di carico e di transito, per evitare inutili sofferenze causate da un’inadeguata ventilazione, l’esposizione a temperature estreme, la mancanza di cibo o di acqua, ritardi prolungati, ecc. Il destinatario dovrebbe essere accuratamente informato sui particolari e sui documenti di trasporto, affinché le operazioni di consegna e di ricezione sul luogo di destinazione possano svolgersi rapidamente. Si raccomanda di rispettare rigorosamente le disposizioni della Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale anche nel caso di Stati che non vi fanno parte. Si raccomanda altresì di rispettare rigorosamente le leggi ed i regolamenti nazionali, nonché i regolamenti relativi agli animali vivi, emessi dall’«Associazione internazionale dei trasporti aerei» e dall’«Associazione del trasporto aereo di animali» (Animal Air Transport Association).
3.4 Ricezione ed apertura dei colli
I colli contenenti animali dovrebbero essere ritirati ed aperti senza inutili ritardi. Dopo l’ispezione, gli animali dovrebbero essere trasferiti in gabbie pulite o in recinti puliti, ed adeguatamente nutriti e dissetati. Gli animali malati o comunque in cattive condizioni fisiche dovranno essere tenuti in osservazione, separati dagli altri. Dovrebbero essere esaminati non appena possibile da un veterinario o da un’altra persona competente e curati secondo il caso. Gli animali che non presentano alcuna possibilità di guarigione dovrebbero essere eliminati senza indugi con metodo umanitario. Infine, tutti gli animali ricevuti dovranno essere registrati e contrassegnati conformemente agli articoli 16, 17 e 24 della Convenzione. I contenitori che sono serviti per il trasporto dovrebbero essere immediatamente distrutti, qualora non fosse possibile disinfettarli.
3.5 Quarantena, isolamento ed acclimatazione
3.5.1 Gli scopi della quarantena sono:
- proteggere gli altri animali ospitati,
- proteggere l’uomo da infezioni zoonotiche, e
- promuovere una buona prassi scientifica.
A meno che la salute degli animali introdotti in un’azienda di allevamento non sia soddisfacente, si raccomanda di metterli in quarantena. In taluni casi, ad esempio per la rabbia, questo periodo può essere fissato dalla legislazione nazionale della Parte. In altri casi, potrà variare e dovrebbe essere determinato in funzione delle circostanze, da una persona competente, in genere dal veterinario impiegato dallo stabilimento (vedi anche tavola 2).
Gli animali potranno essere utilizzati per esperimenti durante la quarantena qualora si siano acclimatati al nuovo ambiente e non presentino nessun rischio importante per altri animali o per l’uomo.
3.5.2 Si raccomanda di predisporre locali per isolare gli animali che presentano sintomi di cattiva salute o siano sospettati di essere in cattiva salute, così da costituire un rischio per l’uomo o per altri animali.
3.5.3 Anche se si fosse constatato che gli animali sono sani, è buona prassi zootecnica imporre loro un periodo di acclimatazione, prima di utilizzarli in un esperimento, la cui durata dipende da vari fattori, come lo stress subito dall’animale che dipende a sua volta da vari fattori, come la durata del trasporto e l’età dell’animale. La durata di tale periodo verrà decisa da una persona competente.
3.6 Ingabbiamento
3.6.1 Si possono distinguere due principali modi di ospitare gli animali:
Uno è quello seguito nelle aziende di allevamento, nelle aziende fornitrici e negli istituti utenti del ramo biomedico, consistente nell’ospitare roditori, conigli, carnivori, uccelli e primati animali, talvolta anche ruminanti, suini ed equini.
Gli orientamenti relativi a gabbie, recinti interni od esterni e box adatti a queste strutture figurano nelle tavole da 3 a 13. Altri suggerimenti relativi alla superficie minima del pavimento delle gabbie figurano nei diagrammi da 1 a 7. Inoltre, adeguati orientamenti per valutare la densità di allevamento nelle gabbie figurano nei diagrammi da 8 a 12.
L’altro modo è quello sovente seguito nei laboratori che eseguono esperimenti unicamente su animali da fattoria o su animali di analoghe dimensioni. Le attrezzature di tali laboratori non dovrebbero essere inferiori a quelle imposte dalle vigenti norme veterinarie.
