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Emendamento all’articolo 1 della Convenzione
del 10 ottobre 1980
sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche
che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato

RU 2004 3953; FF 2003 3045

Traduzione

Concluso a Ginevra il 21 dicembre 2001
Approvato dall’Assemblea federale il 15 dicembre 20031
Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 19 gennaio 2004
Entrato in vigore per la Svizzera il 19 luglio 2004

(Stato 20 gennaio 2025)

Durante la loro seconda Conferenza d’esame, svoltasi dall’11 al 21 dicembre 2001, gli Stati Parte alla Convenzione hanno deciso di modificare come segue l’articolo 1 della Convenzione 2 , in modo da estenderne il campo d’applicazione ai conflitti armati che non hanno carattere internazionale. Questa decisione figura nella Dichiarazione finale della seconda Conferenza d’esame, quale appare nel documento CCW/CONF.II/2.

«DECIDONO di modificare l’articolo 1 della Convenzione, che ha ora il seguente tenore:

1. La presente Convenzione e i Protocolli allegati si applicano nelle situazioni previste nell’articolo 2 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 3 relative alla protezione delle vittime della guerra, comprese le situazioni descritte nel paragrafo 4 dell’articolo 1 del Protocollo aggiuntivo I a dette Convenzioni 4 .

2. La presente Convenzione e i Protocolli allegati si applicano, oltre che nelle situazioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo, alle situazioni di cui all’articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949. La presente
Convenzione e i Protocolli allegati non si applicano alle situazioni di tensione e di disordini interni, quali sommosse, atti di violenza isolati e sporadici e altri atti di carattere analogo, che non sono conflitti armati.

3. Nel caso di conflitti armati che non hanno un carattere internazionale e si verificano sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ogni parte del conflitto è tenuta ad applicare i divieti e le restrizioni previsti dalla presente Convenzione e dai Protocolli allegati.

4. La presente Convenzione o i Protocolli allegati non sono invocati per minacciare la sovranità di uno Stato o la responsabilità del Governo di mantenere o di ristabilire, con tutti i mezzi legittimi, l’ordine pubblico nello Stato o di difendere l’unità nazionale o l’integrità territoriale dello Stato.

5. La presente Convenzione o i Protocolli allegati non sono invocati per giustificare un intervento, diretto o indiretto, per qualunque ragione, in un conflitto armato o negli affari interni o esteri dell’Alta Parte contraente sul territorio della quale questo conflitto ha luogo.

6. L’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e dei Protocolli allegati a parti di un conflitto che non sono Alte Parti contraenti aventi accettato la presente Convenzione e i Protocolli allegati non modifica né esplicitamente né implicitamente il loro statuto giuridico né quello di un territorio contestato.

7. Le disposizioni dei paragrafi 2–6 del presente articolo non pregiudicano il campo di applicazione di qualsiasi altro protocollo adottato dopo il 1° gennaio 2002, per il quale si potrà decidere di riprendere le disposizioni di detti paragrafi, di escluderli o di modificarli.

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