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0.515.031

Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Agenzia internazionale dell’energia nucleare concernente l’applicazione di garanzie nell’ambito del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari Conchiuso il 6 settembre 1978 Entrato in vigore il 6 settembre 1978

RU 1978 1720

Traduzione1

(Stato 6 settembre 1978)

Considerato che la Confederazione svizzera (dappresso «Svizzera») partecipa al Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (dappresso «Trattato»), aperto alla firma a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968 2 e entrato in vigore il 5 marzo 1970,

visto il paragrafo 1 dell’articolo III del Trattato nel tenore seguente:

  1. Ciascuno degli Stati militarmente non nucleari partecipanti al Trattato s’impegna ad accettare le garanzie sancite in un accordo da negoziare e concludere con l’Agenzia internazionale dell’energia nucleare, conformemente allo statuto della medesima e al suo sistema di garanzie, al solo scopo di accertare l’adempimento degli impegni assunti sulla base del presente Trattato per impedire la diversione di energia nucleare dall’impiego pacifico verso la produzione di armi nucleari o altri dispositivi nucleari esplosivi. Le modalità d’applicazione delle garanzie richieste in quest’articolo concernono le materie prime e i materiali fissili speciali, siano essi prodotti, trattati e impiegati in un grande impianto nucleare, siano esistenti al di fuori di esso. Le garanzie richieste dal presente articolo saranno applicate ad ogni materia prima o materiale fissile speciale in tutte le attività nucleari pacifiche svolte nel territorio di uno Stato, sotto la sua giurisdizione, o intraprese, sotto il suo controllo, in qualsiasi altro luogo.

considerando che l’Agenzia internazionale dell’energia nucleare (dappresso «Agenzia») è facoltata, in virtù dell’articolo III del proprio statuto 3 , a concludere tali accordi,

la Svizzera e l’Agenzia hanno convenuto quanto segue:

Parte prima Impegno fondamentale

Art. 1

In virtù del paragrafo 1 dell’articolo III del Trattato, la Svizzera si impegna ad accettare garanzie, conformemente ai termini del presente Accordo, per tutte le materie grezze e per tutti i prodotti fissili speciali in tutte le attività nucleari pacifiche esercitate sul territorio svizzero, sotto la sua giurisdizione, o attuate sotto il suo controllo in qualsiasi luogo, unicamente per verificare che per tali materie e prodotti non vi sia diversione verso armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari.

Applicazione delle garanzie

Art. 2

L’Agenzia ha il diritto e l’obbligo di vigilare sull’applicazione delle garanzie, conformemente ai termini del presente Accordo, per tutte le materie grezze e per tutti i prodotti fissili speciali, in tutte le attività nucleari pacifiche esercitate sul territorio della Svizzera, sotto la sua giurisdizione o attuate sotto il suo controllo in qualsiasi luogo e ciò unicamente per verificare che per tali materie e prodotti non vi sia diversione verso armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari.

Cooperazione tra la Svizzera e l’Agenzia

Art. 3

La Svizzera e l’Agenzia cooperano per agevolare l’applicazione delle garanzie previste nel presente Accordo.

Applicazione delle garanzie

Art. 4

Le garanzie previste nel presente Accordo sono applicate in modo che:

  1. non siano intralciati il progresso economico e tecnologico della Svizzera o la cooperazione internazionale nel campo delle attività nucleari pacifiche, segnatamente gli scambi internazionali di materie nucleari;
  2. sia evitato indebito disturbo alle attività nucleari pacifiche della Svizzera e segnatamente all’esercizio degli impianti;
  3. siano compatibili con le pratiche di sana gestione necessarie per garantire la conduzione economica e sicura delle attività nucleari.

Art. 5

a) L’Agenzia prende ogni precauzione utile per tutelare i segreti commerciali e industriali o altre informazioni confidenziali di cui verrebbe a conoscenza in applicazione del presente Accordo.

  1. i) L’Agenzia non pubblica né comunica a nessun Stato, organizzazione o persona, informazioni ottenute in applicazione del presente Accordo; tuttavia, singoli dettagli riguardanti l’applicazione dell’Accordo possono essere comunicati al Consiglio dei governatori dell’Agenzia (dappresso «Consiglio») e ai membri del personale dell’Agenzia se devono essere informati per esercitare le loro funzioni ufficiali in materia di garanzie, tuttavia soltanto nella misura necessaria per consentire all’Agenzia di onorare le proprie responsabilità nell’applicazione del presente Accordo;
  2. ove gli Stati direttamente interessati lo consentano, possono essere pubblicate, su decisione del Consiglio, informazioni succinte riguardanti le materie nucleari assoggettate alle garanzie in virtù del presente Accordo.

Art. 6

a) L’Agenzia, nell’applicazione delle garanzie di cui nel presente Accordo, tiene pienamente conto dei perfezionamenti tecnologici in materia di garanzie e fa il possibile per ottimalizzare il rapporto costo/efficacia e assicurare l’applicazione del principio di un’efficace garanzia del flusso delle materie nucleari assoggettate alle garanzie in virtù del presente Accordo grazie all’impiego di apparecchi e altri mezzi tecnici in taluni punti strategici, nella misura in cui la tecnologia attuale o futura lo consenta.

b) Per ottimalizzare il rapporto costo/efficacia, si impiegano mezzi come:

  1. il confinamento, per definire, ai fini della contabilità, zone di bilancio materie;
  2. metodi statistici e di campionatura per valutare il flusso delle materie nucleari;
  3. la concentrazione di attività di verifica sugli stadi del ciclo del combustibile nucleare in cui sono prodotte, trasformate, utilizzate o cumulate materie nucleari a partire dalle quali possono essere facilmente fabbricate armi nucleari o dispositivi esplosivi nucleari, e la riduzione al minimo delle attività di verifica riguardanti le altre materie nucleari, sempre a condizione che ciò non disturbi l’applicazione delle garanzie di cui al presente Accordo, da parte dell’Agenzia.

Sistema nazionale di controllo delle materie

Art. 7

a) La Svizzera allestisce ed applica un sistema di contabilità e controllo per tutte le materie nucleari assoggettate a garanzie in virtù del presente Accordo. b) L’Agenzia applica le garanzie in modo che, nell’accertamento di eventuale diversione di materie nucleari dalla loro utilizzazione pacifica verso armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari, possa verificare i risultati ottenuti dal sistema della Svizzera. La verificazione comprende, segnatamente, misurazioni e osservazioni indipendenti, effettuate dall’Agenzia secondo le modalità specificate nella Seconda parte del presente Accordo. Procedendo a tali verificazioni, l’Agenzia tiene debitamente conto dell’efficacia tecnica del sistema della Svizzera.

Informazioni per l’Agenzia

Art. 8

a) Per garantire l’attuazione effettiva delle garanzie in virtù del presente Accordo, la Svizzera fornisce all’Agenzia, conformemente alle disposizioni enunciate nella Seconda parte del presente Accordo, le informazioni concernenti le materie nucleari assoggettate alle garanzie in virtù del presente Accordo e le caratteristiche degli impianti che hanno un’importanza nell’aspetto del controllo di tali materie. c) Ove la Svizzera lo chieda, l’Agenzia è disposta a esaminare, in un luogo di giurisdizione svizzera, le informazioni descritte che, a parere della Svizzera, risultano particolarmente nevralgiche. Non occorre che tali informazioni siano comunicate materialmente all’Agenzia, a condizione che siano serbate in un luogo sotto giurisdizione svizzera, in modo che l’Agenzia possa riesaminarle senza difficoltà.

  1. i) L’Agenzia chiede soltanto il minimo di informazioni indispensabile per l’esecuzione dei propri obblighi in virtù del presente Accordo;
  2. per quanto concerne le informazioni riguardanti gli impianti, dovranno essere ristrette al minimo necessario per il controllo delle materie nucleari assoggettate alle garanzie in virtù del presente Accordo.

Ispettori dell’Agenzia

Art. 9

b) La Svizzera adotta i provvedimenti necessari affinché gli ispettori dell’Agenzia possano svolgere effettivamente le proprie funzioni nel quadro del presente Accordo.

  1. i) L’Agenzia deve ottenere il consenso della Svizzera per la designazione di ispettori dell’Agenzia per la Svizzera.
  2. Se, nel caso di una designazione proposta oppure in un qualsiasi momento dopo la designazione di un ispettore, la Svizzera si erge contro la designazione di tale ispettore, l’Agenzia propone alla Svizzera una o diverse altre designazioni;
  3. se, a seguito di un reiterato rifiuto della Svizzera di accettare la designazione di ispettori dell’Agenzia, sono pregiudicate le ispezioni da eseguire in virtù dell’Accordo, il rifiuto è rinviato, dal Direttore generale dell’Agenzia (dappresso «Direttore generale») al Consiglio, per esame, onde siano presi i provvedimenti adeguati.

c) Le visite e le attività degli ispettori dell’Agenzia sono organizzate in modo che:

  1. siano ridotti al minimo gli inconvenienti e le perturbazioni per la Svizzera e per le attività nucleari pacifiche ispezionate;
  2. sia garantita la tutela dei segreti industriali o concernenti altre informazioni confidenziali giunti a conoscenza degli ispettori.

