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0.515.123

Convenzione concernente la trasformazione delle navi di commercio in bastimenti da guerra Conchiusa all’Aja il 18 ottobre 1907 Approvata dall’Assemblea federale il 4 aprile 1910 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 12 maggio 1910 Entrata in vigore per la Svizzera l’11 luglio 1910

CS 11 423; FF 1909 I 1 ediz. ted. 97 ediz. franc.

Traduzione

(Stato 27 ottobre 2015)

Sua Maestà l’Imperatore di Germania, Re di Prussia; il Presidente della Repubblica Argentina; Sua Maestà l’Imperatore d’Austria, Re di Boemia ecc., e Re Apostolico di Ungheria; Sua Maestà il Re dei Belgi; il Presidente della Repubblica di Bolivia; il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile; Sua Altezza Reale il Principe di Bulgaria; il Presidente della Repubblica del Chili; il Presidente della Repubblica di Colombia; il Governatore Provvisorio della Repubblica di Cuba;
Sua Maestà il Re di Danimarca; il Presidente della Repubblica dell’Equatore;
Sua Maestà il Re di Spagna; il Presidente della Repubblica Francese; Sua Maestà il Re del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda e dei Territori Britannici al di là dei Mari, Imperatore delle Indie; Sua Maestà il Re degli Elleni; il Presidente della Repubblica di Guatemala; il Presidente della Repubblica di Haiti; Sua Maestà il Re d’Italia; Sua Maestà l’Imperatore del Giappone; Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo, Duca di Nassau; il Presidente degli Stati Uniti Messicani;
Sua Altezza Reale il Principe di Montenegro; Sua Maestà il Re di Norvegia;
il Presidente della Repubblica di Panama; il Presidente della Repubblica del
Paraguay; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; il Presidente della Repubblica del Perù; Sua Maestà Imperiale lo Scià di Persia; Sua Maestà il Re di Portogallo e degli Algarvi, ecc.; Sua Maestà il Re di Romania; Sua Maestà l’Imperatore di Tutte le Russie; il Presidente della Repubblica del Salvador; Sua Maestà il Re di Serbia; Sua Maestà il Re del Siam; Sua Maestà il Re di Svezia; il Consiglio federale
svizzero; Sua Maestà l’Imperatore degli Ottomani; il Presidente degli Stati Uniti del Venezuela,

considerando che per l’incorporazione in tempo di guerra di navi della marina mercantile nelle flotte di combattimento, è desiderabile di definire le condizioni alle quali tale operazione potrà esser eseguita;

che non avendo però le Potenze contraenti potuto mettersi d’accordo sulla questione di sapere se la trasformazione di una nave di commercio in bastimento da guerra possa aver luogo in alto mare, resta inteso che la questione del luogo di trasformazione rimane fuori causa e non è per nulla contemplata dalle regole che seguono;

desiderando concludere una Convenzione a tale scopo, hanno nominato a loro Plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Nessuna nave di commercio trasformata in bastimento da guerra può avere i diritti e gli obblighi connessi a tale qualità se non è posta sotto l’autorità diretta, la vigilanza immediata e la responsabilità della Potenza di cui porta la bandiera.

Art. 2

Le navi di commercio trasformate in bastimenti da guerra devono portare i segni esteriori distintivi dei bastimenti da guerra della loro nazionalità.

Art. 3

Il comandante dev’essere al servizio dello Stato e debitamente nominato dalle autorità competenti. Il suo nome deve figurare nella lista degli ufficiali della flotta militare.

Art. 4

L’equipaggio deve essere sottoposto alle regole della disciplina militare.

Art. 5

Ogni nave di commercio trasformata in bastimento da guerra è tenuta ad osservare, nelle sue operazioni, le leggi e gli usi della guerra.

Art. 6

Il belligerante che trasforma una nave di commercio in bastimento da guerra, deve, il più presto possibile, annotare questa trasformazione nella lista dei bastimenti della sua flotta militare.

Art. 7

Le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili che fra le Potenze contraenti e soltanto se i belligeranti fanno tutti parte della Convenzione.

Art. 8

La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile. Le ratificazioni saranno depositate all’Aja. Il primo deposito di ratificazione sarà accertato da un processo verbale firmato dai rappresentanti delle Potenze che vi prendono parte e dal Ministro degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. I depositi ulteriori di ratificazioni si faranno per mezzo di una notificazione scritta, diretta al Governo dei Paesi Bassi e accompagnata dall’istrumento di ratificazione. Copia certificata conforme del processo verbale concernente il primo deposito di ratificazioni, delle notificazioni mentovate nel capoverso precedente e degli istrumenti di ratificazione, sarà subito rimessa, per cura del Governo dei Paesi Bassi e in via diplomatica, alle Potenze invitate alla Seconda Conferenza per la Pace, come pure alle altre Potenze che avranno aderito alla Convenzione. Nei casi previsti dal capoverso precedente, il detto Governo farà loro conoscere in pari tempo il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.

