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0.510.163.1

Accordo
tra il capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione
della popolazione e dello sport, che agisce per conto del Consiglio
federale svizzero, e il ministro federale della difesa della Repubblica d’Austria concernente la cooperazione e l’assistenza reciproca
nel quadro della Kosovo Force (KFOR)

RU 2007 3923

Traduzione1

Concluso l’11 ottobre 2006
Entrato in vigore il 1° dicembre 2006

(Stato 1° dicembre 2006)

Il capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, che agisce per conto del Consiglio federale svizzero,
e
il ministro federale della difesa della Repubblica d’Austria,
qui di seguito denominati «Parti»,

animati dal desiderio di contribuire insieme agli sforzi di stabilizzazione e di ricostruzione del Kosovo,

ricordando l’autorizzazione concessa dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con la risoluzione 1244 (1999) del 10 giugno 1999, per l’istituzione di una presenza internazionale di sicurezza in Kosovo,

ricordando la decisione adottata dalla NATO di costituire una forza multinazionale denominata «Kosovo Force» (KFOR) con la partecipazione di forze di Stati aderenti e non aderenti alla NATO,

riferendosi alla decisione del Governo federale austriaco del 25 giugno 1999 e alle decisioni successive concernenti l’invio in Kosovo di un contingente austriaco come parte della KFOR,

riferendosi alla decisione del Consiglio federale svizzero del 23 giugno 1999 sulla partecipazione della Svizzera alla KFOR, al decreto federale del 12 dicembre 2001 2 e alle relative decisioni successive concernenti l’invio in Kosovo di truppe svizzere come parte della KFOR,

ricordando lo scambio di note del 5 ottobre 1999 tra la NATO e l’Austria sulle modalità della partecipazione alla KFOR e sugli aspetti finanziari della partecipazione austriaca alla KFOR,

ricordando gli scambi di lettere del 5 e 28 ottobre 1999 3 fra la Svizzera e la NATO sulle modalità della partecipazione della Svizzera alla KFOR, sugli aspetti finanziari della partecipazione svizzera alla KFOR e sulle riserve formulate dalla Svizzera,

fondandosi sulla Convenzione del 19 giugno 1995 4 tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze e sul Protocollo addizionale del 19 giugno 1995 5 alla Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Oggetto dell’Accordo

Il presente Accordo disciplina i principi generali della cooperazione e dell’assistenza reciproca tra le Parti nel quadro della loro partecipazione alla «Kosovo Force» (KFOR).

Art. 2 Ambiti di cooperazione

Tenendo conto delle rispettive limitazioni nazionali, la cooperazione nel quadro dell’impiego della KFOR comprende segnatamente gli ambiti seguenti:

  1. compiti di sorveglianza, sicurezza e protezione;
  2. supporto logistico;
  3. direzione, esercizio e sicurezza di campi e di altre infrastrutture;
  4. istruzione orientata all’impiego.

La cooperazione avviene secondo i principi dell’economicità, dell’adeguatezza, della parsimonia e della trasparenza.

Se necessario, i dettagli della cooperazione, segnatamente le responsabilità e i processi che ne risultano negli ambiti logistico, tecnico, finanziario e del personale, possono essere disciplinati in accordi tecnici separati.

Art. 3 Struttura di comando e impiego

I contingenti delle Parti sono comandati ognuno da un ufficiale («National Contingent Commander», NCC) della corrispondente nazionalità. La struttura, l’organizzazione, l’amministrazione e la logistica dei contingenti nazionali restano di esclusiva responsabilità e competenza delle rispettive Parti.

Se necessario, i membri di un contingente nazionale possono essere assegnati per collaborazione, nel senso di un controllo operativo («Operational Control», OPCON), al comandante competente dell’altro contingente.

I campi gestiti in comune possono essere diretti dalle Parti secondo una rotazione paritetica. Il pertinente regolamento del campo è emanato, modificato o abrogato di comune accordo dai comandi competenti delle Parti.

Art. 4 Giurisdizione penale e disciplinare

Se non è stato convenuto altrimenti, i membri dei contingenti nazionali sottostanno alla giurisdizione penale e disciplinare nazionale. Il mantenimento della disciplina è una responsabilità nazionale.