Privilegi e immunità

Art. 10

La Svizzera applica le pertinenti disposizioni dell’Accordo sui privilegi e le immunità dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica 4 all’Agenzia (segnatamente ai suoi beni, fondi e averi) e ai suoi ispettori e altri funzionari esercitanti funzioni in virtù del presente Accordo.

Levata delle garanzie

Art. 11 Consumo o diluizione di materie nucleari

Le garanzie sono levate per quanto concerne le materie nucleari quando l’Agenzia ha accertato che dette materie sono state consumate oppure sono state diluite in modo da non più essere utilizzabili per un’attività nucleare assoggettata alle garanzie, oppure sono divenute praticamente irricuperabili.

Art. 12 Trasferimento di materie nucleari fuori della Svizzera

Conformemente alle disposizioni enunciate nella Seconda parte del presente Accordo, la Svizzera prenotifica all’Agenzia i trasferimenti fuori della Svizzera previsti per le materie nucleari assoggettate alle garanzie in virtù del presente Accordo. L’Agenzia leva le garanzie applicabili alle materie nucleari in virtù del presente Accordo quando lo Stato destinatario ne ha assunta la responsabilità, come previsto nella Seconda parte. L’Agenzia tiene registri in cui sono consegnati ciascuno trasferimento e, all’occorrenza, la riapplicazione di garanzie a materie nucleari trasferite.

Art. 13 Disposizioni riguardanti le materie nucleari che devono essere utilizzate in attività non nucleari

Ove materie nucleari, assoggettate alle garanzie in virtù del presente Accordo, debbano essere impiegate in attività non nucleari, come ad esempio la produzione di leghe o di ceramiche, la Svizzera conviene con l’Agenzia, prima che le materie siano utilizzate, le condizioni in cui possano essere levate le garanzie applicabili a tali materie.

Non applicazione delle garanzie alle materie nucleari
che devono essere utilizzate in attività non pacifiche

Art. 14

Se la Svizzera ha intenzione, come ne ha facoltà, di impiegare materie nucleari, assoggettate alle garanzie in virtù del presente accordo, in un’attività nucleare per cui non necessitano le garanzie giusta il medesimo accordo, si applicano le modalità seguenti:

  1. la Svizzera indica all’Agenzia l’attività di cui si tratta precisando:i)che l’utilizzazione delle materie nucleari in un’attività militare non vietata non è incompatibile con eventuali impegni assunti dalla Svizzera in esecuzione dei quali s’applicano le garanzie dell’Agenzia e disponenti che tali materie vanno utilizzate unicamente in un’attività nucleare pacifica;ii)che, durante il periodo in cui le garanzie non sono applicate, le materie nucleari non serviranno alla fabbricazione di armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari;
  2. la Svizzera e l’Agenzia concludono un accordo giusta il quale, sinché le materie nucleari sono utilizzate in attività di tal natura, non sono applicate le garanzie di cui nel presente Accordo. Nel concludendo accordo deve esse e precisato, per quanto possibile, il periodo o le circostanze in cui le garanzie non sono applicate. In ogni caso, le garanzie di cui nel presente Accordo s’applicano nuovamente non appena le materie sono ritrasferite a un’altra attività nucleare pacifica. L’Agenzia è informata circa la quantità totale e la composizione di tali materie non assoggettate alle garanzie e trovantesi in Svizzera, come anche in merito a tutte le esportazioni di tali materie;
  3. Ogni accordo è conchiuso col consenso dell’Agenzia. Il consenso è dato nel modo più rapido possibile; esso concerne unicamente problemi come le disposizioni relative ai termini, alle modalità d’applicazione, all’allestimento dei rapporti, ecc. ma non implica un’approvazione dell’attività militare – né la conoscenza di segreti militari inerenti a tale attività – e non concerne l’utilizzazione delle materie nucleari in tale attività.

Problemi finanziari

Art. 15

La Svizzera e l’Agenzia disciplinano le spese che sorgono coll’adempimento dei rispettivi obblighi in virtù del presente Accordo. Tuttavia, ove la Svizzera o persone assoggettate alla sua giurisdizione incorrano in spese straordinarie per espressa domanda dell’Agenzia, quest’ultima rimborsa la somma di tali spese sempre che le abbia previamente autorizzate. In ogni caso, i costi delle operazioni supplementari per provvedimenti o prelevamenti di campioni chiesti dagli ispettori sono a carico dell’Agenzia.

Responsabilità civile in caso di sinistro nucleare

Art. 16

La Svizzera fa in modo che l’Agenzia e i suoi funzionari beneficino, al fine dell’attuazione del presente Accordo, della medesima protezione come i propri cittadini in materia di responsabilità civile in caso di sinistro nucleare, comprese qualsiasi assicurazione o garanzia finanziaria che possa essere prevista nella propria legislazione o nei propri disciplinamenti.

Responsabilità internazionale

Art. 17

Ogni domanda di risarcimento fatta dalla Svizzera all’Agenzia o dall’Agenzia alla Svizzera per qualsiasi danno risultante dall’attuazione delle garanzie applicabili in virtù del presente Accordo, sempre che il danno non sia causato da un sinistro nucleare, è disciplinata conformemente al diritto internazionale.

Misure per verificare l’assenza di diversione5

Art. 18

Nel caso in cui, sul fondamento d’un rapporto del Direttore generale, il Consiglio ritenga come essenziale e urgente che la Svizzera adotti un determinato provvedimento per poter verificare che materie nucleari, assoggettate alle garanzie in virtù del presente Accordo, non siano divertite verso armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari, il Consiglio può invitare la Svizzera ad adottare, senza indugio, tale provvedimento indipendentemente da qualsiasi procedura avviata per la composizione di una controversia conformemente all’articolo 22 del presente Accordo.

Art. 19

Nel caso in cui il Consiglio, dopo aver esaminate le informazioni pertinenti comunicate dal Direttore generale, accerti che l’Agenzia non è in grado di verificare se materie nucleari, assoggettate alle garanzie del presente Accordo, siano state divertite verso armi nucleari o verso altri dispositivi esplosivi nucleari, il Consiglio può fare rendiconto, come recitato al paragrafo C dell’articolo XII dello Statuto dell’Agenzia 6 (dappresso «Statuto»), può parimente prendere, quando sono applicabili, gli altri provvedimenti previsti in detto paragrafo. Per tale scopo, il Consiglio tiene conto della misura in cui l’applicazione delle garanzie ha potuto fornire talune assicurazioni e attribuisce alla Svizzera qualsiasi possibilità per prestare le assicurazioni suppletive necessarie.

Interpretazione e applicazione dell’Accordo
e composizione di controversie

Art. 20

La Svizzera e l’Agenzia si consultano, su domanda dell’una o dell’altra, in merito a ogni problema riguardante l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo.

Art. 21

La Svizzera è facoltata a chiedere che qualsiasi problema d’interpretazione o d’applicazione del presente Accordo sia esaminato dal Consiglio. Il Consiglio invita la Svizzera a partecipare alle discussioni su ogni problema di tal natura.

Art. 22

Qualsiasi controversia riguardante l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo, eccettuate quelle concernenti un accertamento fatto dal Consiglio in virtù dell’articolo 19, o riguardanti un provvedimento adottato dal Consiglio in seguito a tale accertamento, non disciplinata per via di negoziato o di altro mezzo gradito dalla Svizzera e dall’Agenzia deve, su domanda dell’una o dell’altra, essere sottoposta al tribunale d’arbitrato composto come segue: la Svizzera e l’Agenzia designano ciascuna un arbitro e questi due cooptano per un terzo arbitro che presiede il Tribunale. Se la Svizzera o l’Agenzia non ha designato l’arbitro entro i trenta giorni successivi la domanda d’arbitrato, la Svizzera o l’Agenzia può chiedere al Presidente della Corte internazionale di giustizia di designare un arbitro. Analoga procedura è applicata ove il terzo arbitro non è cooptato entro i trenta giorni successivi alla designazione o alla nomina del secondo arbitro. Il quorum è costituito dalla maggioranza dei membri del Tribunale d’arbitrato; tutte le decisioni devono essere approvate dai due arbitri. La procedura d’arbitrato è stabilita dal tribunale. Le decisioni del tribunale hanno forza obbligatoria per la Svizzera e l’Agenzia.

