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0.515.122

Convenzione concernente il regime delle navi di commercio allo scoppiare delle ostilità Conchiusa all’Aja il 18 ottobre 1907 Approvata dall’Assemblea federale il 4 aprile 1910 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 12 maggio 1910 Entrata in vigore per la Svizzera l’11 luglio 1910

CS 11 418; FF 1909 I 1 ediz. ted. 97 ediz. franc.

Traduzione

(Stato 21 ottobre 2015)

Sua Maestà l’Imperatore di Germania, Re di Prussia; il Presidente della Repubblica Argentina; Sua Maestà l’Imperatore d’Austria, Re di Boemia, ecc., e Re Apostolico di Ungheria; Sua Maestà il Re dei Belgi; il Presidente della Repubblica di Bolivia; il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile; Sua Altezza Reale
il Principe di Bulgaria; il Presidente della Repubblica del Chili; il Presidente della Repubblica di Colombia; il Governatore Provvisorio della Repubblica di Cuba;
Sua Maestà il Re di Danimarca; il Presidente della Repubblica Dominicana;
il Presidente della Repubblica dell’Equatore; Sua Maestà il Re di Spagna;
il Presidente della Repubblica Francese; Sua Maestà il Re del Regno Unito
di Gran Bretagna e d’Irlanda e dei Territori Britannici al di là dei Mari, Imperatore delle Indie; Sua Maestà il Re degli Elleni; il Presidente della Repubblica
del Guatemala; il Presidente della Repubblica di Haiti; Sua Maestà il Re d’Italia; Sua Maestà l’Imperatore del Giappone; Sua Altezza Reale il Granduca
di Lussemburgo, Duca di Nassau; il Presidente degli Stati Uniti Messicani;
Sua Altezza Reale il Principe del Montenegro; Sua Maestà il Re di Norvegia;
il Presidente della Repubblica di Panama; il Presidente della Repubblica
del Paraguay; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; il Presidente della Repubblica del Perù; Sua Maestà Imperiale lo Scià di Persia; Sua Maestà il Re di Portogallo e degli Algarvi, ecc.; Sua Maestà il Re di Romania; Sua Maestà l’Imperatore di Tutte le Russie; il Presidente della Repubblica del Salvador; Sua Maestà il Re di Serbia; Sua Maestà il Re del Siam; Sua Maestà il Re di Svezia; il Consiglio federale
svizzero; Sua Maestà l’Imperatore degli Ottomani; il Presidente della Repubblica Orientale dell’Uruguay; il Presidente degli Stati Uniti del Venezuela,

desiderosi di garantire la sicurezza del commercio internazionale contro le sorprese della guerra e volendo, conforme alla pratica moderna, proteggere, quanto è possibile, le operazioni impegnate di buona fede e in corso d’esecuzione prima dell’inizio delle ostilità;

hanno risolto di concludere una Convenzione a tale scopo e hanno nominato loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Quando una nave di commercio dipendente da una delle Potenze belligeranti si trova, all’inizio delle ostilità, in un porto nemico, è desiderabile che le sia permesso di uscire liberamente, subito o dopo un termine di favore sufficiente, e di raggiungere direttamente, dopo essere stata munita di un permesso di libero transito, il suo porto di destinazione, o quell’altro porto che le sarà designato. Lo stesso dicasi di una nave che abbia lasciato il suo ultimo porto di partenza prima dell’inizio della guerra e che entri in un porto nemico senza conoscere le ostilità.

Art. 2

La nave di commercio che, per circostanze di forza maggiore, non avesse potuto lasciare il porto nemico durante il termine previsto dal precedente articolo, o alla quale l’uscita non fosse stata consentita, non può essere confiscata. Il belligerante può solamente sequestrarla coll’obbligo di restituirla dopo la guerra senza indennità, o requisirla per sè mediante indennità.

Art. 3

Le navi di commercio nemiche, che abbiano lasciato il loro ultimo porto di partenza prima dell’inizio della guerra, e che siano incontrate in mare non sapendo delle ostilità, non possono essere confiscate. Esse sono soggette soltanto a essere sequestrate, coll’obbligo di restituirle dopo la guerra senza indennità, o a essere requisite, o distrutte, verso indennità e coll’obbligo di provvedere alla sicurezza delle persone ed alla conservazione delle carte di bordo. Dopo aver toccato un porto del loro paese o un porto neutrale, queste navi saranno sottoposte alle leggi e agli usi della guerra marittima.

Art. 4

Le merci nemiche che si trovano a bordo delle navi di cui agli articoli 1 e 2, sono parimente soggette a esser sequestrate e restituite dopo la guerra senza indennità, o ad essere requisite mediante indennità, unitamente alle navi o separatamente. Lo stesso dicasi delle merci che si trovano a bordo delle navi di cui all’articolo 3.

Art. 5

La presente Convenzione non si estende alle navi di commercio, la costruzione delle quali indichi che esse sono destinate ad essere trasformate in navi da guerra.

