0.515.081.514
Scambio di note
del 17 marzo/1° maggio 2000
tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein
relativo all’applicazione della Convenzione sulle armi chimiche
da parte dei servizi competenti della Confederazione
RU 2002 3127
Entrato in vigore il 1° maggio 2000
(Stato 8 ottobre 2002)
Traduzione 1
Dipartimento federale degli | Berna, 1° maggio 2000 All’Ambasciata del Berna |
Il Dipartimento federale degli affari esteri presenta i suoi complimenti all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein e ha l’onore di dichiarare ricevuta la sua nota del 17 marzo 2000, del tenore seguente:
«L’Ambasciata del Principato del Liechtenstein presenta i suoi complimenti al Dipartimento federale degli affari esteri e ha l’onore di sottoporgli il seguente affare:
In considerazione del fatto che il Principato del Liechtenstein, in qualità di Parte contraente alla Convenzione del 13 gennaio 19932 sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (Convenzione sulle armi chimiche) è tenuto a obblighi di dichiarazione e di ispezione, ma che tuttavia l’instaurazione nel Liechtenstein di un sistema proprio di controllo e di dichiarazione non si giustificherebbe, segnatamente in seguito all’applicabilità estesa delle prescrizioni giuridiche svizzere sul controllo del traffico delle sostanze chimiche, il Governo del Principato del Liechtenstein propone al Consiglio federale svizzero – riferendosi agli studi bilaterali effettuati in questo affare – la conclusione dell’accordo seguente:
- I servizi della Confederazione competenti per l’applicazione della Convenzione sulle armi chimiche (attualmente il Segretariato di Stato dell’economia e il Laboratorio AC di Spiez come organismo specializzato incaricato) si incaricano, su mandato del Governo del Liechtenstein, della raccolta, dell’esame e dell’allestimento delle dichiarazioni delle imprese del Liechtenstein, in applicazione della Convenzione menzionata sulle armi chimiche. Le dichiarazioni allestite sono trasmesse all’Ufficio degli affari esteri a Vaduz che si incarica di farle pervenire all’Organizzazione per il divieto delle armi chimiche all’Aia.
- In caso di un’ispezione conformemente alla Convenzione sulle armi chimiche, il Segretariato di Stato dell’economia fornisce una squadra d’accompagnamento in seno alla quale l’autorità competente del Liechtenstein è parimenti rappresentata.
- L’esecuzione del presente accordo, compreso il rimborso delle spese, è regolata direttamente tra il Segretariato di Stato dell’economia e l’Ufficio degli affari esteri.
- Le autorità competenti delle due Parti notificheranno il presente accordo all’Organizzazione per il divieto delle armi chimiche e dichiareranno che il Principato del Liechtenstein assume la responsabilità del contenuto del rapporto allestito su suo mandato.
Qualora il Consiglio federale svizzero approvi quanto precede, la presente nota e la nota di risposta svizzera costituiscono un accordo tra i due Governi che entra in vigore alla data della nota di risposta e che può essere denunciato in ogni momento rispettando un termine di denuncia di sei mesi.
L’Ambasciata del Principato del Liechtenstein coglie questa occasione per rinnovare al Dipartimento federale degli affari esteri l’espressione della sua alta considerazione.»
Il Dipartimento degli affari esteri ha l’onore di comunicare all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein l’approvazione di quanto precede da parte del Consiglio federale svizzero. La nota dell’Ambasciata del Principato del Liechtenstein e la presente nota di risposta formano un accordo tra i due Governi, che entra in vigore il 1° maggio 2000.
Il Dipartimento coglie questa occasione per rinnovare all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein l’espressione della sua alta considerazione.