Lexipedia

0.515.07

Convenzione
che vieta la messa a punto, la fabbricazione
e lo stoccaggio delle armi batteriologiche (biologiche)
o a tossine e che disciplina la loro distruzione

Traduzione

Conclusa a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972
Approvata dall’Assemblea federale il 26 giugno 19731
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 4 maggio 1976
Entrata in vigore per la Svizzera il 4 maggio 1976

(Stato 11 aprile 2024)

Gli Stati partecipi della presente Convenzione,

Decisi di operare per l’attuazione di progressi effettivi sulla via dei disarmo completo, compreso il divieto e la soppressione di tutti i tipi d’armi di distruzione di massa, e convinti che il divieto della messa in punto, della fabbricazione e della giacenza di armi chimiche e batteriologiche (biologiche), come anche la loro distruzione con provvedimenti efficaci contribuiranno all’attuazione del disarmo generale completo sotto uno stretto ed efficace controllo internazionale;

Riconoscendo la grande importanza del Protocollo concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici firmato a Ginevra il 17 giugno 1925 2 , come anche l’importanza che detto Protocollo ha avuto e continua a avere attenuando gli orrori della guerra;

Riaffermando la loro fedeltà ai principi e agli scopi di detto Protocollo e invitando tutti gli Stati a conformarvisi strettamente;

Ricordando che l’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ha condannato più volte tutti gli atti contrari ai principi e agli scopi dei Protocollo di Ginevra del 17 giugno 1925;

Desiderosi di contribuire ad accrescere la fiducia fra i popoli e a sanare in genere il clima internazionale;

Desiderosi parimente di contribuire al conseguimento degli scopi e all’attuazione dei principi della Carta delle Nazioni Unite 3 ;

Convinti dell’importanza e dell’urgenza d’escludere dagli arsenali degli Stati, con provvedimenti efficaci, le armi di distruzione di massa pericolose come quelle
implicanti l’impiego di agenti chimici o batteriologici (biologici);

Riconoscendo che un’intesa sul divieto delle armi batteriologiche (biologiche) o a tossine rappresenta una prima tappa possibile verso l’attuazione di un accordo su efficaci provvedimenti intesi a vietare parimente la messa in punto, la fabbricazione e lo stoccaggio di armi chimiche, e essendo decisi a proseguire negoziati a tal fine;

Decisi, nell’interesse di tutta l’umanità ad escludere totalmente la possibilità di veder utilizzati come armi agenti batteriologici (biologici) o tossine;

Convinti che la coscienza dell’umanità riproverebbe l’impiego di tali metodi e che nessun sforzo dev’essere risparmiato per sminuire questo rischio,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione s’impegna a mai e in nessuna circostanza mettere in punto, fabbricare, tenere in deposito o acquistare in un modo o nell’altro né conservare:

  1. agenti microbiologici e altri agenti biologici come anche tossine, qualunque ne sia l’origine o il modo di produzione, di tipo e in quantità non destinati a fini profilattici, di protezione o ad altri fini pacifici;
  2. armi, equipaggiamento e vettori destinati all’impiego di tali agenti o tossine a fini ostili e in conflitti armati.

Art. II

Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione s’impegna a distruggere o a destinare a fini pacifici, il più rapidamente possibile e in ogni caso non più tardi di nove mesi dopo l’entrata in vigore della Convenzione, tutti gli agenti, le tossine, le armi, gli equipaggiamenti e i vettori di cui all’articolo I della Convenzione che si trovassero in suo possesso, sotto la sua giurisdizione o il suo controllo. Nell’esecuzione delle disposizioni del presente articolo si dovranno prendere tutti i provvedimenti precauzionali necessari per proteggere le popolazioni e l’ambiente.

Art. III

Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione s’impegna a non trasferire, né direttamente né indirettamente, uno qualsiasi degli agenti, tossine, armi, equipaggiamenti o vettori di cui all’articolo I della Convenzione e a non aiutare, incoraggiare o incitare in qualsiasi modo uno Stato, un gruppo di Stati o un’organizzazione internazionale a fabbricare o a acquistare altrimenti uno qualsiasi di detti agenti, tossine, armi, equipaggiamenti o vettori.