Sospensione dell’applicazione delle garanzie dell’Agenzia
in virtù di altri accordi

Art. 23

L’applicazione in Svizzera delle garanzie dell’Agenzia, in virtù di altri accordi di garanzie conclusi con l’Agenzia, è sospesa sinché permane in vigore il presente Accordo. Ove la Svizzera abbia ricevuto assistenza dall’Agenzia per un progetto, resta valido l’impegno assunto dalla Svizzera, giusta il pertinente accordo d’assistenza, di non usare nessuno degli oggetti contemplati nell’Accordo per perseguire finalità militari. 7

Emendamento dell’Accordo

Art. 24

a) La Svizzera e l’Agenzia si consultano, a domanda dell’una o dell’altra Parte, in merito a qualsiasi emendamento del presente Accordo. b) Tutti gli emendamenti devono essere accettati dalla Svizzera e dall’Agenzia. c) Gli emendamenti del presente Accordo entrano in vigore alle stesse condizioni come per l’Accordo stesso. d) Il Direttore generale informa senza indugio tutti gli Stati membri dell’Agenzia in merito a qualsiasi emendamento del presente Accordo.

Entrata in vigore e durata

Art. 25

Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui l’Agenzia riceve dalla Svizzera notificazione scritta riguardante l’adempimento delle condizioni d’ordine costituzionale e legislativo necessarie all’entrata in vigore. Il Direttore generale informa senza indugio tutti gli Stati membri dell’Agenzia in merito all’entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 26

Il presente Accordo vige sinché la Svizzera partecipa al Trattato.

Parte seconda Introduzione

Art. 27

La presente Parte dell’Accordo specifica le modalità d’applicare per l’attuazione delle disposizioni della Prima parte.

Obiettivo delle garanzie

Art. 28

L’obiettivo delle modalità d’applicazione delle garanzie enunciate nella presente parte dell’Accordo è quello di scoprire rapidamente la diversione di quantità significative di materie nucleari per attività nucleari pacifiche verso la fabbricazione di armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari oppure per finalità sconosciute e di dissuadere qualsiasi diversione mediante un rapido accertamento.

Art. 29

Per conseguire la finalità enunciata all’articolo 28, è fatto uso della contabilità materie come provvedimento di garanzia d’importanza essenziale, associata al confinamento e alla vigilanza come importanti misure completive.

Art. 30

La conclusione tecnica delle operazioni di verificazione da parte dell’Agenzia è una dichiarazione, per ciascuna zona di bilancio materie, indicante la differenza d’inventario, per un periodo determinato, e il limite d’esattezza delle differenze dichiarate.

Sistema nazionale di contabilità e di controllo delle materie nucleari

Art. 31

Conformemente all’articolo 7, l’Agenzia, nelle proprie attività di verificazione, fa pienamente uso del sistema svizzero di contabilità e di controllo per tutte le materie nucleari assoggettate alle garanzie in virtù del presente Accordo ed evita ogni ripetizione inutile di operazioni contabili e di controllo fatte dalla Svizzera.

Art. 32

Il sistema svizzero di contabilità e di controllo per tutte le materie nucleari assoggettate alle garanzie in virtù del presente Accordo si fonda su un insieme di zone di bilancio materie e consente, all’occorrenza, come specificato negli accordi completivi, l’attuazione delle disposizioni seguenti:

  1. un sistema di provvedimenti per la determinazione delle quantità di materie nucleari giunte, prodotte, spedite, consumate, perse o altrimenti ritirate dalle scorte, nonché dei quantitativi in scorta;
  2. 8 la valutazione della precisione e dell’esattezza degli accertamenti e la stima del margine d’incertezza;
  3. le modalità di accertamento, d’esame e di valutazione delle divergenze tra le misurazioni fatte dal mittente e dal destinatario;
  4. le modalità riguardanti l’inventario della riserva fisica;
  5. le modalità di valutazione delle accumulazioni di scorte e di perdite non misurate;
  6. un insieme di rilevamenti e di rapporti indicanti, per ciascuna zona di bilancio materie, le scorte di materie nucleari e le variazioni di tali scorte compresi gli arrivi e le spedizioni;
  7. le disposizioni miranti a garantire la corretta applicazione dei metodi e delle norme di contabilità;
  8. le modalità di comunicazione dei rapporti all’Agenzia conformemente agli articoli da 59 a 69.

Punto di partenza dell’applicazione delle garanzie

Art. 33

Le garanzie non si applicano in virtù del presente Accordo alle materie nelle attività d’estrazione o di trattamento dei minerali.

Art. 34

a) Ove materie contenenti uranio o torio non aventi ancora raggiunto lo stadio del ciclo del combustibile 9 di cui al capoverso c) siano direttamente o indirettamente esportate verso uno Stato non dotato d’armi nucleari, la Svizzera informa l’Agenzia in merito alla quantità, alla composizione e alla destinazione di tali materie a meno che esse non siano esportate per finalità specificatamente non nucleari. b) Ove materie contenenti uranio o torio non aventi raggiunto lo stadio del ciclo del combustibile 10 di cui al capoverso c) siano importate, la Svizzera informa l’Agenzia in merito alla quantità e alla composizione di tali materie a meno che quest’ultime non siano importate per finalità specificatamente non nucleari. c) Ove materie nucleari, di composizione e purezza idonee alla fabbricazione di combustibili o alla separazione degli isotopi, lascino la fabbrica o lo stadio di trattamento in cui sono stati prodotte oppure se tali materie nucleari o qualsiasi altra materia nucleare prodotta in uno stadio successivo del cielo di combustibile nucleare sia importata in Svizzera, si applicano le altre modalità di garanzie specificate nel presente Accordo.

Levata delle garanzie

Art. 35

a) Le garanzie sono levate, per quanto concerne le materie nucleari assoggettate alle garanzie in virtù del presente Accordo, secondo le condizioni enunciate all’articolo 11. Ove non siano adempite tali condizioni, sempre che la Svizzera consideri irrealizzabile o inauspicabile al momento il ricupero di materie nucleari controllate, contenute in rifiuti ritrattabili, la Svizzera e l’Agenzia si consultano in merito ai provvedimenti di garanzie appropriate da applicarsi. b) Le garanzie sono levate per quanto concerne le materie nucleari assoggettate alle garanzie in virtù del presente Accordo, nelle condizioni enunciate all’articolo 13, sempreché la Svizzera e l’Agenzia convengano che tali materie nucleari sono praticamente irrecuperabili.

Esenzione dalle garanzie

Art. 36

Su domanda della Svizzera, l’Agenzia esenta dalle garanzie le materie nucleari seguenti:

  1. i prodotti fissili speciali utilizzati in quantità non superiore11 al grammo in quanto elementi sensibili in apparecchiature;
  2. le materie nucleari impiegate in attività non nucleari conformemente all’articolo 13 e risultanti ricuperabili;
  3. il plutonio con un tenore isotopico in plutonio 238 superiore all’80%.

Art. 37

Su domanda della Svizzera, l’Agenzia esenta dalle garanzie le materie nucleari, altrimenti garantite, a condizione che il quantitativo totale delle materie nucleari esentate in Svizzera, in virtù del presente articolo, non superino in nessun momento i limiti seguenti:

  1. un chilogrammo, complessivamente, di prodotti fissili speciali, comprendenti uno o più dei prodotti seguenti:i)plutonio;ii)uranio con un arricchimento pari o superiore allo 0,2 (20%); il peso considerato è il prodotto del peso reale per l’arricchimento;iii)uranio con un arricchimento inferiore allo 0,2 (20%) ma superiore a quello dell’uranio naturale; il peso considerato è il prodotto del peso reale per il quintuplo del quadrato dell’arricchimento;
  2. dieci tonnellate complessivamente di uranio naturale e di uranio impoverito con un arricchimento superiore allo 0,005 (0,5%);
  3. venti tonnellate di uranio impoverito aventi un arricchimento uguale o inferiore allo 0,005 (0,5%);
  4. venti tonnellate di torio; oppure quelle quantità più considerevoli che il Consiglio può12 specificare per applicazione uniforme.

Art. 38

Ove una materia nucleare esentata debba essere trattata o depositata contemporaneamente con materie nucleari assoggettate alle garanzie in virtù del presente Accordo, sono adottate disposizioni per la riapplicazione delle garanzie a tale materia.

Accordi completivi

Art. 39

La Svizzera e l’Agenzia concludono accordi suppletivi che specifichino particolareggiatamente, nella misura necessaria per consentire all’Agenzia l’adempimento efficace delle proprie responsabilità in virtù del presente Accordo, l’applicazione delle modalità enunciate nel presente Accordo. La Svizzera e l’Agenzia possono estendere o modificare, di comune accordo, gli accordi suppletivi senza emendare il presente Accordo.

Art. 40

Gli accordi suppletivi entrano in vigore contemporaneamente con il presente Accordo oppure non appena possibile dopo l’entrata in vigore di quest’ultimo. La Svizzera e l’Agenzia non trascurano nessun sforzo affinché l’entrata in vigore sia possibile entro i novanta 13 giorni successivi all’entrata in vigore del presente Accordo; tale termine può essere prorogato soltanto se ciò è convenuto dalla Svizzera e dall’Agenzia. La Svizzera comunica senza indugio all’Agenzia le informazioni necessarie per l’elaborazione di tali accordi. Con l’entrata in vigore del presente Accordo, l’Agenzia ha il diritto d’applicare le modalità enunciatele, per quanto concerne le materie nucleari elencate nell’inventario di cui all’articolo 41, anche se gli accordi suppletivi non sono ancora entrati in vigore.

