Per il personale da essa inviato, la Parte d’invio assume, secondo le prescrizioni per essa vigenti, i pagamenti e le spese seguenti:
- gli stipendi, comprese le indennità e gli indennizzi;
- le spese di trasloco all’inizio e alla fine dei progetti di istruzione;
- le spese di viaggio nonché ulteriori spese connesse con viaggi di servizio;
- le spese per il trasporto della salma e per i funerali e altre spese risultanti in caso di decesso;
- le spese in relazione con servizi particolari forniti dal personale su incarico della Parte d’invio.
I costi di istruzione, comprese le spese per gli alloggi e il vitto, relativi a progetti di istruzione ai sensi del presente Accordo sono per principio a carico della Parte d’invio.
Le Parti o gli organi da esse incaricati disciplinano per ogni singolo caso la contribuzione alle spese. Tale disciplinamento si fonda sul principio dell’equilibrio e della reciprocità. Nella misura in cui, al momento della definizione dei progetti di istruzione conformemente all’articolo 2, è assicurato un equilibrio delle misure di istruzione previste nel successivo anno di istruzione, equilibrio misurato in base al genere, all’entità, alla durata e ai prevedibili costi di istruzione, si può rinunciare alla riscossione dei costi di istruzione di cui al paragrafo 2.
Ciascuna delle Parti allestisce annualmente un compendio delle prestazioni fornite a favore dell’altra Parte in virtù del presente Accordo, con indicazione dei dati concernenti le prestazioni necessari per la valutazione consensuale delle Parti (giorni di istruzione, numero di partecipanti, costi supplementari ecc.). Tali compendi sono trasmessi all’altra Parte due mesi prima degli annuali colloqui di Stato maggiore e in materia di istruzione di cui all’articolo 2 paragrafo 3.
I compendi reciprocamente approvati sono liquidati entro un termine massimo di due anni. La compensazione degli squilibri avviene, se possibile, mediante altre prestazioni nell’ambito del presente Accordo. Se una simile compensazione non è possibile, lo squilibrio è compensato mediante un indennizzo finanziario.
Salvo disposizioni contrarie nel presente Accordo, tutte le spese di sostentamento, comprese le spese di alloggio, sono a carico del personale stesso secondo le disposizioni e le prescrizioni della Parte d’invio. Ciò vale anche per gli indennizzi per il vestiario di servizio o gli oggetti d’equipaggiamento personale messi a disposizione del personale da istruire, conformemente all’articolo 10 paragrafo 3, e andati persi o danneggiati.
La Parte ricevente rimborsa alla Parte d’invio le spese risultanti per quest’ultima in relazione con viaggi del personale ordinati per ragioni di servizio dalla Parte ricevente.
I dettagli concernenti il calcolo dei costi e la fatturazione figurano nell’allegato al presente Accordo. Tale allegato è parte integrante del presente Accordo.