Art. 9

Le Potenze non firmatarie sono ammesse ad accedere alla presente Convenzione. La Potenza che desidera accedere, notifica per iscritto la sua intenzione al Governo dei Paesi Bassi, inviandogli l’atto di accessione, che sarà depositato nell’archivio del detto Governo. Questo Governo trasmetterà subito a tutte le altre Potenze copia certificata conforme della notificazione e dell’atto d’accessione, indicando il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.

Art. 10

La presente Convenzione produrrà effetto per le Potenze che avranno partecipato al primo deposito di ratificazioni, sessanta giorni dopo la data del processo verbale di questo deposito e, per le Potenze che ratificheranno più tardi o che accederanno, sessanta giorni dopo che la notificazione della loro ratificazione o della loro accessione sarà stata ricevuta dal Governo dei Paesi Bassi.

Art. 11

Ove accada che una delle Potenze contraenti voglia denunziare la presente Convenzione, la denunzia sarà notificata per iscritto al Governo dei Paesi Bassi, che comunicherà subito copia certificata conforme della notificazione a tutte le altre Potenze, partecipando loro il giorno in cui l’ha ricevuta. La denunzia non produrrà i suoi effetti che rispetto alla Potenza che l’avrà notificata e un anno dopo che la notificazione sarà pervenuta al Governo dei Paesi Bassi.

Art. 12

Un registro tenuto dal Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi indicherà la data del deposito di ratificazione fatto in virtù dell’articolo 8 capoversi 3 e 4, come pure il giorno in cui saranno state ricevute le notificazioni d’accessione (articolo 9 capoverso 2) o di denunzia (articolo 11 capoverso 1). Ciascuna Potenza contraente è ammessa a prender notizia di tale registro e a domandarne estratti certificati conformi.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno munito delle loro firme la presente Convenzione.

Fatto all’Aja, il diciotto ottobre millenovecentosette, in un solo esemplare che rimarrà depositato nell’archivio del Governo dei Paesi Bassi, e di cui copie, certificate conformi, saranno rimesse in via diplomatica alle Potenze che sono state invitate alla seconda Conferenza per la pace.

(Seguono le firme)

0.515.123

Campo d’applicazione il 27 ottobre 20151

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Austria

12 novembre

1918 S

12 novembre

1918

Belgio

8 agosto

1910

7 ottobre

1910

Bielorussia

4 giugno

1962 S

4 giugno

1962

Brasile

5 gennaio

1914

6 marzo

1914

Cina

10 maggio

1917

9 luglio

1917

Danimarca

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

El Salvador

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Etiopia

5 agosto

1935

4 ottobre

1935

Figi

2 aprile

1973 S

10. ottobre

1970

Finlandia

10 aprile

1922 A

9 giugno

1922

Francia

7 ottobre

1910

6 dicembre

1910

Germania

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Giappone

13 dicembre 1

1911

11 febbraio

1912

Guatemala

13 aprile

1910

12 giugno

1910

Haiti

2 febbraio

1910

3 aprile

1910

India

29 luglio

1950 S

15 agosto

1947

Islanda

8 dicembre

1955 S

17 giugno

1944

Laos

18 luglio

1955 S

18 luglio

1955

Liberia

4 febbraio

1914

5 aprile

1914

Lussemburgo

5 settembre

1912

4 novembre

1912

Messico

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Nicaragua

16 dicembre

1909

14 febbraio

1910

Norvegia

19 settembre

1910

18 novembre

1910

Paesi Bassi

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Aruba

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Curaçao

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Sint Maarten

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Pakistan

5 agosto

1950 S

15 agosto

1947

Panama

11 settembre

1911

10 novembre

1911

Polonia

31 maggio

1935

30 luglio

1935

Portogallo

13 aprile

1911

12 giugno

1911

Regno Unito

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Romania

1° marzo

1912

30 aprile

1912

Russia

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Spagna

18 marzo

1913

17 maggio

1913

Sudafrica

10 marzo

1978 S

31 maggio

1910

Svezia

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Svizzera

12 maggio

1910

11 luglio

1910

Thailandia

12 marzo

1910

11 maggio

1910

Ucraina

29 maggio

2015 S

24 agosto

1991

Ungheria

16 novembre

1918 S

16 novembre

1918