Inventario

Art. 41

Sul fondamento del rapporto iniziale di cui all’articolo 62, l’Agenzia allestisce un inventario unico di tutte le materie nucleari assoggettate alle garanzie in Svizzera in virtù del presente Accordo, indipendentemente dall’origine, e lo tiene aggiornato fondandosi sui rapporti successivi e sui risultati delle proprie operazioni di verifica. Copie dell’inventario sono comunicate alla Svizzera, a intervalli da convenirsi.

Informazioni descrittive
Disposizioni generali

Art. 42

In virtù dell’articolo 8, durante la discussione degli accordi suppletivi sono comunicate all’Agenzia le informazioni descrittive concernenti gli impianti esistenti. I termini di presentazione delle informazioni descrittive per i nuovi impianti sono specificati in detti accordi; tali informazioni sono fornite non appena possibile prima dell’introduzione di materie nucleari in un nuovo impianto.

Art. 43

Le informazioni descrittive trasmesse all’agenzia devono recare per ciascun impianto, ove occorra:

  1. l’identificazione dell’impianto indicante il proprio carattere generale, l’oggetto, la capacità nominale e la situazione geografica come anche il nome e l’indirizzo impiegabili per gli affari correnti;
  2. una descrizione della sistemazione generale dell’impianto indicante, per quanto possibile, la forma, l’ubicazione e il flusso delle materie nucleari come anche la disposizione generale del materiale importante che utilizza, produce, o tratta di materie nucleari;
  3. una descrizione delle caratteristiche dell’impianto per quanto concerne la contabilità materie, il confinamento e la vigilanza;
  4. una descrizione delle norme di contabilità e di controllo delle materie nucleari, vigenti o proposte, nell’impianto, indicante segnatamente le zone di bilancio materie delimitate dall’esercente, le operazioni di misurazione del flusso e le modalità dell’inventario delle riserve fisiche.

Art. 44

Altre informazioni utili per l’applicazione delle garanzie sono comunicate all’Agenzia per ciascun impianto, segnatamente informazioni circa l’organigramma delle responsabilità relative alla contabilità e al controllo delle materie. La Svizzera comunica all’Agenzia informazioni completive circa le norme di igiene e di sicurezza che l’Agenzia deve osservare e cui gli ispettori devono conformarsi nell’impianto.

Art. 45

Le informazioni descrittive 14 concernenti le modificazioni producenti incidenza al fine delle garanzie sono comunicate all’Agenzia per esame. L’Agenzia è informata circa qualsiasi modificazione delle informazioni comunicate in virtù dell’articolo 44 e ciò tempestivamente affinché, ove occorra, possano essere adeguate le modalità d’applicazione delle garanzie.

Art. 46 Finalità dell’esame delle informazioni descrittive

I risultati dell’esame delle informazioni descrittive 15 sono inclusi negli accordi suppletivi.

Le informazioni descrittive comunicate all’Agenzia sono utilizzate per le finalità seguenti:

  1. riconoscimento delle caratteristiche degli impianti e delle materie nucleari che interessano l’applicazione delle garanzie alle materie nucleari, e ciò in modo sufficientemente particolareggiato affinché ne sia agevolata la verifica;
  2. determinazione delle zone di bilancio materie impiegate ai fini contabili dell’Agenzia e scelta dei punti strategici che sono punti di misurazione principali e servono a determinare il flusso e le riserve di materie nucleari; per la determinazione di tali zone di bilancio materie, l’Agenzia applica segnatamente i criteri seguenti:i)l’entità delle zone di bilancio materie è in funzione dell’esattezza con cui è possibile stabilire il bilancio;ii)nella determinazione delle zone di bilancio materie occorre cercare per quanto possibile di impiegare il confinamento e la vigilanza affinché le misurazioni del flusso risultino complete e ne sia semplificata in tal modo l’applicazione delle garanzie mediante concentrazione delle operazioni di misurazione in punti nodali;iii)per la contabilità dell’Agenzia è data facoltà di combinare parecchie zone di bilancio materie impiegate in un impianto o in siti distinti in una sola zona di bilancio materie, ove l’Agenzia ritenga che siffatta combinazione risulti compatibile con i bisogni riguardanti la verifica;iv)su domanda della Svizzera è possibile definire una zona di bilancio materie speciale che includerebbe nei propri limiti un procedimento i cui particolari risultano nevralgici per l’aspetto commerciale;
  3. stabilire la frequenza teorica e la modalità dell’inventario delle scorte fisiche delle materie nucleari al fine della contabilità dell’Agenzia;
  4. determinazione del contenuto della contabilità e dei rapporti come anche dei metodi di valutazione della contabilità;
  5. determinazione del fabbisogno per quanto concerne la verifica della quantità e dell’ubicazione delle materie nucleari e emanazione delle modalità di verificazione;
  6. determinazione di adeguate combinazioni di metodi e tecniche di confinamento e vigilanza come anche dei punti strategici in cui esse saranno applicate.

Art. 47 Riesame delle informazioni descrittive

Le informazioni descrittive sono riesaminate in funzione dei mutamenti intervenuti nelle condizioni d’esercizio, dei progressi della tecnologia, delle garanzie o dell’esperienza acquisita nell’applicazione delle modalità di verifica, affinché possano essere modificati i provvedimenti adottati dall’Agenzia conformemente all’articolo 46.

Art. 48 Verifica delle informazioni descrittive

L’Agenzia può, in cooperazione con la Svizzera, inviare ispettori negli impianti per verificare le informazioni descrittive trasmesse all’Agenzia in virtù degli articoli 42 a 45 per le finalità enunciate all’articolo 46.

Informazioni relative alle materie nucleari trovantesi
fuori degli impianti

Art. 49

L’Agenzia è informata senza indugio circa qualsiasi modificazione delle informazioni trasmesse in virtù del presente articolo.

Ove materie nucleari debbano essere abitualmente impiegate fuori degli impianti, sono comunicate, all’occorrenza, le informazioni seguenti all’Agenzia:

  1. una descrizione generale dell’utilizzazione delle materie nucleari, la loro ubicazione geografica come anche il nome e l’indirizzo dell’utente impiegabile per gli affari correnti;
  2. una descrizione generale delle modalità vigenti o proposte per la contabilità e per il controllo delle materie nucleari segnatamente l’organigramma delle responsabilità per la contabilità e il controllo delle materie.

Art. 50

Le informazioni 16 trasmesse all’Agenzia in virtù dell’articolo 49 possono essere impiegate, nella voluta misura, per le finalità enunciate nei capoversi b) a f) dell’articolo 46.

Contabilità
Disposizioni generali

Art. 51

Nell’allestimento del sistema di controllo delle materie giusta l’articolo 7, la Svizzera fa in modo che sia tenuta una contabilità per quanto concerne ciascuna delle zone di bilancio materie. La tenuta della contabilità è disciplinata negli accordi suppletivi.

Art. 52

La Svizzera adotta disposizioni per agevolare l’esame della contabilità da parte degli ispettori, segnatamente se essa non è tenuta in inglese, in spagnolo, in francese o in russo.

Art. 53

La contabilità è custodita durante almeno cinque anni.

Art. 54

La contabilità comprende, se necessario:

  1. le rilevazioni17 contabili di tutte le materie nucleari assoggettate alle garanzie in virtù del presente Accordo;
  2. le rilevazioni18 di operazioni per gli impianti che contengono tali materie nucleari.

Art. 55

Il sistema di misurazione su cui si fonda la contabilità per l’allestimento dei rapporti, è conforme alle norme internazionali le più recenti o è equivalente qualitativamente a tali norme.

Rilevazioni19 contabili

Art. 56

Le rilevazioni20 contabili contengono, per quanto concerne ciascuna zona di bilancio materie, le scritture seguenti:

  1. tutte le variazioni delle riserve onde sia consentita la determinazione della riserva contabile in ogni momento;
  2. tutti i risultati delle misurazioni che sono impiegati per la determinazione della riserva fisica;
  3. tutti gli adeguamenti e rettifiche che sono stati fatti in quanto concerne le variazioni della riserva, le riserve contabili e le riserve fisiche.

Art. 57

Per ogni variazione di riserva e per tutte le riserve fisiche, le rilevazioni 21 indicano, in quanto concerne ciascuna partita di materie nucleari: l’identificazione delle materie, i dati riguardanti la partita e i dati di base. I dati devono riferire circa le quantità di uranio, di torio e di plutonio separatamente per ciascuna partita di materie nucleari. Per ciascuna variazione di riserva sono indicate la data della variazione e, all’occorrenza, la zona di bilancio materie mittente e la zona di bilancio materia destinataria oppure il destinatario.