3.6.2 Le gabbie ed i recinti interni non dovrebbero essere fabbricati con un materiale nocivo agli animali. Dovrebbero essere studiati in modo da impedire agli animali di ferirsi e, se non eliminabili dopo l’uso, essere costruiti con materiale resistente, adatto alle tecniche di pulizia e di disinfezione. Si dovrebbe progettare con particolare attenzione il pavimento delle gabbie e dei recinti interni, che dovrà variare secondo la specie e l’età degli animali od essere studiato in modo da poter rimuovere agevolmente gli escrementi.
3.6.3 I recinti esterni dovrebbero essere progettati tenendo presente il benessere della specie da ospitare. Essi dovrebbero consentire la soddisfazione di taluni bisogni etologici (arrampicarsi, isolarsi o ripararsi temporaneamente, ecc.), nonché un’accurata pulitura e la possibilità di evitare il contatto con altri animali.
3.7 Alimentazione
3.7.1 Nelle operazioni di scelta, produzione e preparazione degli alimenti per animali, si dovrebbero adottare precauzioni per evitare qualsiasi infezione di origine chimica, fisica e microbiologica. Gli alimenti dovrebbero essere imballati, se necessario, in sacchi chiusi, impermeabili, recanti la data di preparazione. L’imballo, il trasporto ed il magazzinaggio dovrebbero essere studiati in modo da evitare la contaminazione, il deterioramento o la distruzione. I depositi dovrebbero essere a bassa temperatura, oscuri, asciutti, al riparo da vermi ed insetti. Gli alimenti deperibili, quali foraggio verde, verdure, carni, frutta, pesce, ecc., dovrebbero essere conservati in camere fredde, frigoriferi o congelatori.
Tutte le mangiatoie, tutti gli abbeveratoi od altri attrezzi per l’alimentazione degli animali dovrebbero essere regolarmente ripuliti e, se necessario, sterilizzati. Se si usano mangimi umidi o se i mangimi sono facilmente contaminabili con acqua, urina, ecc., è necessario procedere a una pulizia quotidiana.
3.7.2 La somministrazione degli alimenti varia secondo la specie, ma dovrebbe comunque soddisfare i bisogni fisiologici dell’animale. Si dovrebbe fare in modo che ogni animale possa accedere al mangime.
3.8 Acqua
3.8.1 Tutti gli animali devono disporre in permanenza di acqua potabile, non infetta. Durante il trasporto, è ammesso che l’acqua venga somministrata quale parte di alimentazione umida. Tuttavia l’acqua è un veicolo di microorganismi e dovrebbe essere somministrata in modo da ridurre al minimo i rischi. Si utilizzano correntemente due metodi: le bottiglie biberon e gli apparecchi per l’abbeveraggio automatico.
3.8.2 Per animali piccoli, quali i roditori ed i conigli, si ricorre sovente alla bottiglia. Questi recipienti dovrebbero essere in materiale traslucido per controllarne il contenuto. Il collo della bottiglia dovrebbe essere sufficientemente largo per poter agevolmente ripulirla a fondo; le bottiglie in materia plastica dovrebbero essere non lisciviabili. Anche le capsule, i tappi ed i tubi dovrebbero essere sterilizzabili e di facile ripulitura. Tutte le bottiglie e tutti gli accessori dovrebbero essere smontati, ripuliti e sterilizzati ad adeguati e regolari intervalli. Sarebbe preferibile sostituire ogni volta le bottiglie con altre pulite e sterilizzate, invece di riempirle nei locali di ricovero degli animali.
3.8.3 Gli abbeveratoi automatici dovrebbero essere regolarmente verificati e ben tenuti e si dovrebbe controllarne regolarmente il funzionamento per evitare incidenti e l’insorgere di infezioni. Se si usano gabbie a fondo compatto, occorre cercare di ridurre al minimo il rischio di allagamenti. là inoltre necessario procedere regolarmente ad un esame batteriologico dell’apparecchio per tenere sotto controllo la qualità dell’acqua.
3.8.4 L’acqua proveniente dalle canalizzazioni pubbliche contiene alcuni microorganismi considerati in genere non pericolosi, a meno che non si lavori con animali definiti microbiologicamente. In tali casi l’acqua dovrebbe essere trattata. L’acqua delle canalizzazioni pubbliche è in genere clorata, per evitare il moltiplicarsi di microorganismi. Questa clorazione non sempre riesce a limitare lo sviluppo di taluni germi patogeni potenziali, quali ad esempio gli pseudomonas. Una precauzione supplementare può consistere nell’aumentare il tasso di cloro nell’acqua, o nell’acidificare l’acqua per ottenere l’effetto voluto.
