Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni:
- «cooperazione»: l’insieme delle attività svolte in applicazione dell’articolo 3 del presente Accordo;
- «attività»: qualsiasi attività svolta nell’ambito della cooperazione nel campo dell’istruzione e della formazione nella sfera di responsabilità dei ministeri delle Parti competenti in materia di difesa e sicurezza;
- «Stato ospitante»: la Parte contraente sul cui territorio o sui cui aeromobili o navi soggiorna o transita il personale militare e civile dello Stato d’invio ai fini della cooperazione;
- «Stato d’invio»: la Parte contraente da cui dipende il personale militare e civile impiegato che soggiorna o transita ai fini della cooperazione sul territorio sovrano dello Stato ospitante, sui suoi aeromobili o sulle sue navi;
- «membro del personale»: il personale militare o civile di una delle Parti contraenti, che partecipa a un’attività ed è impiegato dal ministero competente in materia di difesa e sicurezza;
- «persona a carico»: il coniuge o qualsiasi altra persona che vive in concubinato con un membro del personale e i figli a carico di quest’ultimo secondo la legislazione dello Stato d’invio;
- «materiale»: i beni e l’equipaggiamento dei membri del personale, compresi armi, munizioni, veicoli e qualsiasi altro mezzo necessario alla messa in atto della cooperazione;
- «aeromobile»: aeromobile di Stato ai sensi dell’articolo 3 lettera b della Convenzione del 7 dicembre 19446 relativa all’aviazione civile internazionale;
- «nave»: nave ai sensi dell’articolo 96 della Convenzione delle Nazioni Unite del 10 dicembre 19827 sul diritto del mare.