Art. 58 Rilevazioni d’operazioni22

Le rilevazioni d’operazioni23 recano, per ciascuna zona di bilancio materie, ove occorra, le scritture seguenti:

  1. i dati d’esercizio utilizzati per l’allestimento delle variazioni di quantità e della composizione delle materie nucleari;
  2. le informazioni conseguite mediante la taratura dei serbatoi e apparecchi e mediante la campionatura e le analisi, le modalità del controllo delle qualità delle misurazioni e le valutazioni calcolate degli errori aleatori e sistematici;
  3. la descrizione del procedimento seguito per la preparazione e per l’allestimento dell’inventario della riserva fisica e per fare in modo che tale inventario risulti esatto e completo;
  4. la descrizione delle disposizioni adottate per determinare la causa e l’ordine di grandezza di qualsiasi perdita accidentale o non misurata che potesse prodursi.

Rapporti
Disposizioni generali

Art. 59

La Svizzera comunica all’Agenzia i rapporti definiti agli articoli 60 a 69 per quanto concerne le materie nucleari assoggettate alle garanzie in virtù del presente Accordo.

Art. 60

I rapporti sono redatti in inglese, in spagnolo, in francese o in russo, salvo disposizioni contrarie degli accordi suppletivi.

Art. 61

I rapporti sono fondati sulla contabilità tenuta conformemente agli articoli 51 a 58 e comprendono, secondo i casi, i rapporti contabili e i rapporti speciali.

Rapporti contabili

Art. 62

L’Agenzia riceve un rapporto iniziale su tutte le materie nucleari assoggettate alle garanzie in virtù del presente Accordo. Il rapporto iniziale è inviato dalla Svizzera all’Agenzia nei trenta giorni successivi all’ultimo giorno del mese civile durante il quale è entrato in vigore il presente Accordo e descrive la situazione all’ultimo giorno di detto mese.

Art. 63

I rapporti si fondano sulle informazioni disponibili nella data in cui sono allestiti e ove occorra possono essere successivamente rettificati.

Per ciascuna zona di bilancio materie, la Svizzera comunica all’Agenzia i rapporti contabili seguenti:

  1. rapporti circa le variazioni della riserva indicanti tutte le variazioni della riserva di materie nucleari. I rapporti sono inviati senza indugio e in ogni caso entro i trenta giorni successivi alla fine del mese durante il quale si sono prodotte o sono state accertate variazioni delle riserve;
  2. rapporti sul bilancio materie indicanti il bilancio materie fondato sulla riserva fisica di materie nucleari realmente presenti nella zona di bilancio materie. I rapporti sono inviati senza indugio e in ogni caso nei trenta giorni successivi a un inventario della riserva fisica.

Art. 64

I rapporti sulle variazioni delle riserve recano l’identificazione delle materie e dei dati riguardanti la partita per ciascuna partita di materie nucleari, la data della variazione della riserva e, all’occorrenza, la zona di bilancio materie mittente e la zona di bilancio materie destinataria oppure il destinatario. A tali rapporti sono allegate note concise:

  1. spieganti le variazioni di riserve sul fondamento dei dati d’esercizio iscritti nelle rilevazioni d’operazioni, previsti alla lettera a24 dell’articolo 58;
  2. descriventi, come specificato negli accordi suppletivi, il programma d’operazioni previsto segnatamente l’inventario della riserva fisica.

Art. 65

La Svizzera deve fare rendiconto di ciascuna variazione di riserva, adeguamento o correzione, sia periodicamente in un elenco ricapitolativo, sia separatamente. Il rendiconto delle variazioni delle riserve avviene per partita. Come specificato negli accordi suppletivi, le piccole variazioni delle riserve di materie nucleari, come i trasferimenti di campioni al fine analitico, possono essere raggruppate come se fossero un’unica variazione delle riserve.

Art. 66

L’Agenzia comunica alla Svizzera, per ciascuna zona di bilancio materie, gli inventari semestrali delle riserve contabili delle materie nucleari assoggettate alle garanzie in virtù del presente Accordo, allestiti secondo i rapporti sulle variazioni delle riserve per il periodo cui si riferisce ciascun inventario.

Art. 67

A ciascun rapporto sul bilancio materie è allegato un inventario della riserva fisica in cui le singole partite sono registrate separatamente e per ognuna di esse è data l’identificazione delle materie e i dati concernenti la partita.

I rapporti sul bilancio materie recano le scritture seguenti, salvo se la Svizzera e l’Agenzia convengano altrimenti:

  1. riserva fisica iniziale;
  2. variazione di riserva (prima gli aumenti quindi le diminuzioni);
  3. riserva contabile finale;
  4. scostamenti tra mittente e destinatario;
  5. riserva contabile finale adeguata;
  6. riserva fisica finale;
  7. differenza d’inventario.

Art. 68 Rapporti speciali

La Svizzera invia senza indugio rapporti speciali:

  1. ove circostanze oppure un incidente eccezionali inducono la Svizzera a ritenere che le materie nucleari sono state o hanno potuto essere perse in quantità eccedenti i limiti specificati a tale scopo negli accordi suppletivi;
  2. se il confinamento è mutato inopinatamente rispetto a quello specificato negli accordi sussidiari al punto che è divenuto possibile un ritiro Don autorizzato di materie nucleari25.

Art. 69 Precisazioni e schiarimenti

Su domanda dell’Agenzia, la Svizzera fornisce le precisazioni o gli schiarimenti riguardanti tutti i rapporti in quanto ciò sia necessario al fine delle garanzie.

Ispezioni

Art. 70 In generale26

L’Agenzia ha diritto di fare ispezioni conformemente alle disposizioni degli articoli 71 a 82.

Finalità delle ispezioni

Art. 71

L’Agenzia può fare ispezioni ad hoc per:

  1. verificare le informazioni date nel rapporto iniziale sulle materie nucleari assoggettate alle garanzie in virtù del presente Accordo;
  2. identificare e verificare i mutamenti prodottisi nella situazione a contare dalla data del rapporto iniziale;
  3. identificare le materie nucleari e, se possibile, verificarne la quantità e la composizione, conformemente agli articoli 93 e 96, prima del loro trasferimento fuori della Svizzera o in occasione del loro trasferimento a destinazione del proprio territorio.

Art. 72

L’Agenzia può fare ispezioni regolari per:

  1. verificare che i rapporti siano conformi alla contabilità;
  2. verificare l’ubicazione, l’identità, la quantità e la composizione di tutte le materie nucleari assoggettate alle garanzie in virtù del presente Accordo;
  3. verificare le informazioni circa le possibili cause di differenze d’inventario, di differenze tra mittente e destinatario e di incertezze concernenti la riserva contabile.

Art. 73

Un’ispezione è definita speciale quando si aggiunge alle ispezioni regolari previste agli articoli 78 a 82 oppure se gli ispettori hanno un diritto d’accesso alle informazioni o ai luoghi oppure se s’aggiungono a quelle specificate all’articolo 76 per le ispezioni regolari e le ispezioni ad hoc.

L’Agenzia può fare ispezioni speciali, con riserva delle disposizioni dell’articolo 77:

  1. per accertare le informazioni recate nei rapporti speciali;
  2. ove ritenga che le informazioni trasmesse dalla Svizzera, comprese le spiegazioni e le informazioni ottenute mediante ispezioni regolari, siano insufficienti nei confronti delle proprie responsabilità in virtù del presente Accordo.

Portata delle ispezioni

Art. 74

Per le finalità specificate negli articoli 71 a 73, l’Agenzia può:

  1. esaminare la contabilità condotta conformemente agli articoli 51 a 58;
  2. eseguire misurazioni indipendenti per tutte le materie nucleari assoggettate alle garanzie in virtù del presente Accordo;
  3. verificare il funzionamento e la taratura degli apparecchi e altri dispositivi di controllo e di misurazione;
  4. applicare e utilizzare i provvedimenti di vigilanza e di confinamento;
  5. utilizzare altri metodi oggettivi che si rivelano tecnicamente applicabili.

Art. 75

Nell’ambito delle disposizioni dell’articolo 74, l’Agenzia ha facoltà di:

  1. accertarsi che i campioni prelevati nei punti di misura principali per il bilancio materie risultino conformi per le modalità alla campionatura rappresentativa, vigilare sul trattamento e su l’analisi dei campioni e chiedere la copia di tali campioni;
  2. accertarsi che le misurazioni delle materie nucleari eseguite nei punti principali per il bilancio delle materie siano rappresentative e vigilare sulla taratura degli apparecchi e degli altri dispositivi;
  3. prendere, all’occorrenza, con la Svizzera le disposizioni necessarie affinché:i)siano eseguite misurazioni suppletive e siano prelevati campioni suppletivi all’intenzione dell’Agenzia;ii)i campioni tarati forniti dall’Agenzia per analisi siano analizzati;iii)per la taratura degli apparecchi e dei dispositivi siano usati campioni assoluti adeguati;iv)siano effettuate altre tarature;
  4. prevedere l’impiego del materiale proprio per le misurazioni indipendenti e per la vigilanza e, ove sia convenuto e specificato negli accordi suppletivi, prevedere l’istallazione di tale materiale;
  5. apporre i sigilli e altri dispositivi di identificazione e di denuncia sui confinamenti ove sia convenuto e specificato negli accordi suppletivi;
  6. adottare con la Svizzera le volute disposizioni per la spedizione dei campioni prelevati per l’Agenzia.