3.8.5 I pesci, gli anfibi ed i rettili presentano una tolleranza molto varia da specie a specie, nei confronti dell’acidità, del cloro e di altri prodotti chimici. Per tali ragioni occorre adottare disposizioni per fornire agli acquari ed ai vivai l’acqua proporzionata al fabbisogno e alla soglia di tolleranza delle singole specie.
3.9 Lettiere
Le lettiere dovrebbero essere asciutte, assorbenti, non polverose, non tossiche, esenti da qualsiasi agente infettivo, da vermi o da qualsiasi altra forma di contaminazione. Si dovrebbe soprattutto evitare segatura o materiale derivato da legna trattata chimicamente. Si possono utilizzare anche taluni sottoprodotti o rifiuti industriali (come la carta triturata).
3.10 Moto e maneggiamento degli animali
3.10.1 È consigliabile cogliere ogni occasione per far fare del moto agli animali.
3.10.2 Il comportamento dell’animale durante un esperimento dipende enormemente dalla fiducia che ripone nell’uomo, fiducia che occorre coltivare. L’animale selvatico, o randagio, non sarà probabilmente mai l’animale ideale per gli esperimenti. Diverso è il caso dell’animale domestico, nato ed elevato a contatto dell’uomo. La fiducia, una volta creatasi, va mantenuta. Si raccomanda quindi di intrattenere frequenti contatti, in modo che gli animali si abituino alla presenza ed all’attività dell’uomo. Se necessario, occorrerà dedicare un certo tempo a prendere confidenza con gli animali, ad occuparsene ed a pulirli. Nel trattare con gli animali il personale dovrà dimostrare benevolenza, dolcezza e fermezza.
3.11 Pulitura
3.11.1 La qualità di uno stabulario dipende enormemente dalle sue condizioni igieniche. Si dovrebbero impartire chiare istruzioni per il rinnovo delle lettiere nelle gabbie e nei recinti.
3.11.2 Occorrerebbe stabilire un programma di norme adeguate per la pulitura, il lavaggio, la disinfezione e, se necessario, la sterilizzazione delle gabbie e degli accessori, delle bottiglie e di ogni altro materiale. Occorrerebbe inoltre mantenere un grado elevato di pulizia ed ordine nei locali riservati agli animali, nonché nei locali di lavaggio e nei magazzini.
3.11.3 Bisognerebbe fare regolarmente pulizia e, se necessario, sostituire i materiali che ricoprono il pavimento nelle gabbie, nei recinti interni ed esterni affinché non diventino fonte d’infezione e d’infestazione da parassiti.
3.12 Eliminazione umanitaria degli animali
3.12.1 Ogni metodo umanitario di eliminazione degli animali esige conoscenze ottenibili soltanto attraverso una formazione specifica.
3.12.2 Un animale in stato di profonda incoscienza può essere dissanguato, ma i farmaci che paralizzano i muscoli prima della perdita di coscienza, quelli che hanno l’effetto del curaro e l’elettrocuzione senza passaggio di corrente at traverso il cervello, non dovrebbero essere utilizzati senza aver precedentemente anestetizzato l’animale.
Le carcasse degli animali morti non dovrebbero essere rimosse prima dell’insorgere della rigidità cadaverica.
Tavole e diagrammi relativi all’allegato A
della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati usati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici
(direttive per il ricovero e la cura degli animali)
Tavola 1Orientamenti per la temperatura dei locali(Animali in gabbia o in recinti interni)Specie o gruppi di specie Gamma ottimale
in °C Primati del Nuovo
Mondo, non umani 20–28 Topo 20–24 Ratto 20–24 Criceto siriano 20–24 Gerbillo 20–24 Porcellino d’India 20–24 Primati del Vecchio Mondo, non umani 20–24 Quaglia 20–24 Coniglio 15–21 Gatto 15–21 Cane 15–21 Furetto 15–21 Polli 15–21 Piccione 15–21 Maiale 10–24 Capra 10–24 Ovino 10–24 Bovino 10–24 Cavallo 10–24Nota: In casi particolari, ad esempio quando si alloggiano animali molto giovani o glabri, possono essere necessarie temperature ambiente più elevate di quelle indicate sopra.
