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0.510.11

Protocollo addizionale alla Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze (Protocollo addizionale relativo allo statuto delle truppe del PPP)

RU 2003 3128

Traduzione

Concluso a Bruxelles il 19 giugno 1995

Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 9 aprile 2003

Entrato in vigore per la Svizzera il 9 maggio 2003

(Stato 3 luglio 2019)

Gli Stati parti del presente Protocollo addizionale alla Convenzione tra gli Stati Parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti
al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze 1 ,

di seguito denominata la Convenzione,

considerando che la legislazione nazionale di talune Parti della Convenzione non prevede la pena di morte,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Nella misura in cui una giurisdizione gli sia riconosciuta dalle norme della Convenzione, ciascuno Stato parte del presente Protocollo addizionale si asterrà dall’applicare la pena di morte a un membro e alla famiglia di un membro di una forza, nonché all’organico civile di una forza di qualsiasi altro Stato parte del presente Protocollo addizionale.

Art. II

Il presente Protocollo sarà sottoposto alla firma di tutti i firmatari della Convenzione.

Il presente Protocollo sarà oggetto di ratifica, di accettazione o di approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, o di approvazione saranno depositati presso il governo degli Stati Uniti d’America, che informerà tutti gli Stati firmatari riguardo al deposito di ciascun strumento.

Il presente Protocollo entrerà in vigore trenta giorni dopo che tre Stati firmatari, di cui uno almeno deve essere Parte dello Statuto delle truppe della NATO e uno almeno deve essere uno Stato che ha accettato l’invito a partecipare al Partenariato per la pace e che ha sottoscritto il documento quadro del Partenariato per la pace, avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Il presente Protocollo entrerà in vigore, per ogni altro firmatario, alla data del deposito presso il governo degli Stati Uniti d’America del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Fatto a Bruxelles il 19 giugno 1995, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un esemplare unico che sarà depositato negli archivi del governo degli Stati Uniti d’America, il quale ne trasmetterà copia conforme a tutti gli Stati firmatari.

(Seguono le firme)

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Campo d’applicazione il 3 luglio 20192

Stati partecipanti

Ratifica

Entrata in vigore

Albania

9 maggio

1996

8 giugno

1996

Armenia

16 aprile

2004

16 maggio

2004

Austria

3 agosto

1998

2 settembre

1998

Azerbaigian

3 marzo

2000

2 aprile

2000

Belgio

10 ottobre

1997

9 novembre

1997

Bosnia ed Erzegovina

1° febbraio

2008

2 marzo

2008

Bulgaria

29 maggio

1996

28 giugno

1996

Canada

2 maggio

1996

1° giugno

1996

Croazia

11 gennaio

2002

10 febbraio

2002

Danimarca*

8 luglio

1999

7 agosto

1999

Estonia

7 agosto

1996

6 settembre

1996

Finlandia

2 luglio

1997

1° agosto

1997

Francia

1° febbraio

2000

2 marzo

2000

Georgia

19 maggio

1997

18 giugno

1997

Germania*

24 settembre

1998

24 ottobre

1998

Grecia

30 giugno

2000

30 luglio

2000

Irlanda*

9 aprile

2019

9 maggio

2019

Islanda

15 maggio

2007

14 giugno

2007

Italia

23 settembre

1998

23 ottobre

1998

Kazakstan

6 novembre

1997

6 dicembre

1997

Kirghizistan

25 agosto

2006

24 settembre

2006

Lettonia

19 aprile

1996

1° giugno

1996

Lituania

15 agosto

1996

14 settembre

1996

Lussemburgo

14 settembre

2001

14 ottobre

2001

Macedonia del Nord

19 giugno

1996

19 luglio

1996

Moldova

1° ottobre

1997

31 ottobre

1997

Montenegro

27 gennaio

2012

26 febbraio

2012

Norvegia*

4 ottobre

1996

3 novembre

1996

Paesi Bassi*

26 giugno

1997

26 luglio

1997

Polonia

4 aprile

1997

4 maggio

1997

Portogallo

4 febbraio

2000

5 marzo

2000

Regno Unito*

22 giugno

1999

22 luglio

1999

Repubblica Ceca

27 marzo

1996

1° giugno

1996

Romania

5 giugno

1996

5 luglio

1996

Russia*

28 agosto

2007

27 settembre

2007

Serbia*

3 settembre

2015

3 ottobre

2015

Slovacchia

18 settembre

1996

18 settembre

1996

Slovenia

18 gennaio

1996

1° giugno

1996

Spagna*

4 febbraio

1998

6 marzo

1998

Stati Uniti d’America

9 agosto

1995

13 gennaio

1996

Svezia

13 novembre

1996

13 dicembre

1996

Svizzera*

9 aprile

2003

9 maggio

2003

Turchia

20 aprile

2000

20 maggio

2000

Ucraina

26 aprile

2000

26 maggio

2000

Ungheria

14 dicembre

1995

1° giugno

1996

Uzbekistan

30 gennaio

1997

1° marzo

1997

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in inglese, può essere ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

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Riserve e dichiarazione della Svizzera concernenti lo Statuto delle
truppe della NATO

Riserva all’articolo VII paragrafi 5 e 6

I. La Svizzera consegnerà alle autorità competenti dello Stato d’invio o dello Stato ricevente ai sensi dell’articolo VII paragrafo 5 dello Statuto delle truppe della NATO i membri di una truppa, di un elemento civile o le rispettive persone a carico oppure fornirà, in simili casi, l’assistenza giudiziaria di cui al paragrafo 6 unicamente se lo Stato richiedente garantisce che nei confronti di tali persone non sarà comminata né eseguita la pena di morte.

II. La Svizzera non consegnerà alle autorità competenti dello Stato d’invio o dello Stato ricevente ai sensi dell’articolo VII paragrafo 5 dello Statuto delle truppe della NATO i membri di una truppa, di un elemento civile o le rispettive persone a carico e non fornirà, in simili casi, l’assistenza giudiziaria di cui al paragrafo 6,

  1. se vi sono motivi seri per credere che tali persone possano subire delle torture oppure una pena o un trattamento disumani o degradanti,
  2. se vi sono motivi seri per credere che tali persone possano essere perseguite per considerazioni di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche o che la condizione di tali persone arrischi di essere aggravata per uno di questi motivi.

Riserva all’articolo XIII

La Svizzera concede un’assistenza amministrativa o giudiziaria in ambito fiscale. Sono oggetto dell’assistenza amministrativa l’applicazione corretta delle convenzioni concernenti l’eliminazione della doppia imposizione nonché la prevenzione dell’utilizzazione abusiva di tali convenzioni. La Svizzera concede un’assistenza giudiziaria unicamente in caso di truffa in materia di tasse e a condizione di reciprocità.

Dichiarazione in merito all’articolo VII

L’accettazione da parte della Svizzera della giurisdizione penale e disciplinare di autorità militari straniere di uno Stato d’invio ai sensi dell’articolo VII dello Statuto delle truppe della NATO non è applicabile ai dibattimenti, alle deliberazioni di sentenze e alla pronuncia di sentenze da parte di un tribunale penale dello Stato d’invio sul territorio svizzero.