Diritto d’accesso per le ispezioni

Art. 76

a) Per le finalità enunciate ai capoversi a) e b) dell’articolo 71 e fino al momento in cui i punti strategici sono stati specificati negli accordi suppletivi, gli ispettori dell’Agenzia hanno accesso in qualsiasi luogo in cui, secondo il rapporto iniziale o un’ispezione fatta in occasione di tale rapporto sono custodite materie nucleari. b) Per le finalità enunciate al capoverso c) dell’articolo 71, gli ispettori hanno accesso a ogni luogo di cui l’Agenzia ha ricevuto notificazione conformemente ai sottocapoversi d) iii) dell’articolo 92 o d) iii) dell’articolo 95. c) Per le finalità enunciate all’articolo 72, gli ispettori dell’Agenzia hanno accesso unicamente ai punti strategici designati negli accordi suppletivi e alla contabilità tenuta conformemente agli articoli 51 a 58. d) Ove la Svizzera ritenga che in ragione di circostanze eccezionali debbasi apportare limitazioni importanti al diritto d’accesso accordato all’Agenzia, la Svizzera e l’Agenzia concludono senza indugio degli accordi intesi a consentire all’Agenzia di assumersi le proprie responsabilità in materia di garanzie tenuto conto delle limitazioni introdotte. Il Direttore generale fa rendiconto al Consiglio circa ciascuno di tali accordi.

Art. 77

Nelle circostanze che possono giustificare ispezioni speciali secondo le finalità enunciate all’articolo 73, la Svizzera e l’Agenzia si consultano immediatamente. Dopo le consultazioni l’Agenzia può:

  1. eseguire ispezioni che s’aggiungono a quelle regolari previste negli articoli 78 a 82;
  2. ottenere, con il consenso della Svizzera, un diritto d’accesso a informazioni o luoghi che s’aggiungono a quelli specificati nell’articolo 76. Qualsiasi disaccordo concernente la necessità di estendere il diritto d’accesso è disciplinato conformemente alle disposizioni degli articoli 21 e 22; ove i provvedimenti d’adottare da parte svizzera sono essenziali e urgenti, si applica l’articolo 18.

Frequenza e intensità delle ispezioni regolari

Art. 78

L’Agenzia segue un calendario delle ispezioni ottimale e mantiene il numero, l’intensità e la durata delle ispezioni regolari al minimo compatibile con l’applicazione effettiva delle modalità di garanzia enunciate nel presente Accordo; essa impiega nel modo più razionale e più economico possibile le risorse di cui dispone per le ispezioni.

Art. 79

Nel caso di impianti e zone di bilancio materie esterni agli impianti che contengono una quantità di materie nucleari o che hanno una produzione annua, ove quest’ultima è superiore, non superiore ai cinque chilogrammi effettivi, l’Agenzia può procedere a un’ispezione regolare annua.

Art. 80

La Svizzera e l’Agenzia possono convenire modificazioni alle cifre specificate al presente articolo riguardanti il massimo di ispezioni se il Consiglio decide che la modificazione è giustificata.

Per gli impianti contenenti una quantità di materie nucleari o aventi una produzione annua superiore ai cinque chilogrammi effettivi, il numero, la frequenza, la durata, il calendario e le modalità delle ispezioni regolari sono determinanti in funzione del principio secondo cui, in casi estremi o limite, il regime d’ispezione non è più intenso di quanto sia necessario e sufficiente per conoscere in ogni momento il flusso e le riserve di materie nucleari; la frequenza massima d’ispezioni regolari per quanto concerne tale impianto è determinata come segue:

  1. per i reattori e gli impianti di deposito sigillati, il totale massimo di ispezioni regolari annue è determinato sul fondamento di un sesto d’anno d’ispettore per ciascuno degli impianti di tale categoria;
  2. per gli impianti che non siano reattori e impianti di deposito sigillati, le cui attività comportano l’impiego di plutonio o d’uranio arricchito oltre il 5 %, il totale massimo d’ispezioni regolari annuo è determinato sul fondamento di 30 ×giornate d’ispezione annue per ciascun impianto di tale categoria, dove E risulta essere la riserva di materie nucleari o la produzione annua, ove quest’ultima fosse più elevata, espressa in chilogrammi effettivi. Tuttavia, il massimo stabilito per uno qualsiasi di tali impianti non sarà inferiore a 1,5 anno di ispettore;
  3. per gli impianti non considerati nei capoversi a) o b) il totale massimo d’ispezione regolare annuo è determinato autorizzando per ciscun impianto di tale categoria un terzo d’anno d’ispettore più 0,4 × E giornate di ispettore annuo, dove E è la riserva di materie nucleari o la produzione annua, se quest’ultima è più elevata, espressa in chilogrammi effettivi.

Art. 81

Con riserva delle disposizioni degli articoli 78 a 80, il numero, l’intensità, la durata, il calendario e le modalità delle ispezioni regolari di ogni impianto sono determinati segnatamente secondo i criteri seguenti:

  1. forma delle materie nucleari, segnatamente se le materie sono alla rinfusa e contenute in un certo numero di articoli identificabili27; composizione chimica e, nel caso dell’uranio, se è debolmente o fortemente arricchito; accessibilità;
  2. efficacia del sistema svizzero di contabilità e di controllo,segnatamente misura in cui gli esercenti di impianti sono organicamente indipendenti dal sistema svizzero di contabilità e di controllo; misure in cui le disposizioni specificate all’articolo 32 sono state applicate da parte svizzera; prontezza con cui i rapporti sono rivolti all’Agenzia; concordanza di questi ultimi con le verificazioni indipendenti fatte dall’Agenzia; importanza ed esattezza della differenza d’inventario conformata dall’Agenzia;
  3. caratteristiche del ciclo del combustibile nucleare della Svizzera,segnatamente numero e tipo degli impianti contenenti materie nucleari assoggettati alle garanzie; caratteristiche di tali impianti nell’aspetto delle garanzie, segnatamente grado di confinamento; misura in cui la concezione di tali impianti agevola la verificazione del flusso e delle riserve di materie nucleari; misura in cui può essere stabilita una correlazione tra le informazioni provenienti da diverse zone di bilancio materie;
  4. interdipendenza degli Stati,segnatamente misura in cui le materie nucleari sono ricevute dagli altri Stati o rispedite ad altri Stati al fine di impiego o di trattamento; operazioni di verifica fatte dall’Agenzia in occasione di tali trasferimenti; misure in cui le attività nucleari della Svizzera e quelle degli altri Stati risultano interdipendenti;
  5. progressi tecnici nel campo delle garanzie,compreso l’impiego di procedimenti statistici e di sondaggi aleatori per la valutazione del flusso delle materie nucleari.

Art. 82

La Svizzera e l’Agenzia si consultano qualora la Svizzera ritenga che l’ispezione risulti indebitamente concentrata su tali impianti.

Preavviso delle ispezioni

Art. 83

I preavvisi di ispezione comprendono i nomi degli ispettori che indicano gli impianti e le zone di bilancio materie esterne agli impianti che sono da ispezionare come anche i periodi durante i quali essi saranno ispezionati. Ove gli ispettori giungano da un territorio esterno a quello della Svizzera, l’Agenzia dà parimente preavviso circa il luogo 28 e il momento del loro arrivo in Svizzera.

L’Agenzia dà preavviso alla Svizzera in merito all’arrivo degli ispettori negli impianti o nelle zone di bilancio materie esterne agli impianti:

  1. per le ispezioni ad hoc di cui al capoverso e) dell’articolo 71, con un preavviso di almeno ventiquattro ore; una settimana almeno di preavviso per le ispezioni previste ai capoversi a) e b) dell’articolo 71 come anche per le attività previste all’articolo 48;
  2. per le ispezioni speciali di cui all’articolo 73, tempestivamente non appena la Svizzera e ]’Agenzia si sono consultate come previsto all’articolo 77, rimanendo inteso che la notificazione dell’arrivo fa normalmente parte delle consultazioni;
  3. per le ispezioni regolari di cui all’articolo 72, almeno ventiquattro ore di preavviso per quanto concerne gli impianti di cui al capoverso b) dell’articolo 80 come anche gli impianti di immagazzinamento sotto sigillo contenenti plutonio o uranio arricchito più del 5% e una settimana d’anticipo in tutti gli altri casi.