Art. 5 Cooperazione in materia d’istruzione orientata all’impiego

Se necessario, le Parti possono assistersi reciprocamente nell’istruzione orientata all’impiego sia all’interno che all’esterno del settore d’impiego della KFOR.

Se l’istruzione orientata all’impiego ha luogo in Svizzera o in Austria,

  1. sono applicabili la Convenzione del 19 giugno 1995 tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze e il Protocollo addizionale del 19 giugno 1995 alla Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze;
  2. la protezione generale del personale, del materiale e delle munizioni, come pure la protezione esterna degli immobili assegnati, incombe allo Stato ricevente. Il personale dello Stato d’invio non dispone di alcun potere di polizia e non ha il diritto di effettuare alcuna guardia armata al di fuori degli immobili assegnati;
  3. la protezione interna di tali immobili nonché la custodia sicura del materiale e delle munizioni incombe a ciascuna delle Parti. Al riguardo, il personale dello Stato d’invio collabora con le autorità dello Stato ricevente;
  4. è consentito introdurre e impiegare armi e munizioni nello Stato ricevente unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo;
  5. in caso di incidenti o eventi particolari oggetto di inchieste militari, la Parte inquirente garantisce tempestivamente all’altra Parte un’adeguata partecipazione all’indagine;
  6. in caso di malattia, lesione o ferimento, lo Stato ricevente garantisce al personale dello Stato d’invio l’assistenza medica d’urgenza secondo le disposizioni vigenti sul posto. I relativi costi sono a carico dello Stato d’invio.

Art. 6 Finanze

Ciascuna delle Parti assume i costi per l’istruzione e l’impiego del proprio personale nonché per l’impiego del proprio materiale derivanti dal presente Accordo.

Se necessario, gli aspetti finanziari della reciproca fornitura di prestazioni e servizi nell’ambito dell’esecuzione del presente Accordo sono disciplinati in accordi tecnici conformemente all’articolo 2 capoverso 3.

Art. 7 Sicurezza delle informazioni

Le Parti proteggono, conformemente alle rispettive prescrizioni legali vigenti, le informazioni e i materiali classificati scambiati o messi a disposizione nell’ambito dell’esecuzione del presente Accordo. Tali informazioni o materiali non sono resi pubblici né consegnati a terzi senza l’accordo preliminare scritto della Parte che li mette a disposizione, eccettuato il caso in cui le precitate prescrizioni legali ne esigono imperativamente la trasmissione. Le informazioni classificate sono scambiate unicamente se presso il destinatario è garantito un livello di protezione almeno equivalente a quello dell’organo che le trasmette.

Art. 8 Composizione delle controversie

Le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono composte esclusivamente mediante negoziati tra le Parti.

Art. 9 Abrogazione di accordi esistenti

Con l’entrata in vigore del presente Accordo è abrogato l’accordo del 5 giugno 2002 6 tra il capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport della Confederazione Svizzera e il ministro federale della difesa della Repubblica d’Austria sulla cooperazione tra i due Paesi nell’ambito della loro partecipazione alla Kosovo Force (KFOR).

Con l’entrata in vigore del presente Accordo è abrogato l’accordo del 15 settembre 2000 7 tra il capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport della Confederazione Svizzera e il ministro federale della difesa della Repubblica d’Austria concernente l’istruzione comune AUCON/ SWISSCOY.

Art. 10 Disposizioni finali

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la firma ed è concluso per una durata indeterminata.

Il presente Accordo può essere emendato di comune accordo tra le Parti. Gli emendamenti richiedono la forma scritta.

Il presente Accordo può essere denunciato per scritto da ciascuna Parte con un preavviso di tre mesi.

In caso di cessazione della partecipazione di una delle Parti all’impiego della KFOR, il presente Accordo decade automaticamente.

In caso di estinzione del presente Accordo, le conseguenze finanziarie che ne derivano sono regolate dalle Parti in via negoziale. Le disposizioni del presente Accordo concernenti gli aspetti finanziari sono applicabili fino alla conclusione delle pertinenti procedure. Firmato a Innsbruck l’11 ottobre 2006 in due esemplari originali in lingua tedesca.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Samuel Schmid

Per il
Governo della Repubblica d’Austria:

Günther Platter

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