Art. IV

Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione s’impegna a prendere, secondo le procedure previste nella sua costituzione, i provvedimenti necessari per vietare e impedire la messa in punto, la fabbricazione, lo stoccaggio, l’acquisto o la conservazione degli agenti, delle tossine, delle armi, degli equipaggiamenti e dei vettori di cui all’articolo I della Convenzione, sul territorio di un tale Stato, sotto la sua giurisdizione o sotto il suo controllo in qualsiasi luogo.

Art. V

Gli Stati partecipi della presente Convenzione s’impegnano a consultarsi e a cooperare reciprocamente per risolvere tutti i problemi che potrebbero sorgere quanto agli scopi della Convenzione o quanto all’applicazione delle sue disposizioni. La consultazione e la cooperazione previste dal presente articolo potranno parimente essere intraprese per mezzo di procedure internazionali appropriate nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e conformemente alla sua Carta 4 .

Art. VI

Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione, se accerta che un’altra Parte agisce in violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni convenzionate, può muover querela presso il Consiglio di sicurezza dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite. La querela deve fornire tutte le prove possibili circa la sua fondatezza e implicare la domanda del suo esame da parte del Consiglio di sicurezza.

Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione s’impegna a cooperare a qualsiasi inchiesta che il Consiglio di sicurezza intraprenda conformemente alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite 5 , per effetto d’una querela da lui ricevuta. Il Consiglio di sicurezza comunica agli Stati partecipi della Convenzione i risultati dell’inchiesta.

Art. VII

Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione s’impegna a fornire un’assistenza, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite 6 , a ciascuna Parte che ne faccia domanda se il Consiglio di sicurezza decide che quest’ultima è stata esposta a pericolo per effetto di una violazione della Convenzione, ovvero a facilitare
l’assistenza fornita a questa Parte.

Art. VIII

Nessuna disposizione della presente Convenzione sarà interpretata come restringente o sminuente un impegno qualsiasi assunto da uno Stato in virtù del Protocollo concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925 7 .

Art. IX

Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione afferma di riconoscere lo scopo di un divieto efficace delle armi chimiche e, a tal fine, s’impegna a proseguire, in spirito di buona volontà, negoziati per giungere prossimamente a un accordo su efficaci provvedimenti intesi a vietarne la messa in punto, la fabbricazione e lo stoccaggio nonché a disciplinarne la distruzione, e su appropriati provvedimenti concernenti l’equipaggiamento e i vettori specialmente destinati alla fabbricazione o all’impiego d’agenti chimici a scopi d’armamento.

Art. X

Gli Stati partecipi della presente Convenzione s’impegnano ad agevolare il
massimo scambio possibile d’equipaggiamento, di materie e d’informazioni scientifiche e tecniche in rapporto con l’impiego di agenti batteriologici (biologici) e di tossine a fini pacifici e hanno il diritto di partecipare a questi scambi. Le parti che sono in grado di farlo coopereranno parimente fornendo, individualmente o in
comune, con altri Stati o organizzazioni internazionali, il proprio concorso all’estensione futura e all’applicazione delle scoperte scientifiche nel settore della batteriologia (biologia), in considerazione della prevenzione delle malattie od altri fini pacifici.

La presente Convenzione sarà applicata in modo da evitare qualsiasi intralcio allo sviluppo economico e tecnico delle Parti o alla cooperazione internazionale nel campo delle attività batteriologiche (biologiche) pacifiche, compreso lo scambio
internazionale di agenti batteriologici (biologici) e di tossine, come anche di materiale per la messa in punto, l’impiego o la produzione di agenti batteriologici (biologici) o di tossine a fini pacifici conformemente alle disposizioni della Convenzione.

Art. XI

Ciascuna Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione. Questi emendamenti entreranno in vigore, per ciascuno Stato che li avrà accettati, alla loro
accettazione da parte della maggioranza degli Stati partecipi della presente Convenzione e, successivamente, per ciascuna delle altre Parti, al momento in cui queste li avranno accettati.