Art. 84

Nonostante le disposizioni dell’articolo 83, l’Agenzia può a titolo di provvedimento completivo, effettuare senza preavviso parte delle ispezioni regolari previste all’articolo 80, secondo il principio del sondaggio aleatorio. Procedendo a ispezioni inopinate, l’Agenzia tiene pienamente conto del programma operativo fornito dalla Svizzera conformemente al capoverso b) dell’articolo 64. Inoltre, ogni qualvolta possibile, sul fondamento del programma operativo, essa avvisa periodicamente la Svizzera del proprio programma generale di ispezioni annunciate e inopinate precisando i periodi generali durante i quali sono previste tali ispezioni. Procedendo a ispezioni inopinate, l’Agenzia non risparmierà sforzo alcuno per ridurre al minimo le difficoltà pratiche che quelle potessero cagionare alla Svizzera e agli esercenti d’impianti, tenendo conto dei pertinenti disposti dell’articolo 44 e dell’articolo 89. 29 Parimenti la Svizzera fa tutto quanto possibile per agevolare il compito degli ispettori.

Designazione degli ispettori

Art. 85

Tuttavia, per quanto concerne gli ispettori occorrenti all’Agenzia per le finalità enunciate all’articolo 48 e per le ispezioni ad hoc conformemente ai capoversi a) e b) dell’articolo 71, le formalità di designazione sono terminate ove possibile entro i trenta giorni successivi l’entrata in vigore del presente Accordo. Ove sia impossibile procedere a tale designazione entro il termine convenuto, gli ispettori sono designati a titolo temporaneo.

Gli ispettori sono designati secondo le modalità seguenti:

  1. il Direttore generale comunica per scritto alla Svizzera il nome, i titoli, la cittadinanza e il rango di ciascun funzionario dell’Agenzia per cui è proposta la designazione come ispettore per la Svizzera come anche tutti gli altri dettagli utili che lo concernono;
  2. la Svizzera comunica al Direttore generale, nei trenta giorni successivi alla ricezione della proposta, se accetta tale proposta;
  3. il Direttore generale può designare come uno degli ispettori per la Svizzera ciascun funzionario che la Svizzera ha accettato e informa quest’ultima delle designazioni.
  4. Il Direttore generale, in risposta a una domanda rivolta dalla Svizzera, oppure di propria iniziativa, comunica immediatamente alla Svizzera che è stata annullata la designazione di un funzionario come ispettore per la Svizzera.

Art. 86

La Svizzera accorda o rinnova per quanto possibile rapidamente i visti necessari a ciascun ispettore designato 30 per la Svizzera.

Condotta e soggiorno degli ispettori

Art. 87

Gli ispettori, nell’esercizio delle proprie funzioni giusta l’articolo 48 e 71 a 75, adempiono i loro compiti in modo da non disturbare o ritardare la costruzione, la messa in servizio o l’esercizio degli impianti oppure compromettere la sicurezza di questi ultimi. Segnatamente, gli ispettori non devono far funzionare essi stessi un impianto né tanto meno ordinare al personale dell’impianto di procedere a una qualsiasi operazione. Ove gli ispettori ritengano che in virtù degli articoli 74 e 75 l’esercente debba effettuare operazioni particolari in un impianto, ne fanno una domanda precipua.

Art. 88

Se, nell’esercizio delle proprie funzioni, occorrono agli ispettori servizi che possono procurarsi in Svizzera, segnatamente per l’uso di materiale, la Svizzera agevola loro l’ottenimento di tali servizi e l’uso di tale materiale.

Art. 89

La Svizzera ha diritto di fare accompagnare gli ispettori dai propri rappresentanti durante le ispezioni con la riserva che gli ispettori non siano con ciò ritardati o altrimenti disturbati nell’esercizio delle loro funzioni.

Dichiarazioni relative alle attività di verificazione dell’Agenzia

Art. 90

L’Agenzia informa la Svizzera:

  1. circa i risultati delle ispezioni a intervalli specificati negli accordi suppletivi;
  2. circa le conclusioni in merito alle operazioni di verificazione in Svizzera, segnatamente sotto forma di dichiarazione per ciascuna zona di bilancio materie, dichiarazioni allestite tempestivamente subito dopo l’inventariamento e la verifica della riserva fisica da parte dell’Agenzia e dopo la compilazione di un bilancio materie.

Trasferimenti internazionali

Art. 91 Disposizioni generali

La fase del trasferimento nella quale avverrà il trapasso della responsabilità va determinata 31 conformemente agli accordi appositi che saranno conclusi fra gli Stati interessati. Né la Svizzera, né alcun altro Stato sarà considerato come avente tale responsabilità su materie nucleari per l’unica ragione che queste ultime si trovano in transito sul proprio territorio o al di sopra di esso oppure sono trasportati sotto la bandiera di detto Stato o dei suoi aeromobili.

Le materie nucleari assoggettate o assoggettabili alle garanzie in virtù del presente Accordo e oggetto di un trasferimento internazionale sono considerate, ai fini dell’Accordo, sotto responsabilità della Svizzera:

  1. in caso di importazioni in Svizzera, dal momento in cui tale responsabilità cessa d’incombere allo Stato esportatore e al più tardi nel momento dell’arrivo delle materie a destinazione;
  2. in caso di esportazione fuori della Svizzera fino al momento in cui lo Stato destinatario assume tale responsabilità e al più tardi al momento dell’arrivo a destinazione delle materie nucleari.

Trasferimenti fuori dalla Svizzera32

Art. 92

a) La Svizzera notifica all’Agenzia ogni trasferimento previsto fuori della Svizzera di materie nucleari assoggettate alle garanzie in virtù del presente Accordo, se la spedizione è superiore a un chilogrammo effettivo oppure se, nel periodo di tre mesi, sono inviate al medesimo Stato diverse spedizioni distinte ciascuna inferiore al chilogrammo effettivo, ma superiore a tal peso complessivamente. Nessuna pre-notificazione è richiesta per i trasferimenti a destinazione del Lichtenstein. b) La notificazione è fatta all’Agenzia dopo conclusione del contratto che prevede il trasferimento e normalmente almeno due settimane prima che le materie nucleari siano preparate per la spedizione. c) La Svizzera e l’Agenzia possono convenire modalità diverse per la prenotificazione.

d) La notificazione specifica:

  1. l’identificazione e, se possibile, la quantità e la composizione previste delle materie nucleari trasferite nonché la zona di bilancio materie da cui esse provengono;
  2. lo stato destinatario delle materie nucleari;
  3. le date e i luoghi in cui le materie nucleari sono preparate per la spedizione;
  4. le date approssimative di spedizione e di arrivo delle materie nucleari;
  5. la fase33 del trasferimento in cui lo Stato destinatario assume la responsabilità delle materie nucleari ai fini del presente Accordo e la probabile data in cui tale fase sarà raggiunta34.

Art. 93

La notificazione di cui all’articolo 92 è tale che consente all’Agenzia di procedere, ove occorra, a un’ispezione ad hoc per identificare le materie nucleari e, se possibile, verificarne la quantità e la composizione prima che siano trasferite fuori della Svizzera e, se l’Agenzia lo desidera o se la Svizzera 35 lo domanda, di porre i sigilli sulle materie nucleari quando sono preparate per la spedizione. Tuttavia, il trasferimento di materie nucleari non deve essere in nessun modo ritardato da provvedimenti presi o previsti dall’Agenzia a seguito di tale notificazione.

Art. 94

Se le materie nucleari non sottostanno alle garanzie dell’Agenzia sul territorio dello Stato destinatario, la Svizzera prende le debite disposizioni affinché l’Agenzia riceva, nei tre mesi successivi al momento in cui lo Stato destinatario accetta la responsabilità delle materie nucleari in luogo e vece della Svizzera, una conferma del trasferimento dallo Stato destinatario.

Trasferimenti alla Svizzera

Art. 95

a) La Svizzera notifica all’Agenzia ogni trasferimento previsto di materie nucleari assoggettate alle garanzie in virtù del presente Accordo e destinate alla Svizzera se la spedizione supera il chilogrammo effettivo o se, nel periodo di tre mesi, diverse spedizioni distinte sono ricevute dal medesimo Stato, sempre che ciascuna spedizione sia inferiore al chilogrammo effettivo ma considerato complessivamente superi tale peso. Nessuna prenotificazione è richiesta per i trasferimenti in provenienza dal Liechtenstein. b) La notificazione è fatta all’Agenzia per quanto possibile prima della data prevista per l’arrivo delle materie nucleari e in nessun caso più tardi 36 della data in cui la Svizzera ne assume la responsabilità. c) La Svizzera e l’Agenzia possono convenire modalità diverse per la prenotificazione.

d) La notificazione specifica:

  1. l’identificazione e ove possibile, la quantità e la composizione previste delle materie nucleari;
  2. la fase37 del trasferimento in cui la Svizzera assume la responsabilità delle materie nucleari ai fini del presente Accordo e la probabile data in cui tale fase sarà raggiunta38;
  3. la data prevista dell’arrivo, il luogo in cui si prevede che le materie nucleari saranno sballate e la data in cui è previsto lo sballamento.