Art. 6

Le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili che fra le Potenze contraenti, e soltanto se i belligeranti fanno tutti parte della Convenzione.

Art. 7

La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile. Le ratificazioni saranno depositate all’Aja. Il primo deposito di ratificazioni sarà accertato da un processo verbale firmato dai rappresentanti delle Potenze che vi prendono parte e dal Ministro degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. I depositi ulteriori di ratificazioni si faranno per mezzo di una notificazione scritta, diretta al Governo dei Paesi Bassi e accompagnata dall’istrumento di ratificazione. Copia certificata conforme del processo verbale concernente il primo deposito di ratificazioni, delle notificazioni accennate nel capoverso precedente e degli istrumenti di ratificazione, sarà subito rimessa per cura del Governo dei Paesi Bassi e in via diplomatica alle Potenze invitate alla Seconda Conferenza per la Pace, come pure alle altre Potenze che avranno aderito alla Convenzione. Nei casi previsti dal capoverso precedente, il detto Governo farà loro conoscere in pari tempo il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.

Art. 8

Le Potenze non firmatarie sono ammesse ad accedere alla presente Convenzione. La Potenza che desidera accedere notifica per iscritto la sua intenzione al Governo dei Paesi Bassi, inviandogli l’atto di accessione, che sarà depositato nell’archivio del detto Governo. Questo Governo manderà subito a tutte le altre Potenze copia certificata conforme della notificazione e dell’atto d’accessione, indicando il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.

Art. 9

La presente Convenzione produrrà effetto per le Potenze che avranno partecipato al primo deposito di ratificazione, sessanta giorni dopo la data del processo verbale di questo deposito e, per le Potenze che ratificheranno più tardi o che accederanno, sessanta giorni dopo che la notificazione della loro ratificazione o della loro accessione sarà stata ricevuta dal Governo dei Paesi Bassi.

Art. 10

Ove accada che una Potenza contraente voglia denunziare la presente Convenzione, la denunzia sarà notificata per iscritto al Governo dei Paesi Bassi, il quale comunicherà subito copia certificata conforme della notificazione a tutte le altre Potenze, indicando loro il giorno in cui l’ha ricevuta. La denunzia non produrrà i suoi effetti che rispetto alla Potenza che l’avrà notificata e un anno dopo che la notificazione sarà pervenuta al Governo dei Paesi Bassi.

Art. 11

Un registro tenuto dal Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi indicherà la data del deposito di ratificazioni fatto in virtù dell’articolo 7, capoversi 3 e 4, come pure il giorno in cui saranno state ricevute le notificazioni d’accessione (articolo 8 capoverso 2) o di denunzia (articolo 10 capoverso 1). Ciascuna Potenza contraente è ammessa a prender notizia di questo registro e a domandarne estratti certificati conformi.

In fede di che, i plenipotenziari hanno munito della loro firma la presente Convenzione.

Fatto all’Aja, il diciotto ottobre millenovecentosette, in un solo esemplare che rimarrà depositato nell’archivio del Governo dei Paesi Bassi e di cui copie, certificate conformi, saranno rimesse in via diplomatica alle Potenze che sono state invitate alla Seconda Conferenza per la Pace.

(Seguono le firme)

0.515.122

Campo d’applicazione il 21 ottobre 20151

Stati partecipanti

Ratifica
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Austria

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Belgio

8 agosto

1910

7 ottobre

1910

Bielorussia

6 aprile

1962 S

6 aprile

1962

Brasile

5 gennaio

1914

6 marzo

1914

Cina

10 maggio

1917

9 luglio

1917

Cuba

22 febbraio

1912

22 aprile

1912

Danimarca

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

El Salvador

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Etiopia

5 agosto

1935

4 ottobre

1935

Finlandia

9 giugno

1922

8 agosto

1922

Germania*

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Giappone

13 dicembre

1911

11 febbraio

1912

Guatemala

13 aprile

1910

12 giugno

1910

Haiti

2 febbraio

1910

3 aprile

1910

Islanda

8 dicembre

1955 S

27 giugno

1944

Liberia

4 febbraio

1914

5 aprile

1914

Lussemburgo

5 settembre

1912

4 novembre

1912

Messico

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Nicaragua

16 dicembre

1909

14 febbraio

1910

Norvegia

19 settembre

1910

18 novembre

1910

Paesi Bassi

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Aruba

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Curaçao

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

27 gennaio

1909

26 gennaio

1910

Sint Maarten

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Panama

11 settembre

1911

10 novembre

1911

Polonia

31 maggio

1935

30 luglio

1935

Portogallo

13 aprile

1911

12 giugno

1911

Romania

1° marzo

1912

30 aprile

1912

Russia*

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Spagna

18 marzo

1913

17 maggio

1913

Svezia

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Svizzera

12 maggio

1910

11 luglio

1910

Thailandia

12 marzo

1910

11 maggio

1910

Ucraina

29 maggio

2015 S

24 agosto

1991

Ungheria

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, in inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Depositario, del Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi: https://treatydatabase.overheid.nl/en/Treaty/Details/003321 oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.