Art. XII

Cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, o prima di questa data se una maggioranza delle Parti lo richieda facendone proposta ai governi depositari, si terrà a Ginevra (Svizzera) una conferenza degli Stati partecipi della
Convenzione al fine di esaminarne il funzionamento e di accertare se gli obiettivi enunciati nel preambolo e le disposizioni della Convenzione, comprese quelle relative ai negoziati sulle armi chimiche, siano in via d’attuazione. Per questo esame sarà tenuto conto di tutte le nuove realizzazioni scientifiche e tecniche in rapporto con la Convenzione.

Art. XIII

La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata.

Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione ha, nell’esercizio della sua sovranità nazionale, il diritto di recedere dalla Convenzione qualora ritenga che
avvenimenti straordinari connessi col contenuto della medesima abbiano esposto a pericolo gli interessi supremi del paese. Notificherà questo recesso a tutti gli altri Stati partecipi della Convenzione e al Consiglio di sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, con preavviso di tre mesi. In questa notificazione indicherà gli avvenimenti straordinari considerati come pericolosi per i suoi interessi supremi.

Art. XIV

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati. Ciascuno Stato che non avrà firmato la Convenzione prima dell’entrata in vigore conformemente al
paragrafo 3 del presente articolo potrà aderirvi in ogni momento.

La presente Convenzione è sottoposta alla ratificazione degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratificazione e quelli di adesione sono depositati presso i Governi degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord e dell’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, quivi designati come governi depositari.

La presente Convenzione entra in vigore allorché ventidue governi, compresi quelli designati come governi depositari, avranno depositato i loro strumenti di ratificazione.

Per gli Stati i cui strumenti di ratificazione o di adesione saranno depositati dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, quest’ultima entrerà in vigore alla data del deposito dei rispettivi strumenti di ratificazione o di adesione.

I governi depositari informeranno senza indugio tutti gli Stati firmatari o aderenti della data di ciascuna firma, della data del deposito di ciascuno strumento di ratificazione o di adesione, della data dell’entrata in vigore della Convenzione, come
anche di qualsiasi altra comunicazione ricevuta.

La presente Convenzione è registrata dai governi depositari conformemente all’art. 102 della Carta delle Nazioni Unite 8 .

Art. XV

La presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, è depositata negli archivi dei governi depositari. Copie debitamente certificate della Convenzione saranno inviate dai governi depositari ai governi degli Stati firmatari o aderenti.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente
Convenzione.

Fatto in tre esemplari, a Londra, Mosca e Washington, il dieci aprile millenovecentosettantadue.

( Seguono le firme )