Tavola 2Orientamenti per i periodi di quarantena localeNota introduttiva: Per gli animali importati, tutti i periodi di quarantena dovrebbero essere soggetti ai regolamenti nazionali delle Parti. I periodi di quarantena locale dovrebbero essere determinati secondo le circostanze da una persona competente, in genere da un veterinario nominato dallo stabilimento.Specie Giorni Topo 5–15 Ratto 5–15 Gerbillo 5–15 Criceto siriano 5–15 Porcellino d’India 5–15 Goniglio 20–30 Gatto 20–30 Cane 20–30 Primati non umani 40–60
Tavola 3Orientamenti per la permanenza in gabbia di piccoli roditori e di conigli(in attesa e durante gli esperimenti)Specie Superficie minima
del pavimento della gabbia
cm2 Altezza
della gabbia
cm Topo 180 12 Ratto 350 14 Criceto siriano 180 12 Porcellino d’India 600 18 Coniglio 1 kg 1400 30 2 kg 2000 30 3 kg 2500 35 4 kg 3000 40 5 kg 3600 40Nota: Per «altezza della gabbia» si intende la distanza verticale tra il pavimento della gabbia e la parte superiore orizzontale del coperchio o della gabbia. Nel progettare gli esperimenti, si dovrebbe tener conto del potenziale di crescita degli animali per assicurare loro un adeguato spazio conformemente alla presente tavola durante tutte le fasi degli esperimenti.Vedi anche i diagrammi da 1 a 5 e da 8 a 12.
Tavola 4Orientamenti per la permanenza in gabbia di piccoli roditori, in fase riproduttivaSpecie Superficie minima
del pavimento
della gabbia per una
madre e la sua prole
cm2 Altezza minima
della gabbia
cm Topo 200 12 Ratto 800 14 Criceto siriano 650 12 Porcellino d’India 1200 18 Porcellino d’India
in harem 1000
per adulto 18Nota: Per la definizione di «altezza della gabbia», vedi nota della tavola 3.
Tavola 5Orientamenti per la sistemazione delle coniglie in fase riproduttivaPeso della
coniglia
kg Superficie minima
del pavimento
della gabbia
per una coniglia
e la sua prole
m2 Altezza minima
della gabbia Superficie
minima
dello
scomparto
per il
giaciglio 1 0,30 30 0,10 2 0,35 30 0,10 3 0,40 35 0,12 4 0,45 40 0,12 5 0,50 40 0,14Nota:Per la definizione di «altezza della gabbia», vedi nota della tavola 3.La superficie minima del pavimento della gabbia per una coniglia e la sua prole comprende la superficie del pavimento dello scomparto per il giaciglio.Vedi anche diagramma 6.
Tavola 6Orientamenti per ospitare gatti(durante gli esperimenti ed in fase riproduttiva)Peso del gatto
kg Superficie minima
del pavimento
della gabbia,
per gatto
m2 Altezza minima
della gabbia
cm Superficie minima
del pavimento
della gabbia, per
gatta e sua prole
m2 Superficie minima
del pavimento
della recinto per
gatta e sua prole
m2 0,5–1 0,2 50 – – 1–3 0,3 50 0,58 2 3–4 0,4 50 0,58 2 4–5 0,6 50 0,58 2Nota: Il ricovero di gatti nelle gabbie dovrebbe essere rigorosamente limitato. 1 gatti così confinati dovrebbero uscire e fare del moto almeno una volta al giorno, qualora ciò non interferisca con gli esperimenti. I recinti interni per gatti dovrebbero essere muniti di contenitori per escrementi e di un’ampia superficie di riposo, nonché di oggetti per arrampicarsi e per limare gli artigli.Per «altezza della gabbia» si intende la distanza verticale tra il punto più elevato del pavimento della gabbia e il punto più basso del soffitto della gabbia.Nel calcolo della superficie minima del pavimento, si può includere la superficie dei piani da riposo. La superficie minima del pavimento per una gatta e la sua prole comprende la superficie di 0,18 m2 dello scomparto per i gattini.Vedi anche diagramma 7.