Art. 96

La notificazione di cui all’articolo 95 è tale da consentire all’Agenzia di procedere, se necessario, ad un’ispezione ad hoc per identificare le materie nucleari e, se possibile, verificarne la quantità e la composizione, nel momento in cui la spedizione è sballata. Tuttavia, lo sballamento non dovrà essere ritardato in ragione dei provvedimenti presi o previsti dall’Agenzia a seguito di tale notificazione.

Art. 97 Rapporti speciali

La Svizzera invia un rapporto speciale giusta l’articolo 68 ove circostanze o un incidente eccezionali l’inducano a ritenere che durante un trasferimento internazionale materie nucleari sono state o hanno potuto essere perse, segnatamente se si produce un considerevole ritardo nel trasferimento.

Definizioni

Art. 98

Al fine del presente Accordo: A. Per adeguamento, si intende una scrittura contabile indicante un divario tra speditore e destinatario o una differenza d’inventario. B. Per produzione annua, s’intende, giusta gli articoli 79 e 80, la quantità di materie nucleari trasferite annualmente fuori di un impianto funzionante secondo la propria capacità nominale. C. Per partita, si intende una porzione di materie nucleari trattata come unità al fine della contabilità in un punto principale di misurazione e la cui composizione e quantità sono definite secondo un insieme unico di caratteristiche o di misure. Le materie nucleari possono essere alla rinfusa o contenute in un certo numero d’articoli identificabili. Ai fini dei rapporti, i pesi dei diversi articoli della partita sono sommati e poi arrotondati all’unità più vicina. E. La riserva contabile di una zona di bilancio materie è la somma algebrica della riserva fisica determinata nell’inventario più recente e di tutte le variazioni della riserva intervenute a contare da tale inventario. F. Per rettifica s’intende una scrittura contabile intesa a rettificare un errore identificato o a tradurre la misura migliorata di una quantità già contabilizzata. Ciascuna rettifica deve specificare la scrittura cui essa si riferisce. H. Per arricchimento si intende il rapporto del peso globale dell’uranio 233 e dell’uranio 235 rispetto al peso totale dell’uranio considerato. K. Per punto principale di misurazione, s’intende un luogo in cui, per la forma, la materia nucleare può essere misurata per determinarne il flusso o la riserva. 1 punti principali di misurazione comprendono le entrate e le uscite (comprese le scorie misurate) e i magazzini delle zone di bilancio materie, considerata questa enumerazione come non esaustiva. L. Per anno d’ispettore, si intende, giusta l’articolo 80 39 , 300 giornate d’ispettore, dove una giornata d’ispettore è una giornata durante la quale un ispettore ha accesso in ogni momento a un impianto per complessivamente otto ore al massimo. N. La differenza d’inventario è la differenza tra la riserva contabile e la riserva fisica. O. Per materia nucleare, s’intende qualsiasi materia grezza o qualsiasi prodotto fissile speciale come definiti all’articolo XX dello Statuto. E termine materia grezza non è interpretato come applicantesi ai minerali o ai residui minerari. Se, dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio in virtù dell’articolo XX dello Statuto, designa altre materie e le integra nella lista di quelle considerate come materie grezze o prodotti fissili speciali, tale designazione prende effetto in virtù del presente Accordo soltanto dopo che è stata accettata dalla Svizzera. P. La riserva fisica è la somma di tutte le quantità di materie nucleari delle partite che si trovano in un determinato momento in una zona di bilancio materie. Tali quantità sono i risultati di misurazioni o valutazioni calcolate, ottenuti secondo modalità specificate. Q. Per divergenza tra mittente e destinatario, si intende la differenza tra la quantità di materia nucleare 40 di una partita, dichiarata dalla zona di bilancio materie mittente e la quantità misurata dalla zona di bilancio materie destinataria. R. Per dati di base, s’intendono i dati, registrati durante misurazioni o campionature, oppure impiegati per ottenere rapporti empirici che consentano l’identificazione di materia nucleare e la determinazione dei dati concernenti la partita. I dati di base inglobano, ad esempio, il peso dei componenti, i fattori di conversione applicati per determinare il peso dell’elemento, il peso specifico, la concentrazione dell’elemento, le abbondanze isotopiche, la relazione tra le letture volumetriche e manometriche e la relazione tra il plutonio e l’energia prodotti. S. Per punto strategico, si intende un luogo scelto in occasione dell’esame d’informazioni descrittive in cui, in condizioni normali e in congiunzione con le informazioni provenienti dall’insieme di tutti i punti strategici, sono ottenute e verificate le informazioni necessarie e sufficienti per l’attuazione dei provvedimenti di garanzia. Un punto strategico può essere un luogo qualsiasi in cui sono fatte misurazioni principali relative alla contabilità bilancio materie e laddove misurazioni di confinamento e di vigilanza sono attuate. Fatto a Vienna, il 6 settembre 1978, in due esemplari in lingua inglese e in lingua francese, i due testi facenti egualmente fede.

D. Per dati concernenti la partitas’intende il peso totale di ciascun elemento di materie nucleari e, nel caso dell’uranio e del plutonio, la composizione isotopica ove occorra. Le unità di conto sono le seguenti:

  1. il grammo per il plutonio contenuto;
  2. il grammo per il totale d’uranio e per il totale di uranio 235 e di uranio 233 contenuto nell’uranio arricchito in questi isotopi;
  3. il chilogrammo per il torio, l’uranio naturale e l’uranio impoverito contenuti.

G. Per chilogrammo effettivosi intende un’unità speciale utilizzata nell’applicazione delle garanzie a materie nucleari. La quantità di chilogrammo effettivo è ottenuta prendendo:

  1. nel caso del plutonio, il suo peso in chilogrammi;
  2. nel caso dell’uranio con un arricchimento uguale o superiore allo 0,01 (1 %) il prodotto del suo peso in chilogrammi per il quadrato dell’arricchimento;
  3. nel caso dell’uranio con un arricchimento inferiore allo 0,01 (1 %) ma superiore allo 0,005 (0,5 %), il prodotto del suo peso in chilogrammi per 0,0001;
  4. nel caso dell’uranio impoverito con un arricchimento uguale o inferiore allo 0,005 (0,5 %) e nel caso del torio, il loro peso in chilogrammi moltiplicato per 0,00005.

I. Per impiantos’intende:

  1. un reattore, un’istallazione critica, un’officina di trasformazione, un’officina di fabbricazione, un’officina di trattamento del combustibile irradiato, un’officina di separazione di isotopi o un impianto di immagazzinamento separato;
  2. qualsiasi luogo in cui sono abitualmente utilizzate materie nucleari in quantità superiore a un chilogrammo effettivo.

J. Per variazione di riservas’intende un aumento o una diminuzione della quantità di materie nucleari, espressa in partite, in una zona di bilancio materie, sono possibili gli aumenti e le diminuzioni seguenti:

  1. Aumenti:i)importazione;ii)arrivo in provenienza dall’interno: arrivo in provenienza da un’altra zona di bilancio materie o da un’attività non controllata (non pacifica) o arrivo al punto di partenza dell’applicazione delle garanzie;iii)produzione nucleare: produzione di prodotti fissili speciali in un reattore;iv)levata dell’esenzione: applicazione di garanzie a materie nucleari anteriormente esentate per il fatto dell’utilizzazione o della quantità;
  2. Diminuzioni:i)esportazione:ii)spedizione a destinazione dell’interno: spedizione a destinazione di un’altra zona di bilancio materie o d’un’attività non controllata (non pacifica);iii)consumo: perdita di materia nucleare dovuta alla trasformazione in elementi o isotopi diversi a seguito di reazioni nucleari;iv)scorie misurate: materia nucleare che è stata misurata o valutata sul fondamento di misurazioni e destinata a fini tali da non più potersi prestate a un’utilizzazione nucleare;v)scorie conservate: materia nucleare prodotta durante il trattamento o a seguito di un sinistro d’esercizio e ritenuta per il momento irrecuperabile, comunque immagazzinata;vi)esenzione: esenzione di materie nucleari dalle garanzie per l’impiego oppure per la quantità;vii)altre perdite: ad esempio perdita accidentale (ovverosia perdita irreparabile di materia nucleare per inavvertenza dovuta a un sinistro d’esercizio) oppure furto.

M. Per zona di bilancio materie, si intende una zona interna o esterna a un impianto dove:

  1. le quantità di materie nucleari trasferite possano essere determinate all’entrata e all’uscita di ciascuna zona di bilancio materie,
  2. la riserva fisica di materie nucleari in ciascuna zona di bilancio materie possa essere determinata, se necessario, secondo modalità specificate, affinché possa essere allestito il bilancio materie al fine delle garanzie dell’Agenzia.

Per la
Confederazione svizzera:

J. Manz

Per l’Agenzia internazionale
dell’energia atomica:

Sigvard Eklund

Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Agenzia internazionale dell’energia nucleare concernente l’applicazione di garanzie nell’ambito del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari Conchiuso il 6 settembre 1978 Entrato in vigore il 6 settembre 1978 | Lexipedia | Lexipedia