0.515.07

Campo d’applicazione l’11 aprile 20249

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

26 marzo

1975

26 marzo

1975

Albania

3 giugno

1992 A

3 giugno

1992

Algeria

28 settembre

2001 A

28 settembre

2001

Andorra

2 marzo

2015 A

2 marzo

2015

Angola

26 luglio

2016

26 luglio

2016

Antigua e Barbuda

29 gennaio

2003

29 gennaio

2003

Arabia Saudita

24 maggio

1972

26 marzo

1975

Argentina

27 novembre

1979

27 novembre

1979

Armenia

7 giugno

1994 A

7 giugno

1994

Australia

5 ottobre

1977

5 ottobre

1977

Austria*

10 agosto

1973

26 marzo

1975

Azerbaigian

26 febbraio

2004 A

26 febbraio

2004

Bahamas

26 novembre

1986 A

26 novembre

1986

Bahrein

28 ottobre

1988 A

28 ottobre

1988

Bangladesh

12 marzo

1985 A

13 marzo

1985

Barbados

16 febbraio

1973

26 marzo

1975

Belarus

26 marzo

1975

26 marzo

1975

Belgio

15 marzo

1979

15 marzo

1979

Belize

20 ottobre

1986 S

21 settembre

1981

Benin

25 aprile

1975

25 aprile

1975

Bhutan

8 giugno

1978 A

8 giugno

1978

Bolivia

30 ottobre

1975

30 ottobre

1975

Bosnia e Erzegovina

15 agosto

1994 S

6 marzo

1992

Botswana

5 febbraio

1992

5 febbraio

1992

Brasile

27 febbraio

1973

26 marzo

1975

Brunei

31 gennaio

1991 A

31 gennaio

1991

Bulgaria

2 agosto

1972

26 marzo

1975

Burkina Faso

17 aprile

1991 A

17 aprile

1991

Burundi

18 ottobre

2011

18 ottobre

2011

Cambogia

9 marzo

1983

9 marzo

1983

Camerun

18 gennaio

2013 A

18 gennaio

2013

Canada

18 settembre

1972

26 marzo

1975

Capo Verde

20 ottobre

1977 A

20 ottobre

1977

Ceca, Repubblica

24 marzo

1993 S

1° gennaio

1993

Centrafricana, Repubblica

28 settembre

2018

28 settembre

2018

Cile

22 aprile

1980

22 aprile

1980

Cina

15 novembre

1984 A

15 novembre

1984

Hong Kong

20 giugno

1997

26 marzo

1975

Cipro

6 novembre

1973

26 marzo

1973

Colombia

19 dicembre

1983

19 dicembre

1983

Congo (Brazzaville)

23 ottobre

1978 A

23 ottobre

1978

Congo (Kinshasa)

16 settembre

1975

16 settembre

1975

Corea (Nord)

13 marzo

1987 A

13 marzo

1987

Corea (Sud)