Tavola 7Orientamenti per il ricovero in gabbia di cani(durante gli esperimenti)Altezza del cane
(a partire dalla
spalla)
cm Superficie minima
del pavimento
della gabbia/cane
m2 Altezza
minima
della gabbia
cm 30 0,75 60 40 1,00 80 70 1,75 140Nota: I cani non dovrebbero rimanere in gabbia più a lungo di quanto strettamente necessario ai fini dell’esperimento. I cani in gabbia dovrebbero poter uscire per fare del moto almeno una volta al giorno, qualora ciò non sia incompatibile con la finalità dell’esperimento. Si dovrebbe fissare un termine al di là del quale un animale non dovrebbe rimanere in gabbia senza moto quotidiano. Le superfici per il moto dovrebbero essere sufficientemente vaste affinché i cani possano muoversi liberamente. Non si dovrebbero utilizzare pavimenti a griglia nelle gabbie per cani se non qualora sia necessario per l’esperimento.Date le grandi differenze di altezza e data la limitata interdipendenza tra misura e peso delle varie razze di cani, l’altezza della gabbia dovrebbe essere stabilita in funzione dell’altezza dei corpo dei singoli animali, misurando a partire dall’altezza delle spalle. Come norma generale, l’altezza minima della gabbia dovrebbe essere due volte quella misurata dall’altezza delle spalle.Per la definizione di «altezza della gabbia», vedi nota della tavola 6.
Tavola 8Orientamenti per il ricovero di cani in recinti(in attesa, nonché durante gli esperimenti e la fase riproduttiva)Peso del cane Superficie minima
del pavimento del recinto interno cane Superficie adiacente
minima
per moto/cane
kg
m2 fino a
3 cani
m2 oltre
3 cani
m2 < 6 0,5 0,5 (1,0) 0,5 (1,0) 6– 10 0,7 1,4 (2,1) 1,2 (1,9) 10– 20 1,2 1,6 (2,8) 1,4 (2,6) 20– 30 1,7 1,9 (3,6) 1,6 (3,3) > 30 2,0 2,0 (4,0) 1,8 (3,8)Nota: Le cifre fra parentesi indicano la superficie totale/cane, ossia la superficie del pavimento dei recinto chiuso, più la superficie adiacente per il moto. I cani tenuti a lungo nei recinti esterni dovrebbero poter accedere ad un luogo riparato, per proteggersi dal maltempo. Quando i cani sono alloggiati su superfici a griglia, si dovrebbe fornir loro una superficie piena per dormire. Non si dovrebbero utilizzare pavimenti a griglia che nei casi richiesti dall’esperimento. I tramezzi che separano i recinti interni dovrebbero essere fatti in modo da evitare che i cani si feriscano l’un l’altro.Tutti i recinti interni dovrebbero disporre di un sistema di scolo adeguato.
Tavola 9Orientamenti per la permanenza in gabbia di primati non antropoidi(in attesa, nonché durante gli esperimenti e la fase riproduttiva)Nota introduttiva: Data l’enorme varietà delle misure e delle caratteristiche dei primati, è particolarmente importante far concordare la struttura, le attrezzature interne e le dimensioni delle gabbie ai bisogni specifici dei primati. Per questi ultimi, il volume complessivo della gabbia è tanto importante quanto la superficie minima del pavimento. Come norma generale, l’altezza della gabbia, almeno per le scimmie antropoidi ed altre scimmie, dovrebbe essere la dimensione più grande. L’altezza minima della gabbia dovrebbe consentire agli animali di tenersi eretti. L’altezza minima della gabbia per i primati dovrebbe consentire a questi animali di dondolarsi in estensione totale a partire dal soffitto, senza che i piedi tocchino il pavimento della gabbia. Se necessario, si dovrebbero installare dei posatoi per permettere agli animali di utilizzare la parte superiore della gabbia.È possibile alloggiare in una gabbia due primati che vanno d’accordo. Quando i primati non possono essere alloggiati a due, le gabbie dovrebbero essere disposte in modo che i primati possano vedersi ma, anche, se necessario, non vedersi.Tenendo presente quanto sopra, la tabella seguente costituisce un orientamento generale per la permanenza in gabbia di gruppi delle specie più comunemente utilizzate (super famiglie dei Ceboidei e Cercopitecidi).Peso del
primate
kg Superficie minima
del pavimento
della gabbia per
uno o due animali
m2 Altezza
minima
della
gabbia
cm < 1 0,25 60 1– 3 0,35 75 3– 5 0,50 80 5– 7 0,70 85 7– 9 0,90 90 9– 15 1,10 125 15– 25 1,50 125Nota: Per la definizione di «altezza della gabbia», vedi nota della tavola 6.