25 giugno

1987

25 giugno

1987

Costa d’Avorio

23 marzo

2016

23 marzo

2016

Costa Rica

17 dicembre

1973

26 marzo

1975

Croazia

28 aprile

1993 S

8 ottobre

1991

Cuba

21 aprile

1976

21 aprile

1976

Danimarca

1° marzo

1973

26 marzo

1975

Dominica

1° agosto

2016 S

3 novembre

1978

Dominicana, Repubblica

23 febbraio

1973

26 marzo

1975

Ecuador

12 marzo

1975

12 marzo

1975

El Salvador

31 dicembre

1991

31 dicembre

1991

Emirati Arabi Uniti

19 giugno

2008

19 giugno

2008

Estonia

7 giugno

1993 A

7 giugno

1993

Eswatini

18 giugno

1991 A

18 giugno

1991

Etiopia

26 maggio

1975

26 maggio

1975

Figi

4 settembre

1973

26 marzo

1975

Filippine

21 maggio

1973

26 marzo

1975

Finlandia

4 febbraio

1974

26 marzo

1975

Francia

27 settembre

1984 A

27 settembre

1984

Gabon

16 agosto

2007

16 agosto

2007

Gambia

7 maggio

1997

7 maggio

1997

Georgia

22 maggio

1996 A

22 maggio

1996

Germania

7 aprile

1983

7 aprile

1983

Ghana

6 giugno

1975

6 giugno

1975

Giamaica

13 agosto

1975 A

13 agosto

1975

Giappone

8 giugno

1982

8 giugno

1982

Giordania

30 maggio

1975

30 maggio

1975

Grecia

10 dicembre

1975

10 dicembre

1975

Grenada

22 ottobre

1986 A

22 ottobre

1986

Guatemala

19 settembre

1973

26 marzo

1975

Guinea

9 novembre

2016 A

9 novembre

2016

Guinea equatoriale

16 gennaio

1989 A

16 gennaio

1989

Guinea-Bissau

20 agosto

1976 A

20 agosto

1976

Guyana

26 marzo

2013

26 marzo

2013

Honduras

14 marzo

1979

14 marzo

1979

India

15 luglio

1974

26 marzo

1975

Indonesia

19 febbraio

1992

19 febbraio

1992

Iran

22 agosto

1973

26 marzo

1975

Iraq

19 giugno

1991

19 giugno

1991

Irlanda

27 ottobre

1972

26 marzo

1975

Islanda

15 febbraio

1973

26 marzo

1975

Italia

30 maggio

1975

30 maggio

1975

Kazakstan

15 giugno

2007 A

15 giugno

2007

Kenya

7 gennaio

1976 A

7 gennaio

1976

Kirghizistan

15 ottobre

2004 A

15 ottobre

2004

Kuwait

18 luglio

1972

26 marzo

1975

Laos

20 marzo

1973

26 marzo

1975

Lesotho

6 settembre

1977

6 settembre

1977

Lettonia

6 febbraio

1997 A

6 febbraio

1997

Libano

26 marzo

1975

26 marzo

1975

Liberia

4 novembre

2016

4 novembre

2016

Libia

19 gennaio

1982 A

19 gennaio

1982

Liechtenstein

30 maggio

1991 A

30 maggio

1991

Lituania

10 febbraio

1998 A

10 febbraio

1998

Lussemburgo

23 marzo

1976

23 marzo

1976

Macedonia del Nord

26 dicembre

1996 S

17 settembre

1991

Madagascar

7 marzo

2008

7 marzo

2008

Malawi

2 aprile

2013

2 aprile

2013

Malaysia

6 settembre

1991

6 settembre

1991

Maldive

1° luglio

1993 A

1° luglio

1993

Mali

25 novembre

2002

25 novembre

2002

Malta

7 aprile

1975

7 aprile

1975

Marocco

21 marzo

2002

21 marzo

2002

Marshall, Isole

15 novembre

2012 A

15 novembre

2012

Mauritania

28 gennaio

2015 A

28 gennaio

2015

Maurizio

7 agosto

1972

26 marzo

1975

Messico

8 aprile

1974

26 marzo

1975

Moldova

28 gennaio

2005 A

28 gennaio

2005

Monaco

30 aprile

1999 A

30 aprile

1999

Mongolia

5 settembre

1972

26 marzo

1975

Montenegro

9 gennaio

2007 S

3 giugno

2006

Mozambico

29 marzo

2011 A

29 marzo

2011

Myanmar

1° dicembre

2014

1° dicembre

2014

Namibia

25 febbraio

2022 A

25 febbraio

2022

Nauru

5 marzo

2013 A

5 marzo

2013

Nepal

4 novembre

2016

4 novembre

2016

Nicaragua

7 agosto

1975

7 agosto

1975

Niger

23 giugno

1972

26 marzo

1975

Nigeria

3 luglio

1973

26 marzo

1975

Niue

14 giugno

2018 A

14 giugno

2018

Norvegia

1° agosto

1973

26 marzo

1975

Nuova Zelanda

13 dicembre

1972

26 marzo

1975

Cook, Isole

4 dicembre

2008 A

4 dicembre

2008

Oman

31 marzo

1992 A

31 marzo

1992

Paesi Bassi

22 giugno

1981

22 giugno

1981

Aruba

1° gennaio

1986

22 giugno

1981

Curaçao

22 giugno

1981

22 giugno

1981

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

22 giugno

1981

22 giugno

1981

Sint Maarten

22 giugno

1981

22 giugno

1981

Pakistan

25 settembre

1974

26 marzo

1975

Palau

20 febbraio

2003 A

20 febbraio

2003