Tavola 10Orientamenti per la permanenza in gabbia di suini(in attesa e durante gli esperimenti)Peso del suino
kg Superficie minima
del pavimento della
gabbia/suino
m2 Altezza
minima
della gabbia
cm 5–15 0,35 50 15–25 0,55 60 25–40 0,80 80Nota: La tavola si applica anche ai maialini. I suini non vanno tenuti in gabbia, tranne in caso di assoluta necessità per lo scopo dell’esperimento, ed anche in tal caso soltanto per un periodo minimo.Per la definizione di «altezza della gabbia», vedi nota alla tavola 6.
Tavola 11Orientamenti per il ricovero di animali da fattoria in recinti interni(in attesa e durante gli esperimenti presso gli stabilimenti utilizzatori)Specie e peso
kg Superficie minima
del pavimento
del recinto interno
m2 Lunghezza minima
del recinto interno
m Altezza minima
della separazione
tra recinti interni
m Superficie minima
del pavimento del
recinto interno per
gruppi
m2/animale Lunghezza minima
della mangiatoia/
capo
m Suini 10– 30 2 1,6 0,8 0,2 0,20 30– 50 2 1,8 1,0 0,3 0,25 50– 100 3 2,1 1,2 0,8 0,30 100– 150 5 2,5 1,4 1,2 0,35 > 150 5 2,5 1,4 2,5 0,40 Ovini < 70 1,4 1,8 1,2 0,7 0,35 Caprini < 70 1,6 1,8 2,0 0,8 0,35 Bovini < 60 2,0 1,1 1,0 0,8 0,30 60– 100 2,2 1,8 1,0 1,0 0,30 100– 150 2,4 1,8 1,0 1,2 0,35 150– 200 2,5 2,0 1,2 1,4 0,40 200– 400 2,6 2,2 1,4 1,6 0,55 > 400 2,8 2,2 1,4 1,8 0,65 Equini adulti 13,5 4,5 1,8 – –
Tavola 12Orientamenti per il ricovero degli animali da fattoria in box(in attesa e durante gli esperimenti presso gli stabilimenti utilizzatori)Specie e peso
kg Superficie minima
del box
m2 Lunghezza minima
del box
m Altezza minima
della separazione
fra i box
m Suini 100– 150 1,2 2,0 0,9 > 150 2,5 2,5 1,4 Ovini < 70 0,7 1,0 0,9 Caprini < 70 0,8 1,0 0,9 Bovinir 60– 100 0,6 1,0 0,9 100– 150 0,9 1,4 0,9 150– 200 1,2 1,6 1,4 200– 350 1,8 1,8 1,4 350– 500 2,1 1,9 1,4 > 500 2,6 2,2 1,4 Equini adulti 4,0 2,5 1,6Nota:I box dovrebbero essere sufficientemente ampi in modo che gli animali possano distendersi comodamente.
Tavola 13Orientamenti per la permanenza in gabbia di uccelli(in attesa e durante gli esperimenti presso gli stabilimenti utilizzatori)Specie e peso
g Superficie
minima/uccelli
cm2 Superficie
minima
per due uccelli
cm2/uccello Superficie
minima per tre
uccelli o più
cm2/uccello Altezza minima
della gabbia Lunghezza
minima della
mangiatoia/uccelli
cm Polli 100– 300 250 200 150 25 3 300– 600 500 400 300 35 7 600–1200 1000 600 450 45 10 1200–1800 1200 700 550 45 12 1800–2400 1400 850 650 45 12 (Maschi
adulti) >2400 1800 1200 1000 60 15 Quaglie
120– 140
350
250
200
15
4Nota: Per «superficie» si intende il prodotto della lunghezza e della larghezza della gabbia misurata dall’interno, orizzontalmente, non il prodotto della lunghezza e della larghezza del suolo della gabbia.Per la definizione di «altezza della gabbia», vedi nota della tavola 6.La larghezza delle maglie nei pavimenti a griglia non dovrebbe superare 10 x 10 mm per i pulcini e 25 x 25 mm per i volatili giovani e adulti. Il diametro del filo di ferro non dovrebbe essere inferiore a 2 mm. L’inclinazione del suolo non dovrebbe superare il 14 per cento (V). Gli abbeveratoi dovrebbero essere lunghi quanto le mangiatoie. Quando si utilizzano biberon o tazze, ogni uccello dovrebbe avere accesso a due biberon od a due tazze. La gabbie dovrebbero essere dotate di posatoi affinché gli uccelli posti in gabbie separate possano vedersi.