Palestina

9 gennaio

2018 A

9 gennaio

2018

Panama

20 marzo

1974

26 marzo

1975

Papua Nuova Guinea

27 ottobre

1980 A

27 ottobre

1980

Paraguay

9 giugno

1976 A

9 giugno

1976

Perù

5 giugno

1985

5 giugno

1985

Polonia

25 gennaio

1973

26 marzo

1975

Portogallo

15 maggio

1975

15 maggio

1975

Qatar

17 aprile

1975

17 aprile

1975

Regno Unito

26 marzo

1975

26 marzo

1975

Territori sotto la sovranità
territoriale del Regno Unito

26 marzo

1975 A

26 marzo

1975

Romania

25 luglio

1979

26 luglio

1979

Ruanda

20 maggio

1975

20 maggio

1975

Russia

26 marzo

1975

26 marzo

1975

Saint Kitts e Nevis

2 aprile

1991 A

2 aprile

1991

Saint Lucia

26 novembre

1986 S

22 febbraio

1979

Saint Vincent e Grenadine

13 maggio

1999 S

27 ottobre

1979

Salomone, Isole

17 giugno

1981 S

7 luglio

1978

Samoa

21 settembre

2017 A

21 settembre

2017

San Marino

11 marzo

1975

26 marzo

1975

Santa Sede

7 gennaio

2002 A

7 gennaio

2002

São Tomé e Príncipe

24 agosto

1979 A

24 agosto

1979

Seicelle

11 ottobre

1979 A

11 ottobre

1979

Senegal

26 marzo

1975

26 marzo

1975

Serbia

25 ottobre

1973

26 marzo

1975

Sierra Leone

29 giugno

1976

29 giugno

1976

Singapore

2 dicembre

1975

2 dicembre

1975

Slovacchia

17 maggio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

7 aprile

1992 S

25 giugno

1991

Spagna

20 giugno

1979

20 giugno

1979

Sri Lanka

18 novembre

1986

18 novembre

1986

Stati Uniti

26 marzo

1975

26 marzo

1975

Sudafrica

3 novembre

1975

3 novembre

1975

Sudan

17 ottobre

2003 A

17 ottobre

2003

Sudan del Sud

15 febbraio

2023 A

15 febbraio

2023

Suriname

6 gennaio

1993 A

6 gennaio

1993

Svezia

5 febbraio

1976

5 febbraio

1976

Svizzera*

4 maggio

1976

4 maggio

1976

Tagikistan

27 giugno

2005

27 giugno

2005

Taipei cinese (Taiwan)

9 febbraio

1973

26 marzo

1975

Tanzania

14 agosto

2019

14 agosto

2019

Thailandia

28 maggio

1975

28 maggio

1975

Timor-Leste

5 maggio

2003 A

5 maggio

2003

Togo

10 novembre

1976

10 novembre

1976

Tonga

28 settembre

1976 A

28 settembre

1976

Trinidad e Tobago

19 luglio

2007 A

19 luglio

2007

Tunisia

18 maggio

1973

26 marzo

1975

Turchia

25 ottobre

1974

26 marzo

1975

Turkmenistan

11 gennaio

1996 A

11 gennaio

1996

Ucraina

26 marzo

1975

26 marzo

1975

Uganda

12 maggio

1992 A

12 maggio

1992

Ungheria

27 dicembre

1972

26 marzo

1975

Uruguay

6 aprile

1981 A

6 aprile

1981

Uzbekistan

2 gennaio

1996 A

2 gennaio

1996

Vanuatu

6 settembre

2016 S

30 luglio

1980

Venezuela

18 ottobre

1978

18 ottobre

1978

Vietnam

20 giugno

1980 A

20 giugno

1980

Yemen

1° giugno

1979

1° giugno

1979

Zambia

15 gennaio

2008 A

15 gennaio

2008

Zimbabwe

5 novembre

1990 A

5 novembre

1990

  1. Riserve e dichiarazioni.
    Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi in inglese possono essere consultati sul sito Internet del Governo degli Stati Uniti: www.state.gov > Policy Issues > Treaties and International Agreements > Offices of Treaty Affairs > Agreement Texts, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

0.515.07

Riserve e dichiarazioni

Svizzera

1. Siccome la convenzione s’applica parimenti alle armi, all’equipaggiamento o ai vettori destinati all’impiego di agenti biologici o di tossine, la delimitazione del suo campo d’applicazione può creare difficoltà, considerata la mancanza d’armi, d’equipaggiamento o di vettori tipici per tale impiego. La Svizzera si riserva quindi di decidere essa stessa quali mezzi ausiliari cadono sotto detta definizione.

2. In ragione degli obblighi derivanti dal suo statuto di Stato permanentemente neutro, la Svizzera è tenuta di formulare la riserva di portata generale che la sua collaborazione nel quadro di detta convenzione non può andare oltre quanto le è imposto dal suo stesso statuto. Tale riserva concerne specialmente l’articolo VII della convenzione nonché qualsiasi clausola analoga che potrebbe sostituire o completare detta disposizione nella convenzione (o